Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19705 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25792-2010 proposto da:

T.L., C.f. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e ditene dagli avvocati MASSIMO CANNIZZO e FRANCESCO

SAETTA giusta delega in atti;

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI e ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/11/2009, R.G. N. 1114/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO per delega orale MAURO RICCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza depositata in data 17 novembre 2009 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da T.L. contro la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva rigettato la sua domanda diretta ad ottenere l’assegno mensile di assistenza o la pensione di invalidità civile per difetto del requisito sanitario.

2. A fondamento del decisum la Corte ha rilevato che la mancata allegazione e prova dei requisiti socio-economici, elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, impediva all’accoglimento della domanda a fronte della specifica contestazione dell’Inps circa la loro sussistenza.

3. Contro la sentenza, la T. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e con esso la parte si duole del fatto che, a fronte di una pronuncia di rigetto da parte del Tribunale per la sola insussistenza del requisito sanitario, la Corte ha rilevato d’ufficio la mancanza dei requisiti socio-economici in difetto di uno specifico motivo di appello incidentale da parte dell’Inps.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nella memoria difensiva del giudizio di primo grado l’Inps non aveva mai contestato I requisiti socio economici.

3. Il terzo motivo è invece fondato sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e L. n. 68 del 1999, art. 1 e con esso la parte deduce di aver prodotto in primo grado la documentazione reddituale, idonea a dimostrare il mancato superamento delle soglie stabilite per l’ottenimento dei benefici richiesti, mentre non aveva prodotto il certificato d’iscrizione nelle liste speciali del collocamento dei disabili in quanto, all’epoca della domanda amministrativa (15/11/2005), ella aveva già compiuto 61 anni di età e pertanto era stata cancellata (in data 22/3/2004) dalle liste speciali per superamento del limiti di età, come attestato dal documento prodotto in questa sede. Aggiunge che le sue condizioni fisiche, unite all’età e alla prova dell’effettiva iscrizione nelle liste speciali fino al raggiungimento dell’età pensionabile, costituivano elementi per ritenere provata la incollocazione al lavoro.

4. Il primi due motivi di ricorso, che si affrontano congiuntamente, sono infondati. Nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello (Cass., 17 giugno 2008, n. 16395; Cass., 26 maggio 2009, n. 12131).

5. Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume la ricorrente, I’Inps ha specificamente contestato la sussistenza dei requisiti socio-economici sia in primo che in secondo grado, come emerge dalle memorie difensive depositate nei precedenti gradi del giudizio e trascritte nelle loro parti salienti nel controricorso, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza. In tali atti, l’Istituto ha sottolineato come la ricorrente dovesse fornire la prova del possesso dei detti requisiti, specificando anche l’ambito ed il contenuto dell’onere probatorio. In grado di appello, inoltre, ha ribadito e sottolineato come la ricorrente non avesse “neanche prospettato possesso del requisito economico in parola”. A fronte della specifica contestazione, il giudice del gravame ha correttamente rilevato l’insussistenza dei detti requisiti.

6. Nè può dirsi che sul punto si fosse formato il giudicato, in mancanza di un appello incidentale da parte dell’Inps, il quale invece era carente di interesse alla proposizione dell’impugnazione, essendo risultato totalmente vittorioso nel merito e avendo solo l’onere di riproporre In sede di gravame le questioni e le eccezioni già sollevate in prime cure. Onere che, come si è detto e come emerge dalla lettura del controricorso nonchè degli atti di causa, il cui esame diretto è consentito a questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo, – è stato puntualmente assolto. Va peraltro ribadito che, in sede di impugnazione, l’esame di questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili d’ufficio resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che abbia esplicitamente risolto tali questioni, ovvero sulla pronuncia che nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle stesse. Tale preclusione, tuttavia, non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari sia investito da impugnazione, ancorchè limitatamente alla detta pronunzia di merito (Cass. Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 7039; Cass., 27 maggio 2005, n. 11318; Cass. 4 novembre 2011, n. 22899; Cass., 12 maggio 2015, n. 9622). Nel caso in esame, non può dirsi formato il giudicato Implicito sulla sussistenza dei requisiti reddituale e socio economico – tale, cioè, da precluderne il rilievo d’ufficio o su eccezione di parte in sede di appello – atteso che la sentenza del Tribunale ha rigettato la domanda per la ritenuta insussistenza del requisito sanitario, senza statuire neppure per implicito sugli altri requisiti, il cui esame è rimasto assorbito e sui cui pertanto non può dirsi formato il giudicato (Cass., 8 luglio 2014, n. 15583; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17219).

7. Quanto al terzo motivo di ricorso esso è inammissibile, poichè la parte, pur deducendo di aver prodotto la documentazione reddituale atta a dimostrare il mancato superamento dei limiti di reddito necessari per l’ottenimento dei benefici richiesti non lo trascrive, non lo deposita unitamente al ricorso per cassazione, nè fornisce utili indicazioni per una sua facile reperibilità nel presente giudizio. In tal modo la parte non assolve il duplice onere Imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966).

8. Ciò rende superfluo l’esame dell’altro profilo di censura, relativo alla prova presuntiva della incollocazione al lavoro, che la Corte territoriale ha escluso in mancanza di ogni deduzione al riguardo, non avendo peraltro la parte indicato in che termini, con quale atto difensivo in quale fase processuale avrebbe allegato e dimostrato, anche in via presuntiva, il possesso degli elementi volti a dimostrare la incollocazione al lavoro. Tale onere si imponeva al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della questione (cfr. Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Stante la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo riformato dalla L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis, non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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