Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19702 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19702 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 19462-2016 proposto da:
MORRIELLO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANNIBALE CONFORTI,
LUIGI PIETRO PAOLO MAZZA;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 15/02/2016;

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Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza di

volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto all’indennizzo
ed agli altri benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992, poiché
presentata oltre il termine triennale di decadenza previsto
dall’art. 3, comma 1, della legge n.210 del 1992. La Corte
rilevava infatti che già in data 27 settembre 1994 con esame
ecografico addominale veniva posta la diagnosi di “fegato
debordante dall’arco costale ad ecostruttura finemente
disomogenea” nonché di “epatite attiva cronica HCV”, e in
data 23 ottobre 2002 la diagnosi di “infezione da virus epatitico
C”, sicché alla data della domanda amministrativa del 8 aprile
2009 erano trascorsi più di tre anni.
2. Maria Morriello ha proposto ricorso per la Cassazione
della sentenza, affidato a tre motivi;
3. il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto, relativamente all’art. 3, comma 1, della
legge n.210 del 1992; viene inoltre denunciato- ex art. 360,
comma 1, n.5 c.p.c.- l’omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La
ricorrente lamenta l’avvenuta errata individuazione del dies a
quo della decorrenza del termine di prescrizione, nonché il
mancato accertamento del momento della consapevolezza del
superamento della cosiddetta soglia minima di indennizzabilità
Ric. 2016 n. 19462 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

primo grado che aveva rigettato la domanda di Maria Morriello

4

e della eziologia post trasfusionale dell’ epatite virale. Secondo
la ricorrente infatti la conoscenza del danno, che permette la
decorrenza del termine di presentazione della domanda
amministrativa, non coincide con la data di prima conoscenza
della patologia, ma è necessaria la coesistenza di due

minima di idennizzabilità e la consapevolezza della eziologia
post trasfusionale della epatite stessa;
2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.- la nullità della sentenza, per
violazione dell’art.134 c.p.c., in combinato disposto con l’art.
45 disp. att. c.p.c. e con l’art.16 d.l. 18 ottobre 2012, n.179.
La ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza istruttoria del 4
novembre 2015, con la quale si disponeva che la parte più
diligente producesse la cartella clinica del ricovero presso il
Policlinico di Napoli del 2002, allegata alla domanda del 2009,
per la sua mancata comunicazione alla difesa appellante;
3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n.4 c.p.c.- la nullità della sentenza, per
violazione dell’art. 134 c.p.c., a causa della mancanza di
motivazione dell’ordinanza istruttoria del 4 novembre 2015.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato.
A norma della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 nel
testo modificato dalla L. n. 238 de! 1997, art. 1, comma 9 la

domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere
presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di
epatiti post-trasfusionali (…) dal momento in cui, sulla base
delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto
risulti aver avuto conoscenza del danno”;
5.

la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la

disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche
Ric. 2016 n. 19462 sez. ML ud. 24-05-2018
-3-

elementi: la consapevolezza del superamento della soglia

4

con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha
chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e
decorrente “dal momento dell’acquisita conoscenza dell’esito
dannoso dell’intervento terapeutico” non è talmente breve da
frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e

del 2006);.
6. per la decorrenza del termine triennale, si richiede la
consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile
causalmente alla vaccinazione (o alla trasfusione), dalla quale
sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato
– pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già
secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una
delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla
tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata
al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. S.U. nn. 8064 e
8065 del 2010, Cass. n. 22706 del 2010; Cass. n. 19811 del
2013, Cass. n. 2684 del 2017);
7. in definitiva, per la decorrenza del termine triennale di
decadenza non è sufficiente la consapevolezza della
contrazione o della cronicizzazione dell’epatopatia posttrasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o
conoscibilità dei presupposti per l’indennizzo, e quindi anche la

consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del
superamento della soglia di indennizzabilità (Cass.S.U. nn.8064
e 8065 del 2010 cit., Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass.
n. 12019 del 2016);
8.

nel caso, ha quindi errato la Corte territoriale

nell’individuare la data di decorrenza della prescrizione dal
momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della
Ric. 2016 n. 19462 sez. ML – ud. 24-05-2018
-4-

vanificare la previsione dell’indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342

t

(mera) positività all’HCV, rilevando invece il momento in cui
egli ha avuto o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria
diligenza, la consapevolezza del danno clinico indennizzabile
causató dall’epatite correlata alla trasfusione;
9. •restano assorbiti gli altri motivi, che sono correlati

nuovamente compiere, in applicazione del richiamato principio
di diritto.
10. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza
cassata, con rinvio alla Corte d’ appello di Salerno, in diversa
composizione;
11.

al

giudice

designato

competerà

anche

la

regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio
di legittimità, alla ‘Corte d’appello di Salerno in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5.2018
Adriana Doronzo, Presidente

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all’accertamento fattuale che la Corte territoriale dovrà

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