Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19704 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Frascati, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al Viale Mazzini n. 11, presso lo studio

dell’avv. DI RIENZO Pasquale, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in

persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Centrale n. 9074 depositatali 11/11/2005;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.

Marcello Iacobellis;

udito l’avv. Bragaglia per il ricorrente;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 8828/c, 8829/c, 8830/C, 8831/C, 8888/C e 8889/C con il quali l’Ufficio aveva determinato il maggior valore di alcuni appartamenti alienati dal Comune di Frascati a privati. Favorevole al Comune erano la decisione di 1^ e 2^ grado. La CTC, dopo aver dichiarato di aderire all’orientamento secondo cui i benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, andavano riconosciuti anche al Comune, nel dispositivo epigrafe, dichiarava di accogliere i ricorsi dell’Ufficio.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo (con cui deduce “nullità dell’impugnata sentenza ex art. 156 c.p.c. e art. 360, n. 4. Motivazione contraddittoria per difetto assoluto di coerenza tra motivazione e dispositivo in relazione a quanto stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5) il Comune di Frascati lamenta il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

La censura è inammissibile. Come rilevato in precedenza la CTC, nella motivazione della sentenza impugnata, dichiara di aderire all’orientamento secondo cui le norme agevolatoci di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, andrebbero applicate indipendentemente dalla soggettività dell’ente che, di volta in volta, cura la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia economica e popolare. Nel dispositivo tuttavia il giudicante dichiara di accogliere i ricorsi dell’Ufficio.

E’ a tale punto evidente come il contrasto tra motivazione e dispositivo sia riconducibile a semplice errore materiale conseguente ad una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza: il contenuto del pensiero dei giudice infatti resta individuabile ed individuato senza incertezza. Deve pertanto escludersi il suddetto contrasto incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, affermandosi piuttosto l’esistenza di un errore materiale, emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza (v. Sez. 5, Sentenza n. 16488 del 19/07/2006).

Nulla per le spese in assenza di costituzione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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