Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19705 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 21/09/2020), n.19705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25100/2019 proposto da:

U.N., rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA depositato il

22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino bengalese, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa.

Con decreto del 22.7.2019, oggi impugnato, il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento U.N. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei principi regolatori dell’onere della prova nelle controversie di protezione internazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto non attendibile il racconto del richiedente, senza apprezzare il fatto che egli aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, senza tener conto della lontananza geografica tra il Bangladesh e l’Italia nè la differenza culturale esistente tra detti Paesi, senza svolgere alcuna attività di cooperazione istruttoria e senza considerare la situazione interna del Paese di origine del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’ulteriore profilo di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei criteri di valutazione della domanda di protezione internazionale, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale nisseno avrebbe seguito una logica astratta, non ricollegabile alle peculiarità del caso specifico e sganciata dalla coerenza, gravità e coordinazione degli elementi apprezzati.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere al richiedente la tutela sussidiaria, o quantomeno quella umanitaria, senza considerare la grave situazione esistente in Bangladesh, con particolare riferimento alla condizione degli omosessuali, che sarebbero oggetto di persecuzione e trattamento gravemente discriminatorio.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto esse si risolvono nella richiesta di un complessivo riesame del merito della controversia.

Il Tribunale ha infatti esaminato la storia del richiedente, anche sotto il profilo dell’omosessualità, affermando che “In particolare, non sono credibili le ragioni della persecuzione indicata dal richiedente, il quale non afferma di essere omosessuale; piuttosto, nel corso dell’audizione del 13.9.2018, ha dichiarato di voler trovare una compagna con la quale avere dei figli e di non aver avuto fidanzate in passato a causa della sua condizione economica” (cfr. pag. 3). A fronte di una dichiarazione, proveniente dallo stesso U. e da questi non smentita nei motivi di ricorso, di non essere omosessuale, appare del tutto coerente la conclusione, cui è pervenuto il giudice di merito, di non credibilità della sua storia, posto che il richiedente aveva, appunto, dedotto di essere a rischio di persecuzione in ragione del proprio orientamento sessuale. In più, va considerato che nel ricorso l’ U. neppure deduce di essere a rischio di persecuzione perchè percepito dai suoi concittadini come un (possibile) omosessuale, a prescindere quindi dal suo effettivo orientamento, onde neppure sotto tale profilo si potrebbe configurare un rischio di persecuzione.

Analogamente, il giudice nisseno ha tenuto conto della condizione interna del Bangladesh, indicando le fonti internazionali consultate (rapporto EASO 2017; cfr. pag. 3 del decreto, in conclusione) ed affermando che da esse non si traevano elementi idonei a ravvisare la sussistenza del pericolo generalizzato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Rispetto a tale apprezzamento il ricorrente non indica alcuna fonte diversa o alternativa, dalla cui consultazione si sarebbero potute trarre informazioni di segno diverso da quelle fatte proprie dal giudice di merito. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre, maggiormente decisive e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la decisione sarebbe sostanzialmente priva di motivazione.

La censura è infondata. Alla luce di quanto esposto in relazione alle prime tre doglianze, la decisione impugnata è corredata da motivazione idonea ad esprimere l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito. Non si ravvisa, quindi, alcun vizio di assenza o apparenza di motivazione, non potendosi d’altro canto dare ingresso a diversi profili di rivalutazione della motivazione, alla luce della chiara disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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