Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19704 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. un., 17/09/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSSOMANDO ANTONIO, per delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 126/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 21/10/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Antonio ROSSOMANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Dottor P.F. è stato sottoposto a procedimento disciplinare perchè quale consigliere della Corte d’Appello di Torino, assegnato alla seconda Sezione civile e, dalla fine di settembre 2007, alla prima Sezione penale, era incorso nell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e q), violando i doveri di diligenza e laboriosità, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, così da compromettere il prestigio e la credibilità dell’Ordine Giudiziario, per avere, fra il mese di (OMISSIS), omesso di rispettare i termini di deposito di 47 sentenze civili, incorrendo in gravi ritardi, superiori ai due anni in 9 casi, superiori ad un anno in 28 casi, e fra il mese di (OMISSIS) omesso di rispettare i termini di deposito di 20 sentenze penali, con un ritardo massimo pari a 238 giorni, omettendo, altresì, alla data del (OMISSIS) il deposito di 53 ordinanze.

La Sezione disciplinare del Consiglio della magistratura all’esito del dibattimento ha dichiarato il Dottor P. responsabile della incolpazione ascrittagli, infliggendogli la sanzione disciplinare della censura.

Premesso che la condotta del P. era stata unitariamente contestata e riguardava ritardi nel deposito di sentenze maturati anteriormente al 19 giugno 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 109 del 2006, ma protrattisi ulteriormente sino al (OMISSIS), data fissata nel capo di incolpazione, la Sezione disciplinare ha osservato che nel caso di contestazione disciplinare per fatti compiuti anteriormente e successivamente all’entrata in vigore di detto decreto, la disciplina sostanziale applicabile è quella dettata nel nuovo sistema disciplinare, senza possibilità di accertare quale sia la disciplina più favorevole rispetto a quella del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

Secondo la Sezione disciplinare le nuove norme fissano puntualmente e rigorosamente i limiti dell’illecito deontologico per il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, limitando così la discrezionalità del giudice disciplinare nel concreto apprezzamento della lesione del prestigio dell’ordine giudiziario e della credibilità della funzione esercitata e, quanto alla sanzione, vincolando detto giudice alla irrogazione della censura quale sanzione minima.

D’altra parte – ad avviso della Sezione disciplinare- tenendo conto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 bis per i ritardi anteriori alla sua entrata in vigore non potrebbe porsi nella specie un problema di trattamento più favorevole della disciplina abrogata perchè l’applicazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, determinerebbe l’irrogazione di due sanzioni distinte, una ai sensi della norma abrogata per le condotte precedenti il 19 giugno 2006 e l’altra secondo le previsioni del nuovo sistema disciplinare, per le condotte successive.

La Sezione disciplinare ha riprodotto quindi nella motivazione gli elenchi allegati al capo di incolpazione, ha rilevato talune divergenze fra quest’ultimo e i detti elenchi, ed ha accertato all’esito del confronto fra i due dati, che il Dottor P. al (OMISSIS), nel settore civile era incorso in ritardi superiori ai due anni in 8 casi, superiori ad un anno in altri 27 casi e superiori comunque a sei mesi, ossia al triplo del termine di legge, in altri 5 casi, mentre per il settore penale il ritardo nel deposito delle sentenze, significativo in sede disciplinare, concerneva 5 casi, con depositi che andavano dai 238 ai 138 giorni oltre il termine di legge. Quanto ai ritardi riguardanti le 53 ordinanze, essi si collocavano fra un massimo di quasi 11 mesi per due ordini di scarcerazione ed un minimo di poco più di 2 mesi per la concessione di indulto.

Ciò premesso, la Sezione disciplinare, dopo aver ricordato che per la configurabilità dell’illecito disciplinare il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q), esige la reiterazione, la gravita e la mancata giustificazione del ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, ha osservato che nella situazione sopra descritta vi era stata reiterazione, trattandosi di 40 sentenze civili,5 sentenze penali e 53 ordinanze penali e, quanto alla gravità, ha sottolineato l’entità dei ritardi, la loro durata ed il fatto che essi si riferivano a molti processi con data di iscrizione a ruolo piuttosto antica – 2002 nel settore civile- il che denotava una trattazione non improntata a criteri di celerità, pur tenuto conto del subentro del P. nel ruolo di precedenti magistrati.

