Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19708 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. un., 17/09/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25318/2008 proposto da:

P.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARROZZO FRANCO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

Z.M.;

– intimati –

avverso la decisione n. 5563/2007 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 23/10/2007;

udito l’avvocato CARROZZO Franco;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO FILIPPO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di P.D., docente di pianoforte in servizio presso le scuole medie statali della Provincia di Lecce, contro la sentenza del TAR Puglia, di rigetto dell’impugnazione del decreto 7 settembre 2005 del Ministero della Istruzione pubblica, che aveva depennato definitivamente il P. dalla graduatoria nazionale ad esaurimento di pianoforte per l’accesso a posti di insegnamento nei conservatori statali di Stato, e del successivo decreto dirigenziale 19 settembre 2005, che aveva conseguentemente modificato la predetta graduatoria.

Il P. ha proposto ricorso per la Cassazione di questa sentenza, ed ha depositato memoria.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, previo deposito di relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, richiamando il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si sostiene che nel caso di specie, non trattandosi di procedura concorsuale di assunzione, non vi sarebbero i presupposti per affermare la giurisdizione di detto giudice.

Il ricorso si conclude con il seguente quesito:

“Se diversamente da quanto implicitamente ritenuto dalla sentenza impugnata, attraverso la delibazione nel merito del ricorso, la giurisdizione, peraltro rilevabile d’ufficio, nella controversia proposta dal prof. P., controversia concernente provvedimenti di esclusione dalla graduatoria ad esaurimento del concorso per titoli del personale docente nei Conservatori di stato per la disciplina Pianoforte a norma ed in corretta applicazione del D.Lgs. n. 161 del 2001, art. 63, comma 4, appartiene e va attribuita al giudice ordinario e non al giudice amministrativo”.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di queste Sezioni unite, sviluppando il principio affermato nella sentenza 24883/2008 è infatti orientata nel senso che a norma dell’art. 161 c.p.c., le nullità anche insanabili – fra le quali rientra il difetto di giurisdizione – possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità; ne consegue che, qualora il TAR pronunciando sul merito della domanda, abbia implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata contestata nei motivi di appello, non rileva che il Consiglio di Stato abbia affrontato la relativa questione – benchè preclusa – ed il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di quest’ultimo è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. (Sez. un. 14889/2009).

In base a tale principio, la questione di giurisdizione appare ormai coperta dal giudicato.

Le considerazioni svolte nella memoria, con le quali in sostanza viene sottoposta a critica la sentenza 24833/2008 di questa Corte, ripropongono, in sostanza, argomenti già ampiamente esaminati in quella sentenza e non sono idonee a determinare modifiche di tale orientamento.

Cosi stando le cose, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

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