Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19707 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Frascati, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al Viale Mazzini n. 11, presso lo studio

dell’avv. DI RIENZO Pasquale, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Centrale n. 10621/2005/18 depositatali 19/12/2005;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.

Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Bragaglia per delega per il ricorrente;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dal Comune di Frascati contro il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dei ricorsi proposti dall’Ufficio contro le sentenze della CTR di Roma n. 18075-18082 che aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi proposti dal Comune avverso gli accertamenti di maggior valore con i quali veniva richiesta al Comune l’imposta di registro proporzionale per l’alienazione a privati di alcuni immobili già locati con patto di futura vendita.

La CTC escludeva l’applicabilità dell’imposta fisso di registro ai sensi del R.D. n. 1165 del 1938, art. 153, trattandosi di norma abrogata dall’1/1/1974 dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42; la CTC, inoltre, escludeva altresì l’applicabilità, ai medesimi fini, del D.P.R. n. 601 del 1973, sia in considerazione della data di costruzione anteriore all’1/1/1974 – per cui gli alloggi non potevano ritenersi realizzati in attuazione di programmi di programmi pubblici di edilizia residenziale) sia in quanto la norma, di stretta interpretazione, faceva riferimento ai soli edifici realizzati dalla Gescal.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, L. n. 865 del 1971, art. 48, e segg., del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 1, D.L.C.P.S. n. 399 del 1947, in relazione al disposto l’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che la CTC abbia escluso l’applicazione delle agevolazioni tributarie ai contratti in questione in quanto non inerenti alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblico per il triennio 1971/1973; richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 896/90 con la quale è stato affermato che il beneficio della registrazione a tassa fissa va applicato anche ai contratti di cessione in proprietà di alloggi stipulati dopo l’entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, ancorchè collegati a rapporti di assegnazione anteriori alla legge medesima. L’art. 32 rappresenterebbe una disposizione dettata nel quadro di una disciplina generale delle agevolazioni tributarie e che, nella pacifica e comunque incontestata sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla legge, va senz’altro riconosciuta nel caso di specie l’agevolazione tributaria.

Con secondo motivo (con cui deduce ulteriore violazione e falsa applicazione sotto profili diversi rispetto a quelli denunciati con primo motivo del D.P.R. n. 610 del 1973, art. 32, L. n. 865 del 1971, art. 48, e segg., del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente assume che i benefici in questione si applicherebbero anche ai trasferimenti di immobili posti in essere dai Comuni, in virtù del rinvio alle norme sui programmi di edilizia residenziale intendendosi per tali quelli diretti alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, cioè di alloggi da costruirsi da parte di enti pubblici a carico o con il concorso dello Stato.

Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione sono infondate.

Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, prevede la soggezione all’imposta di registro in misura fissa per “gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^ della legge indicata nel comma 1” (L. n. 865 del 1971). Il riferimento espresso al titolo 4^ – programmi pubblici di edilizia residenziale- in cui è ricompreso l’art. 57 secondo cui la realizzazione di tali interventi affidata di norma agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all’uopo stipulate dalle regioni;

l’abrogazione da parte dell’art. 42 del D.P.R. cit., di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie ….diverse da quelle considerate nel decreto stesso; unitamente al divieto di un’applicazione analogica o estensiva delle norme sulle agevolazioni ed esenzioni fiscali portano questa Corte a riaffermare che le agevolazioni in parola sono applicabili ai soli atti che rispondono ai requisiti espressamente previsti dalla disposizione medesima, e che pertanto risultino posti in essere da quei limitati soggetti ai quali la L. n. 865 del 1971, affida l’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale (conf. Cass. sent. n. 28903 del 09/12/2008 Sentenza n. 10950 del 24/05/2005 Cass. 18.2.1999, n. 1341; Cass. n. 5023/1996; Cass. n. 7062/1994). Nè ha tal fine ha rilevo la pronuncia di questa Corte con sent. n. 896/1990, con la quale il beneficio in questione venne riconosciuto ad una cessione che si ricollegava ad un’ assegnazione anteriore alla legge n, 865 del 1971, riferendosi la fattispecie esaminata ad alloggi realizzati comunque dagli istituti autonomi, nell’ambito delle loro finalità istituzionali.

Va pertanto esclusa sia l’autonoma rilevanza del requisito temporale, sia l’applicabilità del beneficio ai trasferimenti posti in essere dal Comune.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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