Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1971 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Guerra Maria Grazia & C. s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 26 maggio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 93 del 26.5.2006 della Commissione tributaria regionale della Liguria, che. in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto dalla s.a.s. Guerra Maria Grazia & C. per l’annullamento dell’avviso di rettifica che, a fini Iva, le contestava ricavi non contabilizzati per l’anno 1996;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha così concluso:

“l’unico motivo di ricorso, che denunzia motivazione omessa (motivazione apparente) su fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è inammissibile in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, indicando con precisione il fatto controverso su cui la motivazione sarebbe viziata, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente, che ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte ivi richiamato in materia di applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, del tutto univoco e consolidato;

che, in particolare, in risposta alle osservazioni svolte dall’Agenzia ricorrente nella propria memoria, l’inammissibilità del motivo proposto discende anche dalla omessa indicazione di ragioni a sostegno della censura, dal momento che la ricorrente, nell’assumere che il giudice a qua non avrebbe esaminato il profilo dell’antieconomicità del comportamento posto in essere dalla società contribuente, non espone alcun elemento a supporto di tale asserita antieconomicità, trascurando di indicare quali dati o circostanze sarebbero state trascurate o omesse dal giudice territoriale; che. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA