Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19706 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19706 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

aree svantaggiate

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
.PIZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore generale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;

ricorrente

contro
GESI srl, in persona del legale rappresentante;
– intimata –

avverso la sentenza della Commdssione tributaria regionale
della Campania n. 27/44/06, depositata il 23 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 gennaio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
SNCULDRINDO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 28/08/2013

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale di Napoli che, rigettandone
l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl Gesi con
l’impugnazione dell’avviso di recupero del credito d’imposta per
gli investimenti nelle aree depresse previsto dall’art. 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, indebitamente utilizzato nel
periodo di sospensione della fruizione del beneficio prevista dal

ritardo rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione,
ha confermato l’annullamento delle sanzioni irrogate, perché in
violazione dell’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
secondo il quale il diritto all’informazione del contribuente
prevede un lasso di tempo di sessanta giorni liberi dalla
richiesta di adempimento di un nuovo obbligo fiscale, laddove
nel caso in esame esso si era ridotto ad un solo giorno.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella
presente sede.

Numi

DELIA DECISICINE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, premesso
che la parte aveva versato l’intero importo dell’imposta con gli
interessi, sicché la lite atteneva alle sanzioni, censura la
decisione per violazione dell’art. 3 dello statuto del
contribuente, in quanto non sarebbero stati imposti adempimenti,
cioè nuovi incombenti, ma l’astensione dall’utilizzazione di un
diritto, che non è un adempimento nuovo. Né, del resto, ricorreva
l’ipotesi della inevitabile ignoranza della norma, di cui
all’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, sola,
riconosce rilevanza all’errore di diritto per le sanzioni.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che “la disposizione di cui
all’art. 3, coma secondo, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
che fissa il termine minimo di sessanta giorni per
l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non
ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa
stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa. Ne
consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza
di legge non rispettose del termine indicato determina il

2

d.l. 12 novembre 2002, n. 253, nella specie con un giorno di

CSENTEDAREGISTRAZIONE
AISENSIDELD.P.R. 26.!k,
– N. 5
NT. 131 TAB.ALL.
POTERIATIABUIALA
verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel

tempo: nella specie, il credito d’imposta per i nuovi
investimenti nelle aree svantaggiate era stato dapprima
attribuito in via automatica dall’art. 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, poi eliminato dall’art. 10 del d.l. 8 luglio 2002,
n. 138, quindi procedimentalizzato dall’art. 1 del d.l. 12
novembre 2002, n. 253, non convertito, con la fissazione a pena
di decadenza del termine del 31 gennaio 2003, successivamente
al 28 febbraio 2003, per comunicare i dati occorrenti per la
ricognizione degli investimenti realizzati, e ciò al fine di
prevenire comportamenti elusivi” (Cass. n. 5324 del 2012; ed
inoltre, Cass. n. 24251 e n. 8145 del 2011).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.
Le spese del presente giudizio, come quelle dei gradi di
merito, vanno compensate, considerato che l’orientamento
giurisprudenziale di riferimento è successivo all’introduzione
della lite.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della
contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese del presente
giudizio e quelle per i gradi di merito.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2013
Il consigliere estensore

rfingrilia’

prorogato dall’art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 fino

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