Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1971 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. I, 17/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 17/09/2010), n.19781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso l’avvocato

GIULIANA SANGIORGI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIORGI

ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e sul ricorso 27876-2008 proposto da:

F.D.B.G. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e

nella qualita’ di erede di F.D.B.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso l’avvocato

GIULIANA SANGIORGI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANGIORGI

ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 23/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che F.d.B.S., in proprio e n.q di erede di F. d.B.E., e G.S. hanno proposto separati ricorsi per cassazione rispettivamente sulla base di quattro e due motivi avverso il provvedimento n. 73/08 emesso dalla Corte d’appello di Caltanissetta, depositato in data 23.4.08 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in suo favore di ciascuno di essi della somma di Euro 4000,00 a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi in primo grado innanzi al tribunale di Palermo ed in secondo grado innanzi alla Corte d’appello della stessa citta’;

che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti in quanto rivolti avverso la stessa sentenza.

Il decreto impugnato, rilevato che il giudizio presupposto era iniziato in primo grado il 10.1.91 e definito con sentenza del 2.5.07, ha riconosciuto una eccessiva durata di anni quattro e liquidato a titolo di equo indennizzo la somma di cui sopra.

Il primi due motivi di entrambi i ricorsi sono identici e censurano sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale l’erronea determinazione del periodo di eccessiva durata del processo e conseguentemente la insufficienza della liquidazione del danno morale.

Si osserva che il secondo motivo e’ ammissibile contenendo comunque una sintesi del vizio motivazione che si assume commesso.

Il motivi, che possono essere esaminati congiuntamente r sono fondati nei limiti di seguito indicati.

E’ noto che i parametri stabiliti dalla CEDU prevedono una durata normale di tre anni per il giudizio di primo grado, due per quello di secondo e un anno – un anno e mezzo per quello di terzo. E’ altresi’ noto che trattasi di parametri indicativi che sono suscettibili degli opportuni adattamenti al caso concreto, in ragione della particolare complessita’ della causa ovvero sommando ad essi i ritardi imputabili al comportamento delle parti.

Nel caso di specie, a fronte di una durata complessiva del processo accertata in anni tredici la Corte d’appello ha determinato l’eccessiva durata in anni sette discostandosi immotivatamente dai sopraccitati parametri CEDU. Nel caso specie non si rinviene, infatti, nel decreto impugnato alcuna adeguata motivazione nel senso indicato di una particolare complessita’ della causa o di un comportamento dilatorio delle parti, avendo, invece, il giudice di merito determinato il periodo di irragionevole durata del processo in base esclusivamente a quei singoli periodi ritenuti imputabili a eccessivi ritardi da parte dell’Amministrazione della giustizia. Tale procedimento e’ erroneo poiche’ l’intero periodo di durata e’ comunque imputabile all’Amministrazione della giustizia ed in base ad esso va effettuato il raffronto con i parametri di durata stabiliti dalla Cedu, salvo gli opportuni adattamenti possibili nel senso sopra indicato.

La erronea determinazione del periodo di eccessiva durata, inferiore a quello effettivo ha conseguentemente determinato la liquidazione di una somma per equo indennizzo inferiore a quella effettivamente dovuta.

Risulta fondato, inoltre, il terzo motivo del ricorso del F.d.

B., risultando dal ricorso introduttivo che egli aveva proposto domanda di equa riparazione anche nella qualita’ di erede della sorella E., parte nel giudizio presupposto deceduta nelle more dell’appello.

Di tale domanda non si rinviene cenno nel decreto impugnato onde lo stesso e’ inficiato di omessa pronuncia sul punto.

Il quarto motivo del ricorso del F.d.B. resta assorbito.

Il decreto va conseguentemente cassato con rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione che si atterra’ ai principi di diritto dianzi indicati.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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