La Sezione disciplinare ha sottolineato, inoltre, che nell’arco temporale in contestazione, dal gennaio 2006 al 18 settembre del 2008, la produttività del Dottor P. non era stata tale da rispettare i tempi di definizione e da evitare i ritardi.

La Sezione disciplinare ha poi escluso che i ritardi fossero manifestazione di neghittosità o di voluto inadempimento, e che essi dimostravano piuttosto incapacità nel Dottor P. di organizzazione e di autodisciplina. In proposito, i prospetti statistici comparati – puntualmente analizzati nella decisione- segnalavano infatti, una produttività del P. poco significativa sia nel settore civile che in quello penale Quanto alle giustificazioni fornite dall’incolpato la Sezione disciplinare ha ricorda che il P. aveva indicato la causa prevalente dei ritardi nella necessità di smaltire il particolare carico di lavoro accumulato nel Tribunale di Saluzzo, dal quale gli proveniva e nel quale aveva svolto di fatto funzioni direttive, ed aveva sottolineato anche l’impegno di membro della commissione di esame di avvocato, facendo comunque presente di aver depositato già alla data dell’interrogatorio dinanzi al Procuratore Generale tutti i provvedimenti oggetto di contestazione.

Tali giustificazioni, tuttavia- secondo il giudice disciplinare, pur fondandosi su circostanze meritevoli di rispetto e comprensione, e pur documentando una situazione che aveva richiesto un particolare impegno del magistrato e lo aveva coinvolto emotivamente e materialmente, avevano rilievo come attenuanti ma non erano sufficienti ad eliminare il disvalore deontologico di una giustizia lenta che in un quadro costituzionale caratterizzato dal nuovo art. 111 Cost., si risolve spesso in denegata giustizia e comunque in una lesione del diritto fondamentale dei cittadini ad avere un processo celere e giusto. In particolare, poi, quanto al lavoro da smaltire a seguito del precedente incarico a Saluzzo, il P. non aveva dimostrato che esso fosse di dimensioni tali da determinare una vera e propria stasi nel deposito delle motivazioni delle sentenze e delle ordinanze incamerate nei primi due anni di esercizio della giurisdizione presso la Corte d’appello.

In conclusione, secondo il giudice disciplinare, i gravi e reiterati ritardi con punte massime di più di due anni nel settore civile erano sintomatici di una incapacità del magistrato di adempiere in maniera adeguata ai doveri di correttezza, diligenza, scrupolosa osservanza della legge imposti dall’esercizio di attività giurisdizionale. I carichi di lavoro e la prospettata laboriosità, comunque non superiore alla media dell’ufficio, avrebbero potuto assumere valore giustificativo soltanto nei limiti della ragionevolezza del ritardo, mentre quando quest’ultimo, in particolare se reiterato, sistematico e prolungato per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia della ragionevolezza e giustificabilità, esso comporta di per sè la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario e vale ad integrare gli estremi obiettivi dell’illecito. In questa prospettiva lo svolgimento di incarichi extragiudiziali quale quello di componente della commissione per l’esame di avvocato avrebbe potuto costituire causa di giustificazione o attenuante anzitutto se il magistrato avesse documentato di aver rappresentato agli organi conferenti l’incarico la difficoltà di svolgerlo per l’eccessivo lavoro giudiziario, e, in ogni caso, sempre che i ritardi non avessero superato la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità perchè in ogni caso l’efficacia scriminante dei detti incarichi cessa quando il ritardo finisca per assumere, come nella specie, la valenza di un diniego di giustizia lungamente protratto.

