Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19708 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19708 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20950-2016 proposto da:
COLANGELO ANGELA, elettivamente domiciliata in Roma, via
Britannia, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Antonella Di Gioia,
rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Ippolito;
– ricorrente contro

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cesare Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marinuzzi;
– controricorrente contro

CAROPPO ASSUNTA, rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo
Antonio Starace, domiciliata in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo
studio dell’avvocato Giovanni Maria Giaquinto;
RE-)ì.s-ie..49re

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 258/2016 della Corte d’appello di Bari,
depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO

fine servizio dovuta dall’I.N.D.A.P. (ora dall’I.N.P.S.) ad Assunta
Caroppo, dipendente del MIUR ancora in servizio. Stante l’omessa
comparizione del terzo pignorato, ha chiesto procedersi, ai sensi
dell’art. 348 cod. proc. civ. (nella versione applicabile

ratione

temporis), all’accertamento del relativo obbligo.
Il giudizio si concludeva con esito favorevole in primo grado, ma
la Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe,
dichiarava l’inefficacia del pignoramento, affermando la non
assoggettabilità a pignoramento di somme non ancora esigibili.
Contro tale decisione la Colangelo ha proposto ricorso per 7 1 :
cassazione articolato in quattro motivi. L’I.N.P.S. ha resistito con
controricorso. La Caroppo ha depositato una memoria di costituzione.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett.

e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.
25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO

In applicazione del principio della ragione più liquida (Sez. U,
Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490), vanno esaminati
congiuntamente anzitutto il terzo e il quarto motivo, relativi alla
pignorabilità del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti
pubblici.
Questa Corte ha già chiarito che le quote accantonate del
trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di

Ric. 2016 n. 20950 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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Angela Colangelo ha sottoposto a pignoramento l’indennità di

potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e
liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo
l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e
devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi
dell’art. 547 cod. proc. civ. (Sez. L, Sentenza n. 1049 del

Tale principio va tenuto fermo pur dopo la modifica della
disciplina del trattamento di fine rapporto, che prevede, per le
aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli
accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sul Fondo
Tesoreria dello Stato costituito presso l’I.N.P.S. Infatti, pur nel nuovo
e più composito panorama normativo (che prevede altresì la
possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza
complementare), resta fermo il fatto che il trattamento di fine
rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore
matura già in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità
sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso.
Poiché, come attestato anche dall’art. 553, commi primo e secondo,
cod. proc. civ., i presupposti per l’assoggettabilità di un credito a
pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità
(o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua
esigibilità, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine
rapporto, fermo restando che l’ordinanza di assegnazione non potrà
essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento.
Infatti, poiché il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al
creditore procedente, egli potrà opporre a quest’ultimo tutte le
eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al
debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme.
Il problema della pignorabilità del t.f.r., dunque, si colloca
semmai sul piano soggettivo, poiché il soggetto che erogherà il
trattamento potrebbe essere diverso dal datore di lavoro.

Ric. 2016 n. 20950 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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03/02/1998, Rv. 512156).

Tanto chiarito, in relazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato, la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti
pubblici. Infatti, l’originario regime di impignorabilità del trattamento
di fine servizio è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con le
sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.

sentenza impugnata all’art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
(Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti dello Stato).
La Corte d’appello afferma che le somme dovute alla Caroppo a
titolo di trattamento di fine rapporto non sarebbero pignorabili, in
forza del disposto del citato art. 21, che ne limita la sequestrabilità e
pignorabilità al solo caso di risarcimento del danno eventualmente
causato dal dipendente all’amministrazione. In realtà, il dettato
normativo deve ritenersi superato per effetto della già menzionata
sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1993, che, intervenendo
sull’art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), ha
esteso, anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, ai
dipendenti pubblici il regime di pignorabilità – meno favorevole previsto per i lavoratori privati dall’art. 545 cod. proc. civ.
Successivamente, il Giudice delle leggi è tornato sul tema con la
sentenza n. 225 del 1997, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 21 del d.P.R n. 1032/1973 nella parte in cui
prevedeva, per i dipendenti dello Stato, la sequestrabilità o la
pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i
crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545,
quarto comma, del codice di procedura civile. Con tale pronuncia, la
Corte costituzionale ha inteso dichiaratamente completare, anche in
relazione ai crediti da danno erariale, il percorso di totale

Ric. 2016 n. 20950 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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In particolare, risulta inappropriato il richiamo contenuto nella

equiparazione del regime di pignorabilità (e sequestrabilità) degli
emolumenti (compreso il t.f.r.) dei dipendenti pubblici e privati. Nella
sentenza si legge: «Occupandosi del regime giuridico dell’indennità di
fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(d.P.R. n. 180 del 1950), questa Corte è intervenuta, con la sentenza

sequestrabilità o pignorabilità per ogni credito, negli stessi limiti
stabiliti dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.
Ciò per l’ingiustificata disparità fra i dipendenti pubblici, fino ad allora
privilegiati, e quelli del comparto privato che erano sottoposti alla
soggezione, sebbene limitata, del potere legalmente esercitato dai
creditori ordinari. Disparità non più tollerabile, secondo tale
pronuncia, per la progressiva eliminazione delle differenze in materia,
quale sviluppo della tendenza a omogeneizzare i due settori».
Dunque, alla luce dell’interpretazione fornita dalla stessa Corte
costituzionale, non residua alcun dubbio sul fatto che la sentenza n.
99 del 1993, pur intervenendo sull’art. 2 del d.P.R. n. 180/1950, ha
implicitamente dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l’art.
21 del d.P.R n. 1032/1973, il cui dettato era perfettamente compreso
nell’ambito applicativo dell’altra disposizione, la cui fattispecie si
distingue per una maggiore ampiezza oggettiva (in quanto
comprensiva non solo del t.f.r., ma anche degli stipendi e delle
pensioni) e soggettiva (giacché si riferisce ai dipendenti non solo dallo
Stato, bensì da tutte le pubbliche amministrazioni).
Va conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:
“Anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto
legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di
fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che
siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S.
ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono
intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e

Ric. 2016 n. 20950 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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n. 99 del 1993, sul trattamento loro riservato, e ha esteso la

corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la
cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la
conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse
nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.
Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato,

del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine
rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte
costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.
In applicazione di tale principio, vanno accolti il terzo e il quarto
motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari,
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

accoglie il terzo e il quarto motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata e in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte
di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione

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