Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19710 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 06/06/2017, dep.08/08/2017),  n. 19710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1863-2016 proposto da:

LEGHORN SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMBA ARADAM 24, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO MARIOTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANLUIGI COLETTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

contro

E.C. SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZO CIME che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE PARENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Livorno, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla Leghorn s.r.l. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) e rigettava quella proposta da detta società avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS);

che, ad avviso della Corte territoriale: la notifica della cartella n. (OMISSIS) effettuata in data 16.7.2008 era rituale e, quindi, l’opposizione proposta con ricorso del 22.11.2011 tardiva; quanto alla opposizione avverso la cartella n. (OMISSIS) la stessa era infondata sussistendo l’obbligazione contributiva in relazione alle posizioni di tre lavoratori – rispetto alle quali il Tribunale aveva ritenuto non provati gli indici della subordinazione – assunti dalla Leghorn con contratti di lavoro a progetto stante la genericità del progetto che comportava la necessaria qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Leghorn s.r.l. affidato a due motivi cui resistono con distinti controricorsi l’INPS e E.C. s.p.a.;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la Leghorn s.r.l. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale aderisce alla proposta del relatore di accoglimento del primo motivo di ricorso e ne dissente con riferimento al proposto rigetto del secondo motivo di ricorso evidenziando come i recenti precedenti richiamati rappresentino un mutamento di indirizzo di questa Corte sulla questione oggetto del motivo e, pertanto, chiede la compensazione delle spese di lite;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto rituale la notifica della cartella n. (OMISSIS) che, invece, era nulla: a) non risultando dalla “relata” nè aliunde il destinatario dell’atto che si assumeva notificato con conseguente incertezza assoluta sulla persona cui la notifica era stata effettuata, nonchè la illeggibilità del nome e della qualifica del consegnatario dell’atto; b) per non essere stata osservata la formalità dell’invio della raccomandata informativa prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 essendo stato l’atto notificato a persona diversa dal destinatario;

– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69,L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 24 e 25, art. 2094 c.c. e art. 104 Cost. in quanto la Corte di Appello sul rilievo che i contratti recavano progetti non sufficientemente dettagliati e specifici aveva ritenuto sussistenti dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza tenere in alcun conto delle risultanze della espletata istruttoria ed applicando il meccanismo sanzionatorio previsto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 in modo automatico con l’effetto di legittimare fattispecie in cui rapporti effettivamente autonomi sarebbero qualificati come subordinati in conseguenza di una scarsa o inefficace tecnica redazionale del contratto, così sottraendo al sindacato del giudice, costituzionalmente tutelato, la qualificazione degli atti di causa con violazione degli artt. 3,41,101 e 104 Cost.;

che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte di appello correttamente ha ritenuto rituale la notifica della cartella perchè la Leghorn non aveva contestato che all’epoca della notifica della cartella la propria sede legale corrispondesse a quella ove era stata effettuata la notifica nè ha aveva disconosciuto la sottoscrizione del soggetto che aveva ricevuto l’atto evidenziando, altresì, che la società si era limitata a formulare una generica contestazione sulla carenza di efficacia probatoria della cd. “relata”; ed infatti, tali elementi posti in evidenza nella impugnata sentenza e non contestati nel motivo giustamente erano stati ritenuti idonei per la ritualità della notifica effettuata presso la sede della società ed a persona ivi rinvenuta ed addetta alla ricezione degli atti – come di legge sull’avviso di ricevimento – (Cass. n. 14865 del 05/09/2012; Cass. n. 15798 del 02/07/2010) circostanza quest’ultima che escludeva la necessità dell’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione (Cass. n. 12181 del 17/05/2013); peraltro, non risulta che nei precedenti gradi di giudizio la Leghorn avesse eccepito la incertezza assoluta del consegnatario dell’atto o l’assenza di qualsiasi rapporto tra il consegnatario dell’atto e la società;

che il secondo motivo è infondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui nel contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non può essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva (cfr. Cass. n. 17127 del 17/08/2016; Cass. n. n. 12820 del 21/06/2016; Cass. n.9471 del 10/05/2016 alle cui motivazioni si rimanda);

che, alla luce di quanto esposto, in parziale dissenso dalla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore delle controricorrenti;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in favore di E.C. s.p.a. e dell’INPS in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, ciascuna.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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