Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19705 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19705 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MISS ANTCNIO,

rappresentato e difeso dall’avv. Davide Porru,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via Paolo
Emilio n. 34;
– ricorrente

OTS

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AGENZIA TIRTIR ENTRATE,

in persona del Direttore generale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è elettivamene domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sardegna n. 45/9/06, depositata il 3 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24 gennaio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per la
resitente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 28/08/2013

~Immo DEL PROCESSO
Antonio Massa propone ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sardegna che, accogliendo l’appello
dell’Agenzia delle entrate, ha confermato gli avvisi di
accertamento ai fini dell’IRPEF per gli anni 1989 e 1990,
scaturiti dalla determinazione di un maggior reddito effettuata
con modalità sintetica, facendo applicazione dei coefficienti
novembre 1992, accertamento in relazione al quale il contribuente
non aveva fornito la prova contraria prevista dall’art. 38,
quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il
contribuente, nella fase amministrativa, aveva risposto al
questionario inviatogli dall’ufficio.
Il giudice d’appello ha tra l’altro ritenuto che potessero
trovare applicazione anche i coefficienti presuntivi fissati con
decreti ministeriali emanati in epoca successiva ai periodi
d’imposta oggetto dell’accertamento.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso,
limitandosi a richiedere di ricevere l’avviso dì fissazione
dell’udienza al fine di partecipare alla discussione.
mani DELLA. DECISICt•TE
Con il primo motivo il contribuente denuncia la nullità
della sentenza impugnata per non essere stato notificato
l’appello dell’amministrazione anche alla coniuge co-dichiarante
che aveva proposto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di
accertamento notificato al solo marito.
Il motivo è infondato.
L’obbligazione solidale passiva – come quella ravvisabile
in caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei
coniugi, a norma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114
– non comporta infatti sul piano processuale, come chiarito da
questa Corte, “l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a
litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo
per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è
sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale
può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei
coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a

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presuntivi di reddito di cui ai dd. mm. del 10 settembre e 9

proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di
uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire
senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei
confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi
previste dall’art. 331 cod. proc. civ.: nella specie la S.C. ha,
perciò, confermato sul punto l’impugnata sentenza, con la quale
era stato escluso che il rapporto di solidarietà tra debitore
principale e fideiussore realizzasse un caso di litisconsorzio
stata proposta contro uno solo di questi due soggetti, la
necessità di integrare il contraddittorio nei confronti
dell’altro” (Cass. n. 24680 del 2006, n. 5106 del 1998).
Con il secondo motivo il contribuente da una parte censura
l’applicazione dei d. m. del 1992 a periodi d’imposta precedenti,
quali il 1989 ed il 1990, e dall’altra assume mancherebbero nella
specie i presupposti per effettuare l’accertamento del reddito in
maniera sintetica, non esistendo elementi di fatto certi ed
idonei a determinare il reddito del contribuente.
Il motivo deve essere disatteso.
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui
redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con
metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti
ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il
cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di
retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante
la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari
predetti (emanati ai sensi dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R.
n. 600 del 1973); dall’altro, essa dispensa l’amministrazione da
qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattoriindice della capacità contributiva, giacché codesti restano
individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo
l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti
da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico
del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla
contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di
dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura
inferiore”(ex mu/tis, Cass. n. 9539 del 2013, n. 22285 del 2011).

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necessario, comportante, come tale, qualora l’impugnazione fosse

Nella specie, come puntualmente rilevato dal giudice
d’appello, l’ufficio “ha accertato, dall’esame della stessa
dichiarazione presentata, nonché del questionario nod. 55/SINT 1,
notificato i1_, il possesso da parte del contribuente di
determinati beni (autovettura, abitazione principale e
secondaria) – costituenti quegli “elementi e circostanze di fatto
certi” di cui fa parola l’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n.
600 del 1973, nel testo applicabile

ratione temporís

corrispondente disponibilità di un adeguato reddito in capo al
soggetto”.
Né, come accertato dal giudice d’appello, “risulta sia
stata fornita la documentazione probatoria” concernente “la
dimostrazione che il maggior reddito accertato è costituito da
redditi esenti o da rediti soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta_ né d’altra parte l’appellato ha fatto cenno
alla possibilità di una tale esibizione”.
Con il terzo motivo il contribuente assume non debbano
essergli applicate le sanzioni, in conformità all’art. 10 della
legge n. 212 del 2000, dipendendo la violazione contestata da
obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito della norma
tributaria, stante l’incertezza sull’efficacia retroattiva del
redditometro.
Il motivo, anche voler prescindere dalla sua novità, quale
emerge dalla lettura della sentenza impugnata e delle conclusioni
dei ricorsi introduttivo e d’appello riportati dal contribuente
nel ricorso per cassazione, deve essere del pari disatteso, ove
si consideri che questa Corte ha chiarito come “in tema di
sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il
potere delle commissioni tributarie di dichiarare
l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle
norme, cui la violazione si riferisce, sussiste quando la
disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di
prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente
difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da
elementi positivi di confusione; l’onere di allegare la
ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul

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sintomatici di una capacità di spesa da cui deriva la presunta

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Al SF.NSì ;
N. 131 T ‘,:j„;

– N. 5

contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di
merito decida d’ufficio l’applicabilità dell’esimente, e, di
conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la
mancata pronuncia d’ufficio sul punto” (Cass. n. 4031 del 2012;
ed inoltre, sotto diverso profilo, Cass. n. 2192 del 2012).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2013
Il consigliere estensore

in dispositivo.

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