In definitiva, i ritardi erano molteplici, gravi e non giustificati e si trattava di condotte non occasionali ma risalenti e perduranti nel tempo, integrative della fattispecie disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 2, lett. q). Quest’ultima, come norma speciale prevaleva rispetto a quella di cui alla lettera a) del medesimo articolo di legge, peraltro inapplicabile alla fattispecie anche perchè il danno ingiusto derivato alle parti processuali che si erano viste differire per più anni l’esercizio del loro diritto di impugnare e di veder definita la causa, non era stato sicuramente voluto dall’interessato, trovatosi nel tempo e per effetto della sua lentezza, nell’impossibilità di gestire efficacemente i processi e quindi di far fronte in tempi ragionevoli alla domanda di giustizia.

Quanto alla misura della sanzione la Sezione disciplinare, tenuto conto del fatto che, nelle more del procedimento, il P. aveva depositato i provvedimenti per i quali gli era stato addebitato il ritardo, così reagendo alle difficoltà organizzative, ha ritenuto di irrogare la sanzione nel minimo di legge, osservando peraltro che alle violazioni contestate non era più applicabile la più lieve sanzione dell’ammonimento, benchè il completo esaurimento all’arretrato, la stima di cui il P. poteva ancora godere nell’ambiente giudiziario, il suo corretto comportamento processuale e la funzione anche rieducativa al processo disciplinare rendessero auspicabile tale inferiore sanzione.

Il Dottor P.F. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, articolato su plurime censure, è denunciata erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2, comma 1, lett. q), nonchè carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della stessa.

Si assume anzitutto che non sarebbe giuridicamente corretto valutare automaticamente come gravi tutti i ritardi eccedenti i limiti temporali di deposito. In particolare non sarebbe corretto valutare come gravi i ritardi nel deposito delle ordinanze penali, in quanto si tratta di provvedimenti di non particolare rilievo per nessuno dei quali è previsto un termine specifico di deposito sì che in relazione ad esse un ritardo non risulta prospettabile, neppure in astratto.

La censura non può esser condivisa perchè il principio sul quale essa, sia pur implicitamente, si fonda è che laddove le norme non stabiliscano alcun termine dello svolgimento di un’attività da parte del giudice questa possa essere procrastinata sine die. Ma si tratta di conclusione inaccettabile anzitutto per la sua manifesta irragionevolezza e in secondo luogo perchè la mancata specifica previsione di un termine, quale possibile sintomo della non particolare complessità del provvedimento da adottare, conduce semmai alla conclusione opposta, ossia che esso debba esser emesso con la maggiore celerità possibile.

Con una seconda censura il ricorrente critica come scorretta la valutazione automatica di gravità del ritardo, in particolare per cinque sentenze penali, non essendone derivato danno alla libertà personale degli imputati e non essendosi maturata alcuna prescrizione nè decadenza.

In proposito deve anzitutto osservarsi che lo specifico problema non risulta esplicitamente trattato nella sentenza impugnata, dalla quale non è possibile apprendere quale fosse il contenuto delle 5 sentenze penali contestate. Quindi il ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso in qual modo egli aveva sottopostola questione al giudice disciplinare. In ogni caso la Sezione disciplinare ha implicitamente motivato sul ritardo evidenziando che esso andava dai 238 ai 138 giorni oltre il termine di legge. Pertanto, pur in assenza di analisi specifica sulla portata di tali sentenze, la motivazione di gravità del ritardo non è affatto automatica ed è senz’altro adeguata.

Del pari scorretta sarebbe, secondo il ricorrente, la valutazione automatica di gravità per le sentenze civili, per le quali non varrebbe il ritardo di per sè. dovendo esser compiuta un’analisi delle tipologie di causa e del tipo di decisione adottata.

Anche tale censura non può esser condivisa. Anzitutto la sezione disciplinare ha evidenziato la notevolissima consistenza dei ritardi, tale da superare ogni termine di ragionevolezza. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non ha affatto indicato quali fra le sentenze in ritardo si distingueva per complessità di questioni e conseguente ampiezza di trattazione, si da rendere il ritardo, almeno in taluni casi, giustificato.

Il ricorrente sostiene poi che l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui trattandosi di cause iscritte a ruolo in epoca risalente non vi sarebbe stata celerità nella trattazione evidenzierebbe un vizio di motivazione visto che la gran parte del ritardo nella trattazione era stata accumulata prima dell’arrivo del ricorrente a Torino.

