Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1971 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 135 depositata il 24/4/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CICCOLO Pasquale, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di NAPOLI n. 11/10/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) registro.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente affermato la inammissibilità dell’appello per difetto del requisito della specificità, in quanto con l’atto di appello l’Ufficio aveva espressamente censurato la decisione rilevando che la Commissione nell’accogliere il ricorso, non avrebbe considerato che gli stessi immobili erano stati acquistati per un valore accertato di L. 119.000.000 e che tale accertamento di valore era stato definito dal coobbligato per l’imposta.

La censura è fondata. Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Sez. 5, Sentenza n. 1224 del 19/01/2007), circostanze che ricorrono nell’impugnazione proposta.

Con secondo e terzo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione circa il maggior valore degli immobili in contestazione, comprovato dall’adesione di altri soggetti all’accertamento di maggior valore degli stessi immobili di altre unità immobiliari della stessa tipologia.

Le censure sono fondate. A fronte delle censure espresse dall’appellante, l’affermazione “l’Ufficio non ha fornito concreti elementi probatori in ordine alla fondatezza del suo generico assunto”, nonchè l’adesione del coobbligato al valore accertato non ha neppure valore indiziante evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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