Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19702 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19702 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 22668-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TOSINVEST ITALIA DI GPS GESTIONE PARTECIPAZIONE
SANITARIE SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
S.SEBASTIANELLO N.6, presso lo studio dell’avvocato
CAPPIELLO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 28/08/2013

unitamente agli avvocati VALENTINA PANNUNZIO, MARIA
ALESSANDRA COVA con procura notarile del Not. Dr.
TROILI LUCA in ROMA rep. n. 19479 del 29/10/2012;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 246/2007 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PANNUNZIO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 20/06/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20-6-2007 la CTR di Roma rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate
di Roma 1 avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso presentato dalla San Raffaele
srl (poi TOSINVEST ITALIA sas, poi T.I. sas di GPS Gestione Partecipazione Sanitarie srl, poi San Raffaele spa)
avverso la cartella esattoriale notificata il 28-4-2004 ed avente ad oggetto l’omesso versamento
dell’importo di euro 4.445.479,71, ritenuto dovuto -a titolo di IRPEG, ILOR e relative sanzioni- a seguito di

in particolare la CTR rilevava che la disciplina introdotta, in seguito all’intervento della Corte Cost.
280/2005, dal D.L. 106/2005 (convertito in L 156/2005), secondo cui, relativamente alle dichiarazioni
presentate entro il 31 dicembre 2001 (quale quella in questione) / la cartella di pagamento doveva essere
notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, aveva natura transitoria e doveva ritenersi applicabile anche agli atti formatisi prima del
detto Di 106/2005; di conseguenza, la notifica della impugnata cartella di pagamento in questione doveva
ritenersi tardiva, in quanto intervenuta il 28-4-2004, e quindi oltre il 31-12 del quinto anno successivo a
quello della presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 1994.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, cui resisteva la contribuente, che
presentava anche memoria ex art. 378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112 cpc, si
doleva che, pur avendo la contribuente dedotto come motivo di decadenza il mancato rispetto del termine
previsto per la liquidazione delle dichiarazioni (art. 36 bis) e del termine previsto per la iscrizione a ruolo
(art. 17) e giammai del termine per la notifica della cartella in relazione al disposto dell’art. 25 DPR 602/73,
la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio richiamando proprio la disciplina transitoria di cui al detto art.
25 ed era incorsa quindi nella violazione del su indicato art. 112 cpc.
Siffatto motivo è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (applicabilità anche agli atti
formatisi prima del D.L. 106/2005 dei termini ivi previsti per la notifica della cartella di pagamento) non è
stata in alcun modo censurata dalla ricorrente Agenzia, che, come sopra precisato, si è limitata a dedurre la
violazione dell’art. 112 cpc .

controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 1994;

ENTE DA REGISTP:AZ1C2N4E

AI SE.NSI DEL 17 , .Y1-. -2-4-!i9116
N. 131 TAB. ALL. 3. – N. 3
MATF…2.1A TRIBUTAKIA
Ciò precisato, va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, il tema
dell’applicazione dell’art. 25 è stato già introdotto in causa ed oggetto di contradditorio in primo grado (v.
memorie ex art. 378 cpc, pag. 3, ove viene testualmente riportato quanto sul punto affermato dalla CTP),
mentre l’Agenzia, in sede di appello, nulla ha eccepito in ordine a pretese violazioni dell’art. 112 cpc da
parte della CTP, e, al contrario, (v. sentenza CTR nella parte relativa allo svolgimento del processo) ha
contestato nel merito l’applicabilità al caso di specie (atti formati prima del d.l. 106/2005) dei termini

E’da ritenere, pertanto, che l’ipotizzato allargamento del thema decidendum (ove sussistente) sia già
avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, sicchè, attesa l’assenza di relativa censura in appello ed il
conseguente consolidamento di siffatto allargamento, va rilevata la tardività e quindi l’inammissibilità della
deduzione dinanzi a questa Corte della violazione dell’art. 112 cpc..
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi
al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per
spese.
Così deciso in Roma in data 18-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

previsti dal detto d.l. 106/2005 per la notifica della cartella di pagamento.

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