Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19706 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21810-2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

M.M., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.M. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 317/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/07/2010, R.G. N. 590/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega orale ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bergamo, il signor M.M. esponeva di essere stato iscritto al fondo di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle aziende private elettriche e di essere titolare di pensione con decorrenza dal (OMISSIS). Lamentava che l’INPS gli avesse liquidato il trattamento in misura inferiore al dovuto in quanto, nel calcolare il parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) aveva operato senza includere tutte le voci contemplate nella retribuzione pensionabile secondo la normativa dell’assicurazione generale obbligatoria; pertanto conveniva in giudizio l’istituto al fine di sentirlo condannare al ricalcolo della pensione nella misura superiore dovuta, nonchè al pagamento delle differenze sui ratei già liquidati.

Il Tribunale di Bergamo, dichiarata l’intervenuta decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 e successive integrazioni quanto ai ratei maturati nel periodo antecedente ai tre anni calcolati a ritroso dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio, accoglieva per il resto la domanda e accertava il diritto di M.M. alla rideterminazione del parametro previsto dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3 sulla base dell’80% degli elementi della retribuzione previsti alla L. n. 153 del 1969, at. 3; per l’effetto, condannava l’Inps alla corresponsione al ricorrente delle differenze di ratei tra quanto dovuto e quanto corrisposto, nei limiti della decadenza, con gli interessi legali dal dovuto al saldo. Compensava tra le parti le spese del giudizio.

La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza numero 317 del 2010, rigettava l’appello principale proposto dall’Inps e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava l’Inps alla rifusione per l’intero al M. delle spese processuali, liquidate per il primo grado come nella sentenza impugnata e per il secondo grado in Euro 1.484,00.

Per la cassazione della sentenza L’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso M.M., che ha proposto anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello Incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. La questione portata all’esame di questa Corte riguarda la determinazione del parametro previsto dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3 per la commisurazione del trattamento pensionistico liquidato, secondo il sistema retributivo e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996, in favore dell’assicurato il quale sia stato Iscritto al fondo di previdenza per il personale dipendente dall’Enel e delle aziende elettriche private.

L’Inps contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, addebitandole violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22.

1.1. Il ricorso principale non è fondato.

Sulla questione è già stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 1444 del 23/01/2008 e molte altre conformi (v. da ultimo Cass. n. 5674 del 2015, Cass. ord., n. 11313 del 2015, Cass. ord. n. 27250 del 2014, Cass. n. 15165 del 2014, Cass. n. 12624 del 2014) che “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2 nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.

1.2. Il meccanismo indicato prevede quindi – per la quota di pensione da liquidare con riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31.12.1996 – che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l’Importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e che, qualora questa sia pari o Inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se, Invece, essa superi il maggiore del due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell’esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO (cfr. Cass. 1444/2008 cit.).

1.3. La Corte del merito, nel pervenire alla relazione dell’appello dell’Inps, si è attenuta a tale orientamento. Ed invero, il calcolo del tetto di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), ha quale base la retribuzione imponibile vigente presso l’Inps, che è onnicomprensiva ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12. Sicchè, se l’importo della pensione, calcolato secondo le regole vigenti con l’applicazione delle quattro quote afferenti i diversi periodi assicurativi (A, 6, C e D), supera il tetto dell’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme In vigore nell’AGO per i lavoratori dipendenti (mero parametro di raffronto), ove questo sia più favorevole di quello dell’88% della retribuzione pensionabile di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12, lett. a), lo stesso importo viene ridotto in misura corrispondente a tale trattamento pensionistico, sebbene venga normalmente calcolato sulla base della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione. Non si tratta quindi, come sostiene l’Inps, di liquidare la pensione su una base imponibile diversa e superiore (contravvenendosi al principio di correlazione fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile), in quanto la pensione devi essere calcolata sulla retribuzione imponibile del Fondo elettrici, mentre quella vigente nell’assicurazione generale funge solo da parametro cui commisurare la prima (cfr. Cass. 17506/09 cit. e n. 5674 del 2015, ord.).

2. A fondamento del ricorso Incidentale, M.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Riferisce che la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato l’Inps alla rifusione in suo favore delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio per l’intero, liquidate per il primo grado come nella sentenza Impugnata; rileva che tuttavia in primo grado le spese erano state integralmente compensate tra le parti, sicchè nessuna liquidazione in realtà vi è stata.

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, pur dichiarando di accogliere l’appello incidentale con il quale il M. si doleva della compensazione operata dal Tribunale delle spese processuali, non le ha tuttavia liquidate, dichiarando di avallare la liquidazione a dal Tribunale che però le aveva compensate per intero.

3. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione che dovrà provvedere a liquidare le spese del primo grado di giudizio, nonchè le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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