Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19705 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24859-2011 proposto da:

R.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE VALMARANA 63, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

BARBUTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già Equitalia Gerit s.p.a.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2671/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2011 R.G.N. 1501/2010.

Fatto

RILEVATO

che l’INPS in sede ispettiva accertava che R.M. aveva svolto attività di rappresentante di commercio per conto di tre società terze e che, pertanto, iscritto di ufficio, era tenuto al versamento dei contributi alla gestione commercianti (periodo 2001-2004);

che successivamente notificava cartella esattoriale per ottenere il pagamento dei contributi;

che proponeva opposizione il R. in entrambi i casi (al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale), di modo che il Tribunale adito riuniva i ricorsi e dichiarava l’inesistenza dell’obbligo contributivo;

che proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Roma (sentenza 11.04.11) accoglieva l’impugnazione e rigettava le originarie domande; che respinte alcune obiezioni processuali dell’INPS, la Corte di merito rilevava che dalle dichiarazioni dei redditi del R. e dai modelli 770 emergeva che dette società avevano versato compensi allo stesso a titolo di “lavoro autonomo”, il che dava luogo ad un’attività ausiliare del commercio e giustificava l’iscrizione nella gestione commercianti;

che propone ricorso R. con tre motivi;

che resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di seconde cure non si era pronunciato sulle eccezioni concernenti le obiezioni mosse alla mancata indicazione nella sentenza di primo grado del numero della stessa, del giudice che l’aveva emessa e dei numeri di ruolo generale delle due cause riunite;

che il motivo è infondato dal momento che nell’impugnata sentenza la Corte d’appello ha menzionato gli elementi di fatto e di diritto utili alla decisione del caso, così come correttamente individuato e qualificato, per cui non ricorre l’ipotesi denunziata dell’omessa pronunzia e, in ogni caso, le eccezioni di cui sopra sono da ritenere implicitamente rigettate, la qual cosa avvalora l’insussistenza del lamentato vizio;

che si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che “non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata – sia pure con pronuncia implicita – in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice”;

che col secondo motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., il ricorrente rileva che l’Inps non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva stabilito la competenza dell’Enasarco per il periodo successivo al 27.2.2003, epoca in cui, secondo quanto accertato nella sentenza di accoglimento del primo giudice, egli aveva stipulato un contratto di agenzia con una delle tre società, vale a dire la Errebian s.p.a., con la conseguenza che non essendo stato proposto appello sul punto era da ritenere che l’Inps avesse fatto acquiescenza parziale alla sentenza di primo grado, per cui da quel momento la contribuzione avrebbe dovuto essere versata all’Enasarco e non all’Inps;

che il motivo è infondato in quanto – a fronte del rilievo contenuto nel controricorso, in cui si puntualizza che l’Inps aveva contestato, per vizio di ultrapetizione, la sentenza di primo grado nella parte in cui la disamina era stata estesa al periodo di tempo successivo al mese di febbraio del 2003 – è da escludere che possa essersi avuta un’acquiescenza parziale dell’Inps alla predetta statuizione; inoltre, l’odierno ricorrente non produce, in ossequio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, l’appello avversario al fine di dimostrare che il gravame dell’Inps concerneva solo alcune statuizioni del primo giudice e non tutte;

che col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione, il ricorrente adduce che gli elementi di prova derivano tutti dal verbale ispettivo, cui è stato dato un rilievo probatorio non consentito dalla giurisprudenza di legittimità;

che anche quest’ultimo motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello ha basato il proprio convincimento sulla fondatezza del gravame dell’Inps sui riscontri documentali non contestati dal R., vale a dire sulle dichiarazioni IRPEF, dal medesimo redatte, e sui modelli 770 semplificati (redatti dalle te società per le quali il ricorrente aveva lavorato come rappresentante di commercio), nei quali erano stati annotati gli importi erogati al R. come lavoratore autonomo, per cui l’attuale censura finisce per tradursi in una inammissibile rivisitazione del merito istruttorio adeguatamente valutato dai giudici d’appello con motivazione esente da rilievi di legittimità;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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