Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19703 del 08/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.08/08/2017), n. 19703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19533-2011 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
Z.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 616/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/07/2010 R.G.N. 1252/2008.
Fatto
RILEVATO
che con cartella esattoriale l’INPS chiedeva a Z.R., socio al 50% di P&B srl, i contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti della moglie B.L. quale familiare coadiutore e conduttrice di fatto dell’azienda (un centro estetico);
che accolta l’opposizione dell’intimato e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Milano (sentenza 13.07.10) rigettava l’impugnazione, ritenendo che l’INPS non aveva provato il presupposto in fatto della pretesa contributiva;
che propone ricorso l’INPS con un solo motivo, mentre rimane intimato Z.R..
Diritto
CONSIDERATO
che l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1963, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, e della L. n. 1397 del 1960, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5;
che l’Inps sostiene che l’esercente di attività commerciale ed i familiari coadiutori sono entrambi assoggettati all’AGO e, anche se i due rapporti contributivi sono autonomi, obbligato per entrambi è l’imprenditore; che nella specie il socio non è personalmente tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti (non svolgendo attività nell’azienda), ma è tenuto a corrispondere i contributi per la B., la quale non solo è coniuge convivente di Z.R., ma dall’accertamento ispettivo risulta essere la reale ed effettiva titolare del centro estetico oggetto dell’attività della società P&B;
che, tuttavia, tale obiezione non supera la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza che è basata sulla constatazione della mancata dimostrazione da parte dell’Inps dei presupposti di fatto della pretesa contributiva in relazione al periodo oggetto di causa;
che, invero, in assenza di qualsivoglia accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo per il periodo antecedente alla cartella opposta (la cartella esattoriale relativa al periodo antecedente era stata annullata con sentenza del Tribunale di Milano n. 3845/2005, confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 1147/2007, mentre quella oggetto di causa riguardava i contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal 2001 al 2003 e per i primi tre trimestri del 2004) l’Inps avrebbe dovuto allegare e dimostrare, come già rilevato dal primo giudice e come condiviso dalla Corte d’appello, che la situazione in fatto accertata dagli ispettori si era protratta anche per il periodo successivo al 2001;
che, invece, erano stati allegati solo il verbale ispettivo, conclusosi il 18 luglio 2001, e le dichiarazioni rese in quella sede dalla B., cioè accertamenti relativi al periodo rispetto al quale la pretesa contributiva era stata respinta per effetto della suddetta pronuncia di annullamento della cartella esattoriale;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio in considerazione del fatto che Z.R. è rimasto solo intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017