Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19705 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19705 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 29367-2016 proposto da:
GIGANTIELLO ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO,
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;
– resistente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 178/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA

Rilevato che:
1.

Eleonora Gigantiello, premesso che nell’anno 2005

aveva lavorato per complessivi 102 giorni, di cui 46 per la
S.A.A.G. Sri, chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di
Taranto di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire
l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2005, in
relazione a tutte le giornate effettivamente lavorate,
considerato che invece questa era stata pagata d’Inps per soli
56 giorni, sul presupposto che non era valido il rapporto di
lavoro con la S.A.A.G. s.r.I.; chiedeva quindi la condanna
dell’ente previdenziale al pagamento della differenza spettante,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Depositava
l’estratto conto previdenziale, i fogli registro delle imprese per
le quali aveva lavorato, i ricorsi amministrativi. L’Inps si
costituiva con comparsa di costituzione del 28/3/2008
allegando che il rapporto con la S.A.A.G. s.r.l. era stato
considerato invalido, sul presupposto che l’azienda non
svolgesse attività agricola. Chiedeva quindi fl rigetto della
domanda.
2. Il Tribunale all’udienza di discussione, ritenuta la causa
matura per la decisione, dichiarava la nullità del ricorso
introduttivo.
3.

La Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame

proposto dalla Gigantiello, argomentando che la genericità del
ricorso

introduttivo

era

Ric. 2016 n. 29367 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

determinata

dalla

mancata

GHINOY.

specificazione del periodo di lavoro impegnato nell’attività
lavorativa nel corso dell’anno 2005, degli orari di lavoro
osservati, della retribuzione corrisposta, della persona che
impartiva ordini e disposizioni di lavoro, allegazioni tutte
necessarie per dimostrare la subordinazione nel periodo di

4.

Eleonora Gigantiello ha proposto ricorso per la

cassazione di tale sentenza, affidato a tre motivi.
5. L’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso
notificato.
Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione e falsa applicazione
dell’art.414 c.p.c. Il giudice di secondo grado, secondo la
ricorrente, avrebbe ritenuto nullo il ricorso sul presupposto che
non sarebbero stati forniti elementi utili a provare la natura
subordinata del rapporto e, quindi, la fondatezza della
domanda, e non a causa dell’ impossibilità di individuare la
causa petendi e/o il petitum;

2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex
art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione e falsa applicazione
dell’art.414 c.p.c., sotto il diverso profilo che la Corte di
Appello avrebbe omesso di considerare, ai fini della
individuazione della causa petendi e/o del petitum, che nel
ricorso era stato dedotto di avere lavorato per S.A.A.G. in
qualità

di

bracciante agricola svolgendo

mansioni

di

acinellatura per 46 giorni e che, contestualmente al ricorso, era
stato prodotto ci-a- il foglio registro di impresa rilasciato dalla
società, in cui emergeva che la stessa ricorrente era stata
assunta dal 09.06.2005 al 31.07.2005;

Ric. 2016 n. 29367 sez. ML – ud. 24-05-2018
-3-

riferimento.

3.

i primi due motivi di ricorso, che possono essere

esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Preliminarmente si ribadisce che le Sezioni Unite di questa
Corte (v. Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012 e ad ultimo Cass.
n. 5971 del 12/03/2018) hanno chiarito che allorquando col

sostanzi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un
modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in
particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo
del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o
delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità
non deve limitare la propria cognizione all’esame della
sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di
merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di
esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il
ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal
ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal
codice di rito (nella specie, nel ricorso sono riportati gli
elementi essenziali del ricorso e della memoria di costituzione
di primo grado).
4. Questa Corte ha inoltre più volte affermato che nel rito
del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado, non è sufficiente l’omessa indicazione in modo
formale dell’oggetto della domanda e degli elementi di Fatto
delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece
necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il
profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia
possibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo
dell’atto (v. da ultimo Cass. n. 7199 del 22/03/2018, Cass. n.
6610 del 2017). Si è anche precisato nei richiamati arresti che
non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque
Ric. 2016 n. 29367 sez. ML – ud. 24-05-2018
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ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che si

possibile l’individuazione di tali elementi attraverso l’esame
complessivo dell’atto ed i riferimenti anche ai documenti
contenuti nella domanda introduttiva (v. anche Cass.
n. 15966 del 18/07/2007).
5.

Applicando gli esposti principi all’esame del fatto

tutto incerto il

petitum

sotto il profilo sostanziale e

processuale, in relazione agli elementi di fatto ed alle ragioni di
diritto che lo supportavano, venendo specificati i periodi
lavorativi in relazione ai quali l’indennità di disoccupazione
agricola veniva richiesta, né la mancata indicazione delle
caratteristiche concrete dei rapporti di lavoro dai quali
evincerne la natura subordinata era

in grado di

compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti
e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda,
potendo eventualmente incidere sulla fondatezza della pretesa
(cfr. Cass. n. 1629 del 2009), senza pregiudicare l’altrui diritto
di difesa e la comprensione del thema decidendum.
6. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n.3 e n.5- la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, e
violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 163, 164 e
414 c.p.c.. Il giudice di secondo grado non si sarebbe attenuto
ai principi di diritto ed ai criteri direttivi, non avendo dato

rilievo alla costituzione in giudizio dell’Inps e alla mancata
proposizione dell’eccezione di nullità del ricorso: avrebbe infatti
omesso di ritenere sanata l’eventuale nullità sul presupposto
che l’ente resistente non aveva lamentato alcun pregiudizio al
suo diritto di difesa, nonché per effetto della mancata
concessione del termine per integrare l’atto introduttivo.
7. Anche tale motivo è fondato.
Ric. 2016 n. 29367 sez. ML – ud. 24-05-2018
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processuale, si rileva che nel caso non risultava omesso o del

Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che : “nel
rito del lavoro il ricorrente deve – analogamente a quanto
stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell’art. 163, n. 4,
c.p.c. – indicare ex art. 414, n. 4, c.p.c., nel ricorso
introduttivo della -lite gli elementi di fatto e di diritto posti a

consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex
art. 164, comma quinto, c.p.c. (norma estensibile anche al
processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata
fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la
rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, e
la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto
ex art. 157 c.p.c., del vizio dell’atto, comprovano l’avvenuta
sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto
lo scopo ex art. 156, comma secondo, c.p.c.” (Cass. SS.UU. n.
11353 del 2004; conformi: Cass. n. 19900 del 2005; Cass. n.
6154 del 2006; Cass. n. 13878 del 2007; Cass. n. 4557 del
2009 e, da ultimo, Ca’ss. n. 7199 del 2018 già sopra
richiamata)_ Pertanto, nella specie, in mancanza di fissazione
del termine perentorio da parte del giudice di primo grado, per
la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda,
nonché in difetto di tempestiva eccezione di nullità da parte del
convenuto, risultava sanata la nullità del ricorso per
raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2.
8. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del

relatore, il ricorso, manifestamente fondato, dev’essere accolto
e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce,
in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame
attenendosi ai principi fissati e provvedere anche alla
liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Ric. 2016 n. 29367 sez. ML – ud. 24-05-2018
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base della domanda. In caso di mancata specificazione ne

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.5.2018

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