Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19706 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19706 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 2683-2018 proposto da:
GRANCHELLI PATRIZIA, COBAS PT CUB DI MILANO E
PROVINCIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DON
MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI
ZEZZA;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585;

– intimata avverso la sentenza n. 25022/2017 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.

Data pubblicazione: 25/07/2018

rilevato:
1. che Granchelli Patrizia e Cobas PT Cub Milano e Provincia
chiedono la correzione dell’errore materiale contenuto nella
sentenza di questa Corte n. 25022 del 2017 che, nel liquidare
le spese processuali in loro favore, poste a carico di Poste

favore del proprio difensore avv. Zezza, dichiaratosi
antistatario;
2. che chiedono altresì la correzione dell’errore laddove
nell’intestazione

la

Granchelli

risulterebbe

legale

rappresentante di Cobas PT CUB Milano e Provincia, laddove il
legale rappresentante è il sig. Enzo Galdo;
3. che Poste italiane s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato:
1. che questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. U, 7/7/2010 n.
16037, Cass. 11/04/2014 n. 8578) che, in caso di omessa
pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa
indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod.
proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non
potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda
autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93 cod, proc. civ., comma ? – che ad
essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver
soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore
rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo
esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis

Ric. 2018 n. 02683 sez. ML – ud. 24-05-2018
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italiane s.p.a., aveva omesso di disporne la distrazione in

cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte
di cassazione;
2. che sussiste nel caso il denunciato errore materiale,
poiché nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis .1
c.p.c. il difensore avv. Zezza aveva chiesto la distrazione delle

all’esito non si è pronunciata sul punto;
3. che l’intestazione della sentenza risulta invece corretta,
considerato che tra la dizione “legale rappresentante pro
tempore” e “Granchelli Patrizia” è apposta una virgola, sicché
la Granchelli non è individuata quale legale rappresentante di
Cobas PT CUB Milano e Provincia, ma quale controricorrente:
4. che deve quindi procedersi alla richiesta correzione ex
art. 391 bis c.p.c., nei termini di cui in dispositivo;
5.

che la natura del procedimento preclude ogni

provvedimento sulle spese (v. Cass. n. 3566 del 2016, Cass.
S.U. n. 9438 del 2002).
P.Q.M.
dispone che la sentenza n. 25022 del 2017 della Sezione

Lavoro venga corretta, aggiungendo in calce al dispositivo,
dopo “di legge”, l’inciso “da distrarsi in favore dell’avv. Luigi
Zezza, dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

24.5.2018

spese dichiarandosi anticipatario, mentre la sentenza resa

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