Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19703 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5396/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato MAMMOLA Alberto, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che si riporta al ricorso

e insiste nell’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 novembre 2006 la CTR – Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, nei confronti della soc. Ericsson Telecomunicazioni, avverso la pronunzia della CTP di Roma che, aveva accolto in parte le doglianze della contribuente contro gli avvisi d’accertamento per II.DD. 1997/1998 (riducendo il maggior imponibile, nel primo caso, da Euro 26.897.720/36 a Euro 2.130.437/90, nel secondo caso, da Euro 21.522.761/29 a Euro 387.372/11) e annullato l’avviso di accertamento per omesse ritenute IRPEF 1997 (Euro 3.021.272/86).

Ha motivato la decisione ritenendo che il gravame, fosse inammissibile per violazione del precetto di specificità dell’impugnazione, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso che l’Ufficio si era limitato alla mera riproduzione dei contenuti del p.v.c. della G.d.F. e delle deduzioni contenute nelle memorie depositate il primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo (e memoria), l’Agenzia delle entrate; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

Afferma che sia gli avvisi di accertamento, sia il ricorso introduttivo e le controdeduzioni dell’Ufficio, contenevano uno specifico richiamo numerato ai singoli rilievi, sui quali avrebbe distintamente pronunziato la CTP. 1.1. – Inoltre, sostiene che, dalla semplice lettura dell’appello, sarebbe possibile percepire che l’Ufficio ha contrapposto in sede di gravame tutte le proprie ragioni “su ciascuno di detti punti, distinti per singola controversia e, nell’ambito di ciascuna di esse, numerati ed esaminati per singolo rilievo”.

1.2. – Infine, formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se, ai fini dell’ individuazione degli specifici motivi di appello, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e all’art. 342 c.p.c., sia sufficiente la riproposizione delle stesse argomentazioni, poste a fondamento della validità dell’atto impugnato prospettate in primo grado, e disattese dal giudice di primo grado, idonee a delimitare il thema decidendum sul quale si deve pronunciare il giudice di secondo grado”.

2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.

2.1. – Com’è noto, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, d’inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Sez. 1^, n. 20405 del 20/09/2006).

2.2. – Pertanto, ove la parte ricorrente censuri, come nella specie, la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame sottoposti a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità (ult. cit.).

2.3. – Nulla di tutto ciò è leggibile nel ricorso in esame. Nè vale il predetto generico richiamo alla “lettura dell’appello (cfr.

p. 2 e 11)”, che obbligherebbe questo giudice di legittimità a un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida.

3. – Peraltro, e per completezza, si rileva che neppure il quesito di diritto è correttamente formulato secondo i dettami dell’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

3.1. – Esso, infatti, deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza, evidente nella specie, anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 24339 del 30/09/2008).

3.2. – Invero, il quesito, contrariamente all’odierna formulazione, deve investire in pieno la “ratio decidendi” della sentenza impugnata e proporre una alternativa di segno opposto (Cass. n. 4044 del 19/02/2009), altrimenti risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare (Sez. U., n. 28536 del 02/12/2008), se non addirittura in una proposizione puramente assertiva.

4. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 18.100,00 di cui Euro 18.000,00 per onorario, oltre a rimborso forfetario e oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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