Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19703 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18428-2015 proposto da:

U.K., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO POLITA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

TORELLI DOTTORI S.P.A. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

TORELLI DOTTORI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE MARIO

TIGANO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.K., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/06/2015, R.G. N. 239/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE per delega MARCO POLITA;

udito l’Avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 206 del 2015 rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’impugnativa proposta da L.K. avverso il licenziamento intimatogli in data (OMISSIS) dal datore di lavoro Torelli Dottori s.p.a. per ultimazione del cantiere di (OMISSIS), ove egli operava come unico manovale.

La Corte territoriale riteneva in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, al licenziamento per fine cantiere nel settore edilizio non fosse applicabile il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 7 nel testo sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 40 e 41 sulla base dell’esclusione introdotta dal comma 6 del testo, come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni dalla L. n. 99 del 2013. Riteneva poi che il trasferimento del Umani presso il cantiere di (OMISSIS) fosse legittimo ex art. 2103 c.c., in quanto determinato dall’esigenza di ultimazione dei lavoratori relativi all’ascensore in costruzione, mentre nel cantiere presso il Centro polifunzionale di (OMISSIS) ove egli anteriormente lavorava residuavano soltanto opere di rifinitura, affidate a squadre esterne specializzate, il che giustificava la presenza di un solo manovale.

La società peraltro aveva dimostrato l’impossibilità di repechage, considerato che nel cantiere ancora attivo di (OMISSIS) non residuavano posti di lavoro da manovale e la scelta del L. come lavoratore da licenziare era stata determinata dal fatto che l’altro manovale aveva due figli minorenni, mentre la moglie ed uno dei figli del L. lavoravano e gli altri figli, entrambi maggiorenni, avevano l’età per rendersi al più presto autosufficienti.

Per la cassazione della sentenza L.K. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Torelli Dottori s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, affidato anch’esso a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con il primo motivo del ricorso principale, L.K. deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 così come modificato dalla L. n. 92 del 2012 e illegittimità del licenziamento per motivi discriminatori. Argomenta che l’esistenza di altri cantieri della società (a (OMISSIS)) proverebbe il fatto che il licenziamento è stato operato a fini discriminatori ed in assoluto dispregio dei criteri di buona fede e correttezza, essendo egli il meno giovane tra i manovali e con figli a carico. Ribadisce che il licenziamento, è stato disposto previo strumentale trasferimento da un cantiere operativo, dove peraltro era rimasto altro manovale, ad un cantiere di imminente chiusura, mentre altri manovali erano stati successivamente destinati al cantiere (OMISSIS).

1.1. Ai fini dell’esame del motivo occorre premettere che la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito, secondo la quale il trasferimento del L. presso il cantiere di Ancona era sostenuto da ragioni obiettive, nè vi era necessità di un ulteriore manovale presso il cantiere ancora attivo di (OMISSIS), non può essere qui rimesso in discussione, considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito. Nel caso, è però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, che ne ha tratto conseguenze dissonanti rispetto a quelle patrocinate dal ricorrente. Poichè la motivazione non può dirsi omessa, non può procedersi in questa sede ad nuova valutazione delle medesime circostanze.

1.2. La legittimità delle scelte organizzative datoriali anche con riferimento all’individuazione del lavoratore da licenziare (alla quale attiene il secondo motivo) esclude poi la possibilità di configurare un asserito intento discriminatorio, considerato che la giurisprudenza di questa Corte richiede allo scopo che esso costituisca il motivo unico determinante l’individuazione del lavoratore appartenente alla categoria protetta (ex plurimis: Cass. n. 3986/2015; Cass. n. 17087/11; Cass. n. 6282/11; Cass. n. 16155/09) e che, in ogni caso, di discriminazione può parlarsi solo quanto si configuri un trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta (Cass. n. 6575 del 05/04/2016) mentre nella fattispecie, a prescindere dalla maggiore età del L. rispetto agli altri manovali, la scelta del lavoratore da licenziare sarebbe comunque ricaduta su di lui.

2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 della L. n 223 del 1991, nonchè violazione del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. e ss..

Lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto che nel disporre il suo licenziamento il datore di lavoro abbia violato i principi di buona fede e correttezza, non applicando i criteri di scelta in tema di carichi di famiglia e anzianità di servizio dettati dalla L. n. 223 del 1991.

2.1. Il motivo non è fondato, avendo la Corte territoriale fatto applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali nell’ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, opera la disciplina dettata per tale tipologia di recesso, e non quella prevista per i licenziamenti collettivi (Cass. n. 1526 del 2003), che impone tra l’altro l’applicazione dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5. Nell’individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare, il datore di lavoro deve comunque operare in coerenza con i principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell’art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio, per cui il riferimento ai suddetti criteri non costituisce un obbligo, ma uno standard Idoneo a tenere conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale (Cass. n. 6667 del 09/05/2002, Cass. n. 7046 del 28/03/2011), che però può essere sostituito da diverse valutazioni che, introducendo un criterio di oggettivazione della scelta, ne manifesti la coerenza con il richiamato precetto normativo. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha quindi correttamente valorizzato la circostanza che la scelta del L. rispetto all’altro manovale rimasto in servizio fosse giustificata da ragioni obiettive, ponendo a confronto le rispettive situazioni familiari in relazione all’effettiva possibilità di produzione di reddito.

3. Come terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 7, comma 1 come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 40 e lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto necessario il previo esperimento del tentativo di conciliazione, che invece era obbligatorio sulla base della normativa richiamata.

3.1 Neppure tale motivo è fondato: la L. n. 604 del 1966, art. 7, comma 6 nel testo sostituito dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, prevede che la procedura conciliativa prevista non trova applicazione, tra gli altri, nel caso dei licenziamenti e delle interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 34. Tale ultima disposizione richiama poi, alla lett. b), l'”interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”, ipotesi che ricorre nel caso in esame.

4. Il ricorso incidentale di Torelli Dottori s.p.a. attinge la sentenza della Corte territoriale laddove non ha ritenuto la decadenza dall’impugnazione del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 6 malgrado la tardività della produzione dell’atto di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, avvenuta solo nel corso del giudizio di opposizione.

In proposito deduce:

4.1. come primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 414, 421 e 115 c.p.c.;

4.2. come secondo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronunzia circa la mancata contestazione di parte ricorrente dell’eccepita decadenza dall’impugnazione del licenziamento;

4.3. come terzo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 421 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.

5. Sebbene le questioni che il ricorso incidentale pone siano logicamente preliminari rispetto a quelle proposte nel ricorso principale, attenendo alla stessa ammissibilità del giudizio di impugnativa del licenziamento, esse restano assorbite dal rigetto del ricorso principale.

Deve infatti applicarsi l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (4619 del 06/03/2015 e n. 7381 del 25/03/2013), secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriose nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e dev’essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale. Ipotesi che propriamente non ricorre nel caso in esame.

6. Segue il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale, e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

6.1. Il rigetto del ricorso principale determina la sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso stesso; tali presupposti non sussistono invece in relazione al ricorso incidentale, rimasto assorbito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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