Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19710 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10592-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

O.O.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 306/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata l’01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR di Venezia, di accoglimento dell’appello proposto in riassunzione dal contribuente O.O.B., a seguito della sentenza di questa Corte n. 13833 del 2014, la quale aveva cassato una precedente sentenza della medesima CTR, con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto; che il contribuente era un ex dirigente in quiescenza della s.p.a. “ENEL”, il quale aveva optato per il riscatto al 100% del capitale maturato a seguito di conversione di una pensione integrativa in precedenza gestita in forma diretta dalla s.p.a. “ENEL”;

che, su detta somma, era stata applicata al contribuente una trattenuta IRPEF per l’anno 2000 con aliquota del 33,72 %;

che il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di restituzione di detta IRPEF per un importo pari alla differenza fra l’aliquota praticata e quella più favorevole, che gli sarebbe spettata, in quanto l’erogazione effettuata dalla s.p.a. “ENEL” era da ritenere una prestazione in forma di capitale, alla quale andava applicata una ritenuta d’imposta del 12,50%;

che la Cassazione aveva operato il rinvio chiedendo che venisse accertato il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al fondo dal datore di lavoro e dal contribuente, odierno ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13; del D.Lgs. n. 669 del 1996, art. 1; del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16,17 e 42 (ora art. 45); della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR, in sede di rinvio, avrebbe dovuto applicare i principi di legittimità vigenti in materia, secondo i quali l’aliquota del 12,50% era applicabile solo alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato; al contrario la sentenza impugnata non aveva accertato quale parte del capitale accantonato avesse formato oggetto di effettivi investimenti sul mercato, avendo dato per scontato e presupposto proprio un dato che condizionava la sussistenza del diritto alla tassazione agevolata, atteso che la s.p.a. “ENEL” non aveva impiegato i contributi accantonati sul mercato, ma si era limitata ad accantonare in bilancio detti contributi, maggiorandoli della somma presumibilmente necessaria per far fronte ai gravosi impegni contrattuali secondo le tecniche assicurative; trattavasi quindi di un rendimento meramente teorico e non conseguente al concreto impiego del capitale sul mercato finanziario;

che l’intimato non si è costituito;

che il motivo di ricorso è fondato, atteso che la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità con la sentenza di rinvio n. 13833 del 2014, non avendo proceduto all’esatta quantificazione del rendimento derivante dall’impiego, sul mercato dei capitali, degli accantonamenti imputabili ai contributi versati al fondo pensione ENEL dal datore di lavoro e dal contribuente; invero la tassazione agevolata del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, era riservata unicamente alle somme derivanti dalla liquidazione del c.d. “rendimento”, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del fondo, del capitale accantonato; ed il calcolo di tale ultimi importi richiedeva l’espressa riferibilità ad autonome e specifiche operazioni sul mercato finanziario e non poteva essere determinato, come fatto dalla CTR, con mere modalità di calcolo matematico-attuariali (cfr., in termini, Cass. n. 15854 del 2018; Cass. n. 12267 del 2017; Cass. n. 10285 del 2017);

che la CTR non si è in definitiva attenuto ai principi di diritto enunciati da questa Corte in sede di cassazione con rinvio e più volte ulteriormente specificati con le sentenze sopra citate;

che il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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