Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1971 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 29/01/2020), n.1971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15076/2014 R.G. proposto da:

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina, in

persona del Commissario Straordinario, subentrata ex lege regionale

all’originaria ricorrente Azienda per i Servizi Sanitari n. 2

“Isontina”, sempre a ministero dell’avv. Livio Lippi, nel domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Costantini, in Roma, alla

via Ruggero Fauro, n. 102;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Friuli Venezia Giulia – Sez. 01 n. 115/01/13 depositata in data

04/12/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

L’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” chiedeva il rimborso Irpeg – Ires per l’anno di imposta 2009 ritenendo che i suoi immobili dovessero considerarsi vincolati all’attività sanitaria, quindi non produttivi di reddito fondiario, ovvero una riduzione parziale in ragione dell’agevolazione per l’abbattimento dell’aliquota Ires al 50% per il periodo di imposta considerato.

Giungeva a questa conclusione sull’interpretazione del D.P.R. 917 del 1986, artt. 40, 43 e 88 e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 tutti nel testo vigente ratione temporis. Trovava parziale riscontro alle proprie ragioni in sede di CTP, ove veniva riconosciuta la strumentalità degli immobili dell’Azienda, a prescindere dalla concreta attività ivi svolta, sanitaria o meno. Ma non arrivava ad accogliere la domanda di totale esenzione degli immobili de quibus, perchè riteneva non equiparate le Aziende per i servizi sanitari (ASS in FVG, Asl nelle regioni a statuto ordinario) agli enti ospedalieri.

Appellava l’Ufficio e proponeva appello incidentale la contribuente per il capo di sentenza non pienamente satisfattivo. La CTR in accoglimento dell’impugnazione principale e in rigetto dell’incidentale, statuiva la netta distinzione fra Azienda sanitarie ed ente ospedaliero, escludendo che gli immobili della prima fossero da equipararsi -per il solo fatto della titolarità a ente strumentale di sanità pubblica- agli ospedali.

Ricorre per cassazione l’azienda sanitaria, affidandosi a due motivi, cui replica con agile controricorso l’Avvocatura dello Stato. In prossimità dell’udienza il patrono della contribuente produce nuova comparsa di costituzione corredata di delibera all’incarico per l’Azienda Assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana- Isontina, subentrata ex lege regionale di riorganizzazione all’originaria ricorrente.

CONSIDERATO

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per omissione di pronuncia in ordine al rigetto della domanda subordinata, censurandosi la distinzione fra “ente ospedaliero” ed “azienda sanitaria”, affermata dalla CTR perchè “tra i due soggetti le differenze sono enormi e ben evidenti”, senza dire quali siano e perchè siano rilevanti.

La differenza è legislativa, ove le seconde sono disciplinate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (ed analoghe diposizioni regionali o provinciali per le Ragioni a Statuto speciale e le Province autonome) per assicurare sul territorio i servizi sanitari (visite mediche, erogazione farmaci, prevenzione e tutela sanità e salubrità pubbliche) e sociali e possono avere al loro interno uno o più dei primi, intesi come istituti di ricovero e cura, già disciplinati dalla L. n. 132 del 1968, indi nel D.P.R. n. 128 del 1969, poi nella L. n. 833 del 1978, quindi nello stesso D.Lgs. n. 502 del 1992.

La sentenza è un unicum, in cui parte narrativa e parte motiva vanno lette assieme e si sostengono vicendevolmente. Nel caso, deve guardarsi a pag. 2 della pronuncia in oggetto, ove richiama la motivazione della CTP per criticarla.

La motivazione della gravata sentenza sul punto è quindi individuabile, congrua ed è coerente con i principi sanciti da questa Corte e sopra richiamati in fine al paragrafo che segue.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con il secondo motivo si lamenta error in iudicando, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver ritenere applicabile il regime agevolativo agli immobili dell’ente, comunque vocati ad esigenze di tutela della salute pubblica.

L’orientamento di questa Corte è diverso, come peraltro riconosce lo stesso patrono dell’amministrazione sanitaria ricorrente: i redditi fondiari dei fabbricati destinati all’attività istituzionale dell’azienda sanitaria ospedaliera mantengono la propria autonomia ai fini dell’imposizione fiscale, con la conseguenza che il reddito complessivo di tali enti pubblici non commerciali (così definiti ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2, lett. c)) va ricostruito in maniera atomistica, guardando in concreto la destinazione del singolo immobile – al fine di evitare contaminazioni fra i diversi tipi di reddito – e cioè sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come previsto dall’art. 108 del, D.P.R. citato, secondo cui, per detti enti, il reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.

In questo senso si è espressa in più occasioni questa Corte, con orientamento da cui il ricorso non offre ragioni per discostarsi. Cfr., da ultimo, Cass. V, n. 3346/’13, conforme a Cass. V, n. 9875(11; n. 19138/’10; n. 28023/’09. Sul punto, per le fondazioni bancarie, circa l’individuazione degli immobili funzionali o meno all’attività istituzionale, cfr. Cass. S.U. 1576/’09.

Il motivo è dunque infondato e va disatteso.

In conclusione, il ricorso è infondato e dev’esser rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 5600/00, oltre a spese prenotate a debito. Doppio contributo se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA