Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1971 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6268/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Claudine Pacitti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1821/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale e di essa ne chiede la cassazione sul rilievo dell'”omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e (della) violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″, avendo il decidente evidenziato la contraddittorietà ed incoerenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente senza considerare che, essendo egli straniero, non aveva padronanza della lingua e non sapeva esprimersi in modo appropriato.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarato il difetto di costituzione del Ministero intimato, poichè essendo funzione del controricorso quella di esporre le ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, l’atto a mezzo del quale l’intimato ha inteso costituirsi nel presente giudizio si concreta in una difesa del tutto generica e non soddisfa perciò le finalità proprie del controricorso.

3. Il motivo è affetto da plurime ragioni di inammissibilità.

Esso, cumulando senza distinzioni la denuncia di un vizio di motivazione e di un errore di diritto, contravviene, intanto, al principio secondo cui “è inammissible la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874).

Non si allinea, poi, astenendosi dall’indicare quale sia il fatto di cui il decidente abbia omesso l’esame, all’attuale statuto di censurabilità per cassazione del vizio motivazionale, posto che, secondo la lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la capitolazione del medesimo postula che il ricorrente debba indicare il “fatto storico”, intendendosi per tale un fatto avente portata costitutiva o concorrente a dimostrare un fatto costitutivo, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

Viene infine meno, non precisando quale siano le norme di diritto asseritamente violate, al comando in guisa del quale “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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