Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1971 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1971 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 15547-2012 proposto da:
SARCINA

MARIA

RITA,

ANNA

GIUSEPPE,

SARCINA

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 24,
presso lo studio dell’avvocato MARIA NATALIA PANETTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE SARCINA;

ricorrenti

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

controricorrente

n.
FOGGIA,

120/2011

della

depositata

il

Data pubblicazione: 26/01/2018

19/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 15547/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Giuseppe Sarcina e Maria Anna Rita Sarcina impugnavano l’avviso di accertamento e
liquidazione dell’imposta di registro nonché la cartella esattoriale relativi al trasferimento a loro
favore di alcuni beni immobili siti in Trinitapoli avvenuto per effetto della sentenza numero
1448/2004 del Tribunale di Foggia con cui era stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà dei suddetti beni immobili da Maria
Libera Pennelli e Francesco Sarcina in favore di Giuseppe Sarcina e Maria Anna Rita Sarcina. Il

Libera Pennelli e Francesco Sarcina avevano promesso di vendere gli immobili nel caso in cui
fosse rimasto inadempiuto all’obbligo di restituire un prestito di lire 318.000.000 loro concesso
da Giuseppe Sarcina e Maria Anna Rita Sarcina. L’Ufficio, considerando che nella sentenza del
tribunale non era indicato il valore del bene, determinava l’imposta dovuta sulla base del
valore catastale di euro 259.029,87. I contribuenti sostenevano che il valore del trasferimento
degli immobili era dato dall’importo del prestito non restituito di lire 318.000,00, pari ad euro
161.230,24. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. Proponeva
appello l’agenzia delle entrate e la commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di
Foggia, lo accoglieva sul rilievo che l’atto da tassare era la sentenza ovvero il trasferimento dei
beni mobili e, ai fini dell’imposta di registro, doveva essere tassato il valore venale in comune
commercio degli immobili trasferiti e non il prezzo né altri valori, come nella specie
l’ammontare del prestito non restituito che aveva costituito causa del trasferimento dei beni in
forza di sentenza.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato
a tre motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello in
quanto l’agenzia delle entrate in primo grado aveva sostenuto che il valore dei beni era stato
determinato ai sensi dell’articolo 53 del d.p.r. 131/86, essendo la sentenza civile di
trasferimento degli immobili priva dell’indicazione del valore, mentre con l’atto d’appello ha
censurato la decisione di primo grado denunciando la violazione degli articoli 43 e 51 del d.p.r.
131/86, proponendo così una domanda nuova.
4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, in relazione agli articoli 20, 37, 43,
51, 52 e 53 del d.p.r. numero 131/1986 e 2932 cod. civ. nonché vizio di motivazione, ai sensi
dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostengono che ha errato la CTR
nell’affermare che, ai fini dell’imposta di registro, doveva essere tassato il valore venale in
comune commercio degli immobili oggetto del trasferimento poiché nella sentenza del
tribunale si dava atto che il prezzo del trasferimento era costituito dall’importo del prestito che
a suo tempo era stato concesso ai promissari venditori e che gli stessi non avevano restituito.

1

trasferimento giudiziale dei beni era avvenuto in forza di un contratto preliminare con cui Maria

5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 52 del d.p.r. 131/1986 in quanto l’ufficio impositore
aveva determinato l’imposta dovuta sulla base del generico valore catastale pur non avendo
proceduto ad emettere avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ai sensi
dell’articolo 52 d.p.r. 131/86.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato in quanto non è ravvisabile il
mutamento della domanda originaria per aver la CTR citato norme diverse al fine di sostenere

giudice avrebbe potuto compiere autonomamente, rimanendo invariati i fatti prospettati
2. Il secondo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto
sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati. Invero l’agenzia delle entrate
ha errato nel ritenere che il prezzo del trasferimento non fosse indicato nella sentenza emessa
ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., posto che si deve ritenere che il tribunale, nel dare atto che il
prezzo pattuito, riferito all’importo del prestito concesso, era stato interamente pagato dai
compratori e versato ai venditori, ha implicitamente accertato che il valore del bene, al
momento della pronuncia della sentenza, era quello corrispondente al prestito inizialmente
concesso ai venditori stessi.
Ne consegue che, dovendosi fare applicazione del principio più volte affermato dalla Corte
di legittimità secondo cui il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), dispone che nel
caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali il valore del bene va
calcolato alla data dell’atto di trasferimento, momento che, nel caso in cui un tale effetto
consegua a sentenza adottata ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., va individuato alla data della
sentenza medesima, che ha efficacia costitutiva (Cass. n. 20303/2016; n. 22847/2010;
n. 18525 /2010; 20299/2013), l’Ufficio avrebbe dovuto applicare l’imposta calcolata sul valore
del bene stabilito dal tribunale con la sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi a
essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si era formato il giudicato ( cfr.
Cass. n. 10297/2011; 23243/2006; Cass. 9456/2003; Cass. 7557/2003 ).
3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario dei contribuenti va accolto. Le spese dell’intero giudizio si
compensano in considerazione delle obiettive difficoltà connesse all’interpretazione del
contratto preliminare.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza
d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le
spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2017.

la legittimità del proprio assunto, trattandosi di qualificazione giuridica della fattispecie che il

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