Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19711 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20697-2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 696/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/06/2010, R.G. N. 344/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il 2^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 3 giugno 2010, la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza resa dal Tribunale di Patti che aveva accolto la domanda proposta da G.A. diretta ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e la condanna dell’ente previdenziale alla corresponsione della relativa prestazione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto sussistente il diritto della parte alla trasformazione della pensione di invalidità (corrisposta con le modalità previste dalla legge anteriore alla riforma attuata con la L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia alla luce del disposto di cui alla legge cit., art. 1, comma 10, che ha sostituito all’unica prestazione prima prevista (la pensione di invalidità) due diversi tipi di prestazione, ovvero l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità, conseguibili sulla base di diversi presupposti.

Contro la sentenza, l’INPS propone ricorso per cassazione sulla base di due articolati motivi, mentre la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, commi 6 e 100, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8 (conv. in L. n. 638 del 1983), del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9 della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 e censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che ai fini della trasformazione della pensione di invalidità ante L. n. 222 del 1984 in pensione di vecchiaia, i periodi di godimento della pensione di invalidità siano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia. Secondo l’Istituto la disciplina della pensione di invalidità, prevista dal R.D.L. n. 639 del 1939, art. 10, non consente l’accredito di contributi figurativi relativi al periodo di fruizione di tale pensione, non potendo trovare applicazione analogica o estensiva L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, stante, da un lato, il carattere eccezionale di disposizioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono incrementi dell’anzianità assicurativa contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorative di versamento dei contributi, e, dall’altro, le differenze strutturali esistenti tra la pensione di invalidità e quella dell’assegno di invalidità.

2. Con secondo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione delle stesse norme succitate nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto il diritto dell’assicurata ad ottenere una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento, dovendosi escludere l’applicazione analogica della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 e non esistendo nel nostro ordinamento un principio di carattere generale che tuteli la pretesa dell’assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole.

3. Il ricorso è fondato nel primo motivo, rimanendo così assorbito l’esame del secondo.

Questa Corte (Cass. S.U. 4 maggio 2004 n. 8433), dopo avere affermato,in sede di risoluzione di un contrasto interno alla sezione lavoro, l’applicazione anche alla pensione di invalidità della regola (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10) relativa alla possibile trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia, ha recentemente precisato, con un orientamento divenuto ormai uniforme (Cass. 7 luglio 2008 n. 18580, seguito poi da numerose altre pronunce, tra cui Cass., 9 marzo 2009, n. 5646; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3855; Cass., 27 dicembre 2011, n. 29015; Cass., 20 gennaio 2015, n. 861; Cass., ord. 11 febbraio 2015, n. 2731), che “la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, a fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti”.

A tale orientamento questo collegio ritiene di dover dare continuità, e ciò comporta l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dell’originaria ricorrente.

In ragione dei contrasti interpretativi esistenti al momento della proposizione dell’originario ricorso, come peraltro attestati dalle due pronunce di merito favorevoli all’assicurata, sussistono ragioni per compensare per intero tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’originaria ricorrente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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