Tale censura si fonda su di una inesatta interpretazione della sentenza impugnata. La Sezione disciplinare ha infatti affermato (v.

sent. p. 13) che vista l’entità dei ritardi, la loro durata e il fatto che si riferivano a molti processi iscritti al ruolo in epoca risalente, non vi sarebbe stata “una trattazione improntata a criteri di celerità, pur tenuto conto del subentro del Dottor P. nel ruolo di precedenti magistrati”. Quindi essa ha ben tenuto presente la circostanza che il P. non aveva trattato i processi fin dalla loro fase iniziale, ed ha fatto riferimento alla non particolare celerità della decisione valutata alla luce della “antichità” del processo, della quale invece il P. avrebbe dovuto tenere conto.

Si sostiene ancora che la sentenza sarebbe incorsa in ulteriore vizio di motivazione per avere dapprima ridimensionato il numero dei ritardi (da 47 a 40 nel civile, da 20 a 5 nel penale ) senza però tener conto di ciò al fine di valutare se i ritardi fossero qualificabili come reiterati e sistematici.

In proposito va rilevato anzitutto che la reiterazione e la sistematicità sono state specificamente motivate dal giudice disciplinare. Deve poi osservarsi che, sotto tale profilo, tenuto conto anche del solo numero delle sentenze civili in ritardo, l’affermazione che si trattasse di ritardi reiterati e non occasionali non può ritenersi ingiustificata.

Si censura la valutazione della produttività come poco significativa quale frutto di un’arbitraria disaggregazione dei dati per il 2007 per il 2008, nonchè della mancata considerazione complessiva dei dati del settore civile e di quello penale e del mancato computo delle sentenze penali emesse nello stesso periodo.

In proposito va rilevato che il confronto statistico con gli altri colleghi è stato compiuto dal giudice disciplinare solo per mettere in evidenza che la produttività del P. non faceva emergere dati di particolare rilievo rispetto alla media e quindi non poteva essere utilizzata come argomento giustificativo del ritardo.

Alla luce di questo criterio i dati messi in rilievo nel motivo in esame non sono idonei a far emergere alcun vizio di motivazione.

Essi, con riguardo agli anni 2007 e 2008 mettono in evidenza una produttività, nel settore civile per il 2007, e nel settore penale, per il 2008, allineata a quella degli altri colleghi. Quindi pur aggiungendovi le 43 sentenze penali del 2007 e le 42 sentenze civili del 2008, non è certamente illogica la valutazione della Sezione disciplinare secondo cui il P., in sostanza, non aveva dimostrato una produttività così elevata da compensare i ritardi addebitati, dovendo tenersi presente, fra l’altro, che la sentenza, nel giudicare poco significativa tale produttività, ha tenuto conto anche degli anni 2006 e 2009, durante i quali il confronto fra il numero dei provvedimenti civili depositati dal P. e quello degli altri colleghi non consentiva valutazioni diverse.

Il ricorrente addebita ancora alla sentenza di non aver tenuto conto del carico di lavoro accumulato presso il Tribunale di Saluzzo nell’esercizio di funzioni cui il P. non poteva sottrarsi nè dell’incarico di membro dalla commissione avvocati che, del pari, non poteva essere rifiutato.

Anche tale censura non è condivisibile, avendo la Sezione disciplinare motivato adeguatamente su entrambi profili.

Quanto al carico di lavoro accumulato, la Sezione ha osservato che esso non era tale da giustificare la stasi nel deposito delle motivazioni delle sentenze delle ordinanze incamerate nei primi due anni di esercizio della giurisdizione presso la Corte d’Appello di Torino, nè il ricorso offre specifici elementi di fatto idonei a rendere ingiustificata questa valutazione.

