Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19704 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 21/09/2020), n.19704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25901/2015 proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’avvocato SERSE FEDERICO

ZUNINO;

– ricorrente –

contro

N.I., T.R., quali eredi di T.F.,

rappresentati e difesi dall’avvocato RENZO COLOMBARO;

– controricorrenti –

e contro

SOCIETA’ ALBA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1779/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 del Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, notificato in data 28.01.2009, N.G. e la società Alba s.r.l. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Asti, T.F. per chiedere l’emissione di una sentenza, ex art. 2932 c.c., in luogo del contratto preliminare concluso inter partes in data 18.07.2006, in forza del quale T. prometteva di vendere un terreno in cambio dell’assegnazione di due alloggi, comprensivi di garage e cantine, che gli attori si impegnavano a realizzare. In via subordinata, gli attori chiedevano la risoluzione di detto contratto per inadempimento imputabile al T., che non si era presentato nè innanzi al professionista incaricato di predisporre l’istanza di permesso a costruire, nè innanzi al notaio, benchè più volte sollecitato.

1.1. Si costituiva in giudizio T.F., eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’Alba s.r.l. e la nullità del contratto preliminare; in subordine chiedeva la risoluzione del contratto per responsabilità degli attori.

1.2. Il Tribunale di Asti dichiarava la carenza di legittimazione dell’Alba s.r.l., rigettava la domanda principale dell’attore ed accoglieva quella subordinata, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento imputabile al T., che condannava alla restituzione del bene ed al pagamento di Euro 2.000100 a titolo di indennità di occupazione, oltre al risarcimento dei danni cagionati al N. ed alla corresponsione di 1/3 delle spese di giudizio.

1.3. T.F. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado deducendo la nullità del contratto per violazione del D.Lgs. n. 122 del 2005.

1.4. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1779/2014 del 09.10.2014, accoglieva l’appello proposto da T.F., e, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, dichiarava la nullità della scrittura privata del 18.7.2006 per indeterminatezza dell’oggetto, condannando il N. alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

1.5. Secondo la corte territoriale, le parti avevano concluso due contratti: una vendita con effetti reali del terreno ed una promessa di vendita dei due appartamenti con effetti obbligatori, con la quale le parti si impegnavano a stipulare un successivo contratto per la vendita di una parte del fabbricato. Osservava la corte che il corrispettivo della vendita del terreno era funzionalmente collegato al preliminare – avente ad oggetto i due appartamenti da costruire – che era nullo per indeterminatezza dell’oggetto in quanto era indicato solo il numero degli alloggi e la superficie, mentre mancava l’indicazione dei tempi, delle consegne e dell’ubicazione degli alloggi. La mancata individuazione degli alloggi costituenti il prezzo di vendita del terreno e l’assenza di qualsivoglia parametro che rendesse possibile la determinazione dell’oggetto inficiava di nullità la scrittura privata del 18.7.2006.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso N.G. sulla base di due motivi.

2.1. T.R. e N.I., quali eredi di T.F., hanno resistito con controricorso.

2.2. La società Alba s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “l’erronea qualificazione giuridica del fatto”: avrebbe errato la corte territoriale a qualificare la scrittura privata del 18.7.2006 come contratto definitivo mentre si tratterebbe di un contratto preliminare al quale avrebbero dovuto seguire un contratto di vendita ad effetti reali, avente ad oggetto il terreno, ed una promessa di vendita con effetti obbligatori avente ad oggetto l’impegno a stipulare un successivo contratto per l’alienazione di due alloggi di 85 mq e due box. Che si trattasse di un contratto preliminare era evincibile – secondo il ricorrente – dall’assenza di un progetto, che il T. si sarebbe rifiutato di sottoscrivere; solo dopo il completamento dell’iter progettuale sarebbe stato possibile il trasferimento di due alloggi al proprietario del terreno. Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, l’inadempimento del promittente venditore T.F. per non aver sottoscritto gli elaborati tecnici, necessari per ottenere il permesso a costruire e per non essere comparso innanzi al notaio, benchè ripetutamente invitato.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Il procedimento di qualificazione giuridica del contratto consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale. Pertanto, quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante. Per contro la seconda fase – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (ex multis Cassazione civile sez. II, 10/01/2019, n. 482).

1.2. Nella specie, la corte di merito ha interpretato la volontà delle parti contenuta nella scrittura privata del 18.07.2006 nel senso che era loro intenzione concludere un contratto di vendita del terreno ed una promessa di vendita dei due appartamenti da costruire, dei quali era indicata unicamente la superficie mentre era carente l’indicazione dei tempi, delle consegne e dell’ubicazione degli alloggi, che costituivano il corrispettivo della vendita del terreno.

1.3. La corte territoriale ha rilevato la nullità della scrittura privata del 18.07.2006 per indeterminatezza dell’oggetto del contratto preliminare, tenuto conto dell’assenza dell’indicazione dei tempi della consegna degli immobili costituenti il prezzo della futura vendita, dell’ubicazione di tali alloggi, nè il valore degli stessi. Pertanto, il giudice d’appello correttamente ha affermato che la mancata individuazione degli alloggi costituenti il prezzo della vendita del terreno e l’assenza di qualsivoglia parametro utile per determinarne l’ubicazione, le modalità di costruzione, i materiali utilizzati o il valore, viziano ab origine l’intero schema negoziale.

1.5. Il ricorrente, a fronte di tale ricostruzione fattuale da parte del giudice di merito, non ha censurato i criteri legali di ermeneutica contrattuale, dal quale il giudice si sarebbe discostato ma ha reiterato la propria interpretazione del contratto, sostenendo che si trattasse di un preliminare avente natura mista, in virtù del quale il promittente venditore aveva l’obbligo di sottoscrivere i progetti per ottenere il permesso a costruire ed il promittente acquirente di costruire l’immobile e trasferire la proprietà dei due appartamenti individuati nel contratto.

1.6. Detta interpretazione non era l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè non è consentito al ricorrente, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa motivazione sulla condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico del N., quando si sarebbero dovute compensare tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, attesa la complessità della questione e per le soluzioni diametralmente opposte cui erano pervenuti i giudici di merito.

2.1. Il motivo è infondato

2.2. Non solo non ricorre il vizio di omesso esame di un fatto “storico “decisivo per il giudizio, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma la decisione della corte di merito è conforme al diritto e, segnatamente al principio secondo cui le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente.

Del resto, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, nella formulazione dell’art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile (Cass. 17/10/2017, n. 24502; 8421/ 2017).

2.3. Il ricorso va pertanto rigettato.

2.4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

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