Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19710 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 21/09/2020), n.19710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33758-2018 proposto da:

FELCO DIVISIONE TURISTICA SRL (quale avente causa a titolo

particolare della Felco Costruzioni Generali Srl, a sua volta

incorporante la CN REAL ESTATE SRL), in persona del legale

rappresentante pro tempore, FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL, quale

incorporante la CN Real Estate Srl, in persona dell’amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MERULANA

247, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.M.A., B.A., A.S.M., in proprio

e quale erede legittima di S.V., S.M.,

nella sua qualità di figlia ed erede legittima di

S.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. GOIRAN 23, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MICHELE CARPANO;

– controricorrenti –

contro

V.G., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 317/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda che viene all’esame di questa Corte, per quel che ancora residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– B.A., V.G., P.M.A. e T.N.M. (a quest’ultima succederà mortis causa V.G.) acquistarono dalla s.r.l. Conit un villino; altro villino acquistarono S.V. e A.S.M. e altro ancora, sempre dalla medesima venditrice, Si.Li. e Si.Gi., che, a loro volta, avevano rivenduto a C.C.;

– i proprietari dei predetti villini citarono in giudizio la venditrice, alla quale era subentrata la C.N. Real Estate, chiedendo che fosse dichiarato l’acquisto in loro favore per usucapione di talune aree circostanti le rispettive unità immobiliari, assumendo gli attori di essersi comportati come gli effettivi proprietari, non solo godendo delle predette aree, ma anche realizzando su di esse opere edilizie varie;

– il Tribunale disattese la domanda in quanto gli attori non erano stati in grado di individuare e circoscrivere le porzioni di area che affermavano di aver usucapito;

– la Corte d’appello di Cagliari, accogliendo l’impugnazione incidentale, dichiarava l’acquisto per usucapione in favore dei predetti, sostenendo che le aree risultavano sufficientemente e non controversamente individuate;

ritenuto che la Felco Divisione Turistica, attuale titolare del terreno, sulla base di quanto dalla medesima esposto, propone ricorso avverso la sentenza d’appello corredato da due motivi e che gli intimati, fatta eccezione per il C., resistono con controricorso;

ritenuto che con i due motivi posti a corredo del ricorso, fra loro connessi, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158, c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:

– la Corte locale, equivocando il contenuto delle doglianze d’appello, aveva reputato che la domanda fosse determinata, nel mentre la questione era un’altra: gli attori non avevano dimostrato la “corrispondenza tra la “cosa” di cui viene accertato il possesso ed il “bene” che si afferma acquistato per usucapione”, implicando l’acquisto per usucapione il possesso ventennale riferito “ad una cosa cioè ad una porzione della realtà materiale che fa da sostrato al bene formante oggetto del diritto acquistato”;

– non si invoca, prosegue la ricorrente, un inammissibile riesame delle valutazioni di merito, ma si contesta che la sentenza d’appello abbia dichiarato l’usucapione nonostante l’incompletezza degli elementi di legge necessari;

– non si era dedotta, al contrario di quel che reputa la sentenza gravata, l’inammissibilità della produzione documentale in appello, a cagione della sua tardività, ma, ben diversamente, si era contestato il valore delle visure e dei frazionamenti catastali effettuati in vista di un accordo, che non trovavano riscontro in segni di confine e manufatti di delimitazione;

considerato che i due esposti motivi, unitariamente esaminati non superano il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) la ricorrente enfatizza la scelta della sentenza d’appello di qualificare la questione nodale che le era stata sottoposta dagli appellanti incidentali come accertamento della determinatezza dell’oggetto della domanda, ma una tale scelta non ha in alcun modo influito sull’accertamento degli elementi costitutivi dell’usucapione;

b) a dispetto del pur apprezzabile sforzo argomentativo della ricorrente la Corte locale si è peritata di verificare la “corrispondenza tra la “cosa” di cui viene accertato il possesso ed il “bene” che si afferma acquistato per usucapione”, evidenziando che sull’individuazione delle aree interessate non si era registrato contrasto fra le parti, ma anzi piena ed esplicita concordia; aree, circoscritte inequivocamente dallo stato dei luoghi, riportato dalle convergenti emergenze probatorie (l’escussione testimoniale aveva confermato le univoche manifestazioni possessorie sul terreno che circondava le singole villette);

c) di conseguenza, la corrispondenza dell’accertato con i documenti del frazionamento catastale è frutto di un apprezzamento di merito e non denota, come, al contrario, assume la ricorrente, il denunciato errore giuridico, secondo il quale la Corte territoriale aveva assegnato valore determinativo alla documentazione di cui detto;

d) a questo punto risulta evidente che il ricorso, sotto l’usbergo delle denunziate violazione di legge e omesso esame di un fatto controverso e decisivo mira ad un inammissibile riesame di merito, invero da ben oltre un decennio questa Corte è ferma nel chiarire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U., n. 1031, 05/05/2006, Rv. 589877; conf. ex plurimis, Cass. nn. 4178/2007, 4178/2007; 8315/013, 26110/015, 195/016, 24054/017, 24155/017);

e) nella sostanza, scevra da dissimulazione, la ricorrente con i motivi in esame insta per un riesame delle insindacabili valutazioni del giudice del merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018);

f) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA