Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19708 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/08/2017),  n. 19708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27253-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PREVENCO S.R.L., SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 857/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/11/2010 R.G.N. 375/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Prevenco s.r.l. propose opposizione contro la cartella esattoriale notificata dalla Montepaschi Serit s.p.a. nell’interesse dell’Inps, con cui era stato intimato il pagamento di contributi previdenziali relativi all’anno 2004.

Il Tribunale di Siracusa accolse l’opposizione e annullò l’iscrizione a ruolo sul presupposto che esso fosse avvenuto oltre il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 6/11/2010, che ha rigettato l’appello proposto dall’Inps.

La Corte territoriale ha confermato l’intervenuta decadenza rilevando che i contributi riguardavano l’anno 2004 ed il ruolo esattoriale era stato reso esecutivo solo in data 8/3/2006 e quindi successivamente al termine fissato dall’art. 25 D.Lgs. citato; inoltre, ha ritenuto inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo contributivo proposta dall’Inps, poichè la riscossione a mezzo di ruolo esattoriale costituisce l’unica forma consentita dal legislatore per il recupero dei contributi previdenziali.

Contro la sentenza, l’Inps propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo. La Prevenco s.r.l. e la Serit Sicilia s.p.a. non svolgono attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico articolato motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17,24 e 25 nonchè sul vizio di motivazione, pone la questione della possibilità per l’ente previdenziale di utilizzare, per il recupero di contributi non versati e delle conseguenti somme aggiuntive e delle sanzioni, le ordinarie azioni previste dall’ordinamento per il riconoscimento di un credito.

La questione è stata già oggetto di precedenti pronunce di questa corte. Assai di recente, Cass. 23/2/2016, n. 3486, ha ribadito, in accordo con la migliore dottrina, che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l’analoga posizione dell’INAIL, v. anche Cass. 6/8/2012, n. 14149).

Coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito.

Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit. prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale. Ciò è altresì confermato:

a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;

b) dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25/5/2012, n. 8350);

c) dalla non conformità all’art. 24 Cost. di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;

d) dalla ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza;

e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al giudice di appello perchè, alla luce al principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare le spese anche di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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