Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19707 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/08/2017),  n. 19707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19009-2011 proposto da:

CENTRO COMMERCIALE BATTISTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Liquidatore legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELE TESTAFERRATA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO BALBI, ROBERTO LIVATINO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA S.P.A., già PADANA RISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 369/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/01/2011 R.G.N. 543/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale inammissibilità

in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TESTAFERRATA EMANUELE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, ha rigettato l’opposizione della soc Centro Commerciale Battisti spa, in liq., avverso la cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento ispettivo dell’Inps per il pagamento di somme aggiuntive relative a contributi per SSN per il periodo 1993/1995, corrisposti in ritardo.

La Corte, circa la misura delle sanzioni applicabili, dato atto che si trattava di contributi relativi a personale assunto dalla società, impegnatasi a sostenere l’occupazione con contratti di solidarietà per i quali non era prevista la limitazione delle sanzioni per omissioni ai soli interessi legali D.L. n. 103 del 1991, ex art. 3,comma 1, – come richiesto dall’opponente ed accolto dal Tribunale -, ha rilevato che l’occupazione era venuta totalmente meno; che la società, ormai priva di dipendenti, era stata posta in liquidazione e che, pertanto, non poteva fruire delle agevolazioni in tema di salvaguardia del livello occupazionale. Ha quindi, in accoglimento dell’appello dell’Inps,ritenuto dovute le sanzioni nella loro interezza e non,come richiesto dalla società, nella sola misura degli interessi legali.

Avverso la sentenza ricorre la soc Centro commerciale Battisti con 5 motivi. Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.L. 726 del 1984, ex art. 3, comma 1, convertito in L. n. 863 del 1984.

Deduce che la Corte d’appello aveva erroneamente confuso la fattispecie disciplinata dal D.L. n. 726 del 1984, art. 1 – in base al quale il Ministero del lavoro concede un trattamento di integrazione salariale agli operai e impiegati delle imprese che abbiano stipulato contratti collettivi aziendali con i quali stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego-, con la fattispecie diversa di cui all’art. 2 del medesimo D.L. in base al quale, nel caso in cui i contratti collettivi aziendali al fine di incrementare gli organici prevedano una stabile riduzione dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, sono previste particolari agevolazioni in relazione ai lavoratori assunti.

Osserva che il contratto di solidarietà stipulato dalla società era quello previsto dall’art. 1; che nessuna nuova assunzione vi era stata e che l’Inps aveva riconosciuto le agevolazioni contributive per la sottoscrizione dei contratti di solidarietà.

Rileva, comunque, che oggetto del giudizio erano le sanzioni applicabili e la loro riduzione nella misura degli interessi legali, questione non esaminata dalla Corte.

3. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 1 convertito in L. n. 863 del 1984. Deduce che, qualora la decisione impugnata dovesse essere interpretata nel senso che il collegio abbia inteso riferirsi all’articolo 1 del decreto-legge citato, il Ministero del lavoro aveva riconosciuto la validità e l’efficacia dei contratti di solidarietà intervenuti tra le parti, tanto che l’Inps aveva riconosciuto, sebbene in ritardo, tutte le agevolazioni contributive e che, quindi, anche sotto tale profilo, sussisteva il diritto alla riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali.

4. con il terzo motivo denuncia violazione del D.L. n. 103 del 1991, art. 3, comma 1, lett. B) convertito in L. n. 166 del 1991.

Deduce che il beneficio della riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali era disciplinato dall’art. 3 citato che prevedeva, tra l’altro, che “l’importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale…fino alla misura degli interessi legali”, in alcune ipotesi tra cui “….in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore…”. Osserva che la norma non prevedeva affatto quanto affermato dalla Corte d’appello e la conseguente necessità di applicare la sanzioni per omessa contribuzione per il mancato mantenimento dell’occupazione dei lavoratori neo assunti. In base all’art. 3 citato la società aveva ampiamente diritto alla riduzione delle somme aggiuntive fino agli interessi legali.

5. Con il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 166 del 1991, art. 3, comma 1, lett. A). Osserva che il diritto alla riduzione all’interesse legale delle sanzioni sussisteva anche ai sensi della norma citata integralmente riprodotta, dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15.

6. Con il quinto motivo denuncia violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a) e b) del D.L. n. 536 del 1987, art. 4 convertito in L. n. 48 del 1988. Lamenta che la decisione impugnata aveva riconosciuto dovute le sanzioni per evasione contributiva dovendosi, invece, applicare le minori sanzioni previste omissione contributiva.

7. I primi quattro motivi sono infondati, va accolto il quinto motivo.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che davanti alla Corte d’appello, a seguito del ricorso dell’Istituto, la questione controversa atteneva alla modalità di calcolo delle sanzioni civili disciplinate dalla L. n. 166 del 1991, art. 3.

Il Tribunale aveva, infatti, accolto la richiesta del Centro Commerciale ed aveva ridotto le sanzioni civili agli interessi legali, decisione, tuttavia, riformata dalla Corte d’appello.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza qui impugnata circa la misura delle sanzioni civili – pur dovendosi rilevare che il percorso argomentativo del giudice d’appello non risulta chiaro,nè sono ben individuati i fatti e le norme su cui la decisione si è basata – devono essere confermate non avendo le censure della ricorrente, comunque, adeguatamente confutato la sentenza impugnata, la quale non è neppure censurata dal Centro Commerciale Battisti per nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4.

8. la L. n. 166 del 1991, art. 3 come sostituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 224, stabilisce che”1. L’importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:……..b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla L. 12 agosto 1977, n. 675, dalla L. 5 dicembre 1978, n. 787, dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, e dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dalla citata L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 3 e 5, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale”. La norma stabilisce, inoltre, che “…3. In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell’istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sía intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all’addebito di tali somme nella misura ordinaria”.

L’esame della normativa sopra citata prevede, dunque, che la riduzione delle sanzioni civili deve essere conseguenza di un atto del Ministero e non è, dunque, automatica. La ricorrente pretende, invece, l’applicazione della riduzione delle sanzioni agli interessi legali a prescindere dal decreto ministeriale.

Non risultano, inoltre, sussistere evidenti e fondati profili di illegittimità del decreto ministeriale – il cui contenuto peraltro neppure risulta riportato nel ricorso – che aveva negato la richiesta riduzione rilevando l’indebita fruizione degli sgravi da parte del Centro Commerciale: in sostanza, secondo il decreto ministeriale, non vi era ragione per l’applicazione della riduzione massima degli interessi, considerato che nella specie non si era verificata la salvaguardia occupazionale cui doveva mirare il beneficio connesso ai contratti di solidarietà,ma anzi l’attività dell’impresa era cessata totalmente.

Per suddette considerazioni va confermato il rigetto della richiesta di riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali.

9. Va, invece, accolto il quinto motivo (erroneamente indicato come 4^ motivo) con il quale la ricorrente si duole dell’applicazione delle sanzioni per evasione, invece di quelle di importo inferiore previste per l’omissione, questione non esaminata dalla Corte d’appello pur a fronte delle ampie argomentazioni proposte da parte ricorrente. Sotto tale profilo il ricorso va accolto e la sentenza, in relazione a detto motivo, deve essere cassata e rimessa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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