Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19710 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. II, 17/09/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/09/2010), n.19710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4394/2007 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MUSCONI

VALERIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEPORANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 906/2005 del GIUDICE DI PACE di LIZZANO del

31.10.05, depositata il 29/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Lizzano con sentenza del 29 novembre 2005 rigettava l’opposizione proposta da P.G. avverso il comune di Leporano per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a violazione del codice della strada. Rilevava che il ricorrente aveva trascritto con ritardo al PRA il trasferimento del proprio veicolo e che pertanto il ritardo nella contestazione era giustificato.

L’opponente ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 12 gennaio 2007.

Il Comune è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La trattazione, inizialmente fissata per il 15 gennaio 2010, è stata rinviata per rinotifica dell’avviso di fissazione di udienza.

All’odierna udienza è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, il quale ha comunicato che nelle more è intervenuto provvedimento di annullamento della sanzione, adottato in via di autotutela dall’amministrazione. Non era necessaria notifica della rinuncia, non essendo costituita la controparte (Cass 27133/06).

Alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità’ dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. (S.U. 19514/08) Non v’è quindi luogo per esaminare l’ipotizzata causa di inammissibilità del ricorso, ma va dichiarata l’estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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