Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19704 del 08/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21830-2011 proposto da:

D.T.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI

NERLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONELLA STORCHI, PAOLO MORA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/03/2011 R.G.N. 394/2009.

Fatto

RILEVATO

che D.T.C. veniva licenziata in data 25.2.2005 per giustificato motivo oggettivo con copertura contributiva e retributiva fino al 30.04.05 e, pertanto, chiedeva all’INPS l’indennità di disoccupazione per il periodo 1.5.05-7.06.05, dato che il successivo 9.06 aveva trovato una nuova occupazione; che accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Milano (sentenza 16.03.11) accoglieva l’impugnazione, rilevando che dal 25.02.05 al 7.06.05 l’assicurata era stata in malattia (giusta i certificati trasmessi all’ex datore) e che lo stato di malattia denunziato era di per sè impeditivo della prestazione lavorativa e, comunque, avrebbe imposto la concessione della relativa prestazione, di modo che, di fronte all’inerzia dell’assicurata correttamente l’INPS aveva corrisposto l’indennità solo per il giorno 8 giugno, intercorrente tra la fine del periodo di malattia e l’inizio della nuova occupazione;

che propone ricorso la D.T. con due motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si oppone l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo, dedotto per erronea e falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 73 e del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 32 anche con riferimento all’art. 38 Cost., la ricorrente, nel contestare la decisione della Corte d’appello in ordine al mancato riconoscimento del diritto al trattamento dell’indennità di disoccupazione in concomitanza con periodo di malattia ritenuto impeditivo della capacità lavorativa, osserva che il requisito della capacità residua al lavoro dev’essere accertato con riferimento all’effettivo stato di salute e che l’indennità di disoccupazione è dovuta anche in caso di malattia ove l’indennità per quest’ultima non venga corrisposta, per cui il divieto di cumulo delle due indennità in esame opera solo allorquando vi sia effettiva erogazione delle relative prestazioni previdenziali; che in sostanza viene richiamato il testo del D.P.R. 26 maggio 1957, n. 818, art. 32 per il quale le prestazioni di disoccupazione “spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel periodo di indennizzabilità, purchè il disoccupato non abbia diritto ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale”.

che col secondo motivo, proposto per erronea interpretazione di fatti di causa, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e per falsa applicazione della L. n. 138 del 1943, art. 6 la ricorrente assume che la sentenza è errata nella parte in cui si ritiene che non aveva richiesto l’indennità di malattia, con ciò accogliendosi apoditticamente la tesi dell’Inps circa la pretesa improponibilità della relativa domanda spiegata in via subordinata, quando in realtà l’indennità di malattia era stata richiesta, dapprima con lettera raccomandata del 3.8.2005 (documento n. 9 del fascicolo di primo grado) e poi con ricorso gerarchico (documento n. 7 del fascicolo di primo grado) a seguito della liquidazione dell’indennità di disoccupazione limitatamente alla giornata dell’8 giugno 2005;

che i due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati;

che, invero, è certo che la disoccupazione era involontaria, in quanto conseguente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ed è stato, altresì, evidenziato che la documentazione presente sin dal primo grado offriva la possibilità di verificare l’avvenuta richiesta di liquidazione dell’indennità di malattia, quanto meno in via subordinata;

che, invece, l’impugnata decisione è basata esclusivamente sulla supposta incompatibilità della disoccupazione con lo stato di malattia, ritenuto presuntivamente impeditivo della capacità lavorativa, senza che la Corte di merito abbia considerato la rilevante circostanza di fatto della lamentata mancata erogazione dell’indennità di malattia, pure invocata in subordine, finendo, in tal modo, per negare il diritto reclamato, sia in via principale per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione, sia in via subordinata con riguardo all’indennità di malattia;

che l’istituto previdenziale non può ritenersi esonerato dall’erogazione dell’indennità di disoccupazione per il periodo coperto dall’indennità di malattia qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta; che, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, si occuperà anche della liquidazione delle spese del presente giudizio;

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA