Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19709 del 25/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19709 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 21141-2016 proposto da:
VECCHIO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso,
n. 63, presso lo studio dell’avvocato Brunella Grenci, rappresentato e
difeso dall’avvocato Domenico Macrì;
– ricorrente contro
COMUNE DI ROCCELLA JONICA;
– intimato avverso la sentenza n. 293/2016 del Tribunale di Locri, depositata il
31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Gianluca Vecchio ha convenuto in giudizio il Comune di Roccella
Jonica chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati a seguito
della caduta in un tombino rimasto sprovvisto di copertura e
scarsamente visibile, a causa della carente illuminazione pubblica. La

Data pubblicazione: 25/07/2018

domanda, accolta in primo grado, è stata rigettata dal Tribunale di
Locri, in funzione di giudice d’appello.
Avverso tale sentenza il Vecchio ha proposto ricorso per
cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Roccella Jonica non
ha svolto attività difensiva.

cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett.

e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.
25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della
decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere
redatta in forma semplificata.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato.
La decisione impugnata si basa sull’affermazione che la
copertura del tombino sarebbe stata rimossa dalle piogge
particolarmente insistenti del momento e che pertanto il fatto sarebbe
ascrivibile al caso fortuito, conformemente a questo ripetutamente
affermato da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18856 del
28/07/2017, Rv. 645160; Sez. 3, Sentenza n. 5877 del 24/03/2016,
Rv. 639389).
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 2051 cod. civ. In realtà, però, il ricorrente non
deduce un vero e proprio vizio di legge e piuttosto si lamenta della
carenza di prova in ordine all’idoneità della pioggia a scoperchiare il
tombino. La censura è inammissibile, in quanto volta a sollecitare la
revisione delle risultanze istruttorie.
Sebbene questo rilievo sia assorbente, vale la pena aggiungere
che le conclusioni di merito cui è pervenuto il tribunale trovano
riscontro sia nella deposizione di alcuni degli amici del Vecchio che

Ric. 2016 n. 21141 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-2-

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di

erano in sua compagnia quando si è verificato il sinistro, sia nella
prospettazione dell’attore, che nel suo atto di citazione precisava che
«in concomitanza di frequenti piogge [si determinava] la fuoriuscita
del coperchio del tombino dalla sua sede naturale». Risulta, del pari,
irrilevante l’affermazione secondo cui lo scoperchiamento del tombino

d’arte, dal momento che dalla lettura del ricorso non emerge che di
tale asserita circostanza sia stata fornita alcuna prova nel corso del
giudizio di merito.
Con il secondo motivo si denuncia il difetto di idonea
motivazione della decisione impugnata, che sarebbe apodittica e
apparente.
Com’è noto, la nuova formulazione dell’art. 360, comma primo,
n. 5, cod. proc. civ. (disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze
pubblicate dopo 1’11 settembre 2012) non contempla più, fra i motivi
di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, bensì lo «omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti».
La citata disposizione deve essere interpretata, alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione
al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia
si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque

Ric. 2016 n. 21141 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-3-

sarebbe stato dovuto a lavori di ristrutturazione non eseguiti a regola

rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez.
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcuna di queste
specifiche censure, limitandosi a formulare un articolato giudizio di
non condivisibilità della decisione di merito alla luce delle risultanze

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non vi
è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Ricorrono invece i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 1 sicché va
disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

istruttorie. Il dedotto vizio di motivazione quindi non sussiste.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA