Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19703 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. un., 17/09/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 17/09/2010), n.19703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres. f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Pres. di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMBASCIATA REALE DELL’ARABIA SAUDITA IN ROMA, in persona

dell’Ambasciatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio degli avvocati DALLA VEDOVA

RICCARDO, DALLA VEDOVA CARLO, che la rappresentano e difendono, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato FABBRI FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

212690/2007 del TRIBUNALE di ROMA;

udito l’avvocato Riccardo DALLA VEDOVA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, il quale chiede che le Sezioni unite, in camera

di consiglio, dichiarino il ricorso inammissibile, con le statuizioni

di legge.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Sezione lavoro del tribunale di Roma, investita del ricorso in materia di lavoro presentato da un dipendente dell’ambasciata del regno dell’Arabia Saudita, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta, ritenendo devoluta alla giurisdizione del giudice nazionale la controversia de qua. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione l’ambasciata convenuta.

Di tale regolamento deve essere in limine rilevata la inammissibilità, atteso che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 367 c.p.c. (introdotta dalla L. n. 353 del 1990), il disposto della prima parte dell’art. 41 c.p.c., deve essere interpretata nel senso che qualsiasi decisione pronunciata dal giudice presso il quale il processo si sia radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che il regolamento stesso non è più proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla questione di giurisdizione, atteso che la risoluzione della stessa può essere rimessa al giudice immediatamente sovraordinato, secondo il fisiologico dipanarsi dell’ordinario iter procedimentale delle impugnazioni – tale preclusione non trovando applicazione nei soli casi in cui la sentenza sia stata pronunciata da un giudice straniero, (in tali sensi, dopo iniziali oscillazioni, Cass. ss.uu. 10315, 16461 del 2006; 2716 del 2010, giurisprudenza alla quale questo collegio intende dare seguito, condividendola in loto).

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA