Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19709 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7515-2011 proposto da:

F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CIMABUE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PETROSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO KOSTORIS, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., C.F. (OMISSIS), titolare della ditta individuale

omonima, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALINO STAMPANATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/11/2010 R.G.N. 248/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega verbale Avvocato

PASQUALINO STAMPANATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Udine, F.S. chiedeva la condanna del datore di lavoro B.F. al risarcimento del danno subito a seguito di infortunio su lavoro del (OMISSIS), in tesi occorsole mentre stava levigando un arco in legno, utilizzando apposito macchinario (macchina levigatrice), risultato poi difettoso.

Disposta c.t.u. medico legale, il Tribunale respingeva la domanda, condannando la F. al pagamento delle spese.

Proponeva appello la lavoratrice, resisteva il B..

Con sentenza depositata l’11 novembre 2011, la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame, condannando la F. al pagamento delle spese. Riteneva la Corte di merito non provato il nesso causale tra il danno e l’attività lavorativa svolta, evidenziando che la contestualità tra lesione e lavoro non equivaleva a causalità dell’evento dannoso (rispetto alle lavorazioni svolte). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la F., affidato a due motivi. Resiste il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che in tema di infortuni sul lavoro il lavoratore deve provare solo l’evento dannoso, il danno ed il nesso causale con l’attività lavorativa (nella specie l’uso del macchinario), mentre il datore di lavoro deve provare di avere osservato le norme di protezione e le cautele necessarie ad evitarlo (di cui all’art. 2087 c.c.).

Deduce di aver dimostrato che l’infortunio si verificò nel luogo e durante l’orario di lavoro ed inoltre mentre utilizzava un macchinario aziendale nell’espletamento delle sue mansioni, evidenziando anche l’inattendibilità del teste Be..

Il motivo è inammissibile, per richiedere a questa Corte un nuovo apprezzamento delle circostanze di causa, ed una diversa valutazione delle prove.

Deve al riguardo rammentarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub violazione dell’art. 115 e/o 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15205/14, Cass. n. 12227/13), consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 5 maggio 2010 n. 10833, Cass n 15205/14).

Nella specie la sentenza impugnata ha congruamente accertato che nessuna prova era stata effettivamente fornita dalla F. in ordine allo stesso verificarsi dell’evento dannoso (del resto la medesima lavoratrice afferma che nessuno era presente al momento dell’infortunio), tanto meno in ordine alla corretta manutenzione del macchinario, non potendosi allo scopo trarsi elementi di convincimento neppure dalla documentazione inerente le indagini effettuate dall’u.p.g. Martining (a distanza di otto mesi dal dedotto infortunio), che evidenziarono alcune anomalie del macchinario, nella specie, secondo l’ampiamente motivata valutazione della Corte di merito, neppure direttamente ricollegabili all’infortunio de quo.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando in particolare l’inversione dell’onere della prova operata dalla sentenza impugnata.

Il motivo è infondato, non avendo la corte di merito operato alcuna inversione dell’onere probatorio, ma solo affermato il principio, corretto secondo la giurisprudenza di questa S.C., che, non configurando l’art. 2087 c.c., una ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, spetta al lavoratore dimostrare l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra le lesioni riportate e le condizioni pericolose dell’ambiente di lavoro, cfr., ex aliis, Cass. n. 3786/2009, Cass. n. 2038/2013, secondo cui ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., -la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, affermando in particolare che non è sufficiente dimostrare che l’infortunio sia occorso durante l’orario di lavoro e presso la sede dell’azienda, essendo invece necessario provare il nesso causale tra le lavorazioni svolte, in tesi non sicure per colpa del datore di lavoro, ed il danno verificatosi.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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