Quanto all’incarico di membro della commissione per l’esame di avvocato, ha escluso che essa potesse costituire giustificazione di ritardi che per entità e gravità avevano superato la soglia della ragionevolezza, richiamando il principio più volte espresso da queste Sezioni Unite- e che qui si intende ribadire – secondo cui in tema di ritardi del giudice nel deposito di provvedimenti giudiziari, lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (nella specie, l’incarico di componente della commissione giudicatrice degli esami della professione di avvocato) può costituire causa di giustificazione o attenuante soltanto se, prima di accettarli, il magistrato abbia rappresentato agli organi conferenti la difficoltà di svolgerli per l’eccessivo lavoro giudiziario – circostanza che il ricorso non segnala – e sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità e da concretare un diniego di giustizia, posto che in quest’ultimo caso, risultando leso il prestigio dell’ordine giudiziario, è comunque configurabile l’illecito disciplinare (v. per tutte, Cass. Sez. Un, 5283/2009). Del resto, e in termini generali, l’onerosità del carico di lavoro del magistrato può assumere valore esimente del ritardo nel deposito dei provvedimenti solo nei limiti della ragionevolezza, sicchè, ove, per numero dei casi ed entità dei tempi di deposito, detti limiti risultino superati, la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario è di per sè integrata, senza possibilità alcuna di giustificazione (Cass. Sez. Un, 27290/2009; 27308/2009).

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe incorsa in vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorictà, affermando da un lato che i ritardi non dipendevano da neghittosità e che era documentata la presenza di una situazione richiedente impegno particolare e determinante coinvolgimento emotivo e materiale, e ritenendo al tempo stesso fondato l’addebito di mancanza di diligenza e la laboriosità.

La sentenza avrebbe inoltre dato rilievo disciplinare alla generica incapacità di autoorganizzarsi il magistrato, ossìa ad una situazione non sussumibile in una fattispecie disciplinare.

Si tratta anche in questo caso di censure infondate.

Questa Corte ha più volte affermato che il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sistematico, non può da solo integrare illecito disciplinare, occorrendo verificare anche se esso sia ingiustificato in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale del magistrato, con un giudizio che riconnetta il ritardo ad un comportamento a lui ascrivibile almeno a titolo di colpa, ma ha anche messo in rilievo la necessità di coordinare tale principio con l’altro secondo il quale il comportamento del magistrato che ritardi il deposito dei provvedimenti in misura tale che, per quantità di casi ed entità dei ritardi, sia tale da violare ogni soglia di ragionevolezza, è di per sè espressione di una colpa, quanto meno in relazione alla cattiva organizzazione del proprio lavoro, pur nell’ambito del complesso delle condizioni soggettive e oggettive nelle quali il magistrato opera, precisando che l’accertamento all’uopo compiuto dalla sezione disciplinare ha natura valutativa e si sottrae a censura in sede di giudizio di legittimità, ove la relativa motivazione non risulti incongrua o del tutto carente, (v, in motivazione, Cass. Sez. un. 7000/2010).

Ciò premesso, va osservato che le considerazioni della sentenza disciplinare circa la non riconducibilità dei ritardi a mera pigrizia sono funzionali alla individuazione della sanzione minima dell’illecito mentre, come appena chiarito, la incapacità di adeguata organizzazione poteva e doveva esser considerata come elemento della fattispecie disciplinare.

Con l’ultima censura il ricorrente critica il richiamo fatto dalla sentenza all’art. 111 Cost., affermando che tale disposizione non costituisce parametro normativo di riferimento delle fattispecie disciplinari ed aggiungendo che l’adozione del solo profilo della rapidità della decisione come canone disciplinare potrebbe configgere con il dovere di diligenza quale dovere di adottare soluzioni tecnicamente rigorose a livello giuridico.

La censura è infondata.

Valgono in proposito, in linea generale, le considerazioni fatte in precedenza circa il rilievo disciplinare del superamento dei limiti della ragionevolezza, criterio di per sè idoneo a contemperare il canone della celerità della decisione con quello della sua attendibilità sul piano tecnico-giuridico. Deve inoltre essere osservato che non risulta che il ricorrente abbia sottoposto al giudice di merito il problema della qualità e complessità delle decisioni adottate in ritardo, il che rende comunque la censura in esame del tutto astratta e generica.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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