Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19702 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13276-2011 proposto da:

SERVIZI GLOBALI S.A.S. DI C.M. & C., C.f. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio

dell’avvocato CESARE CARDONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO CONTICELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il provvedimento n. 1319/2010 del TRIBUNALE di VITERBO,

depositata il 11/11/2010 R.G.N. 410/2010.

Fatto

RILEVATO

che l’INPS nel 2005 chiedeva il pagamento di Euro 72.304 alla società Servizi globali s.a.s. per contributi omessi e che nel 2009 la società Equitalia Gerit s.p.a. notificava alla stessa un atto di intimazione di pagamento; che con ricorso al Tribunale di Viterbo la società Servizi globali s.a.s. chiedeva che tale intimazione fosse dichiarata nulla: 1) in quanto notificata in modo irrituale (apposizione della relata sul frontespizio e non in calce all’atto); 2) perchè, pendente il giudizio di opposizione, il giudice aveva sospeso l’efficacia esecutiva della cartella (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6); che il Tribunale di Viterbo (sentenza dell’11.11.2010), qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (agli atti esecutivi), ritenne infondata la censura in punto di notifica e che (essendo stata l’opposizione rigettata) la sospensione della cartella effettuata dal giudice avesse perso efficacia, tale da non impedire l’emanazione dell’avviso di pagamento;

che propone ricorso per cassazione l’opponente con due motivi, mentre rimane solo intimata la società Equitalia Gerit s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 148 e 156 c.p.c., assumendo che avrebbe dovuto essere dichiarata la dedotta nullità assoluta ed insanabile della notificazione dell’intimazione di pagamento la cui relata era stata apposta in testa e non in calce all’atto notificato;

che tale motivo è infondato, in quanto questa Corte (Cass. sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23175 del 14.11.2016) ha già avuto modo di affermare che “la notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anzichè in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo;

che l’atto può ritenersi mancante dei requisiti formali e, quindi, nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per mancata produzione dell’effetto giuridico ad esso conseguente solo allorquando il mancato rispetto delle formalità non offra la garanzia che la consegna dello stesso sia avvenuta nella sua integralità;

che nella fattispecie l’integralità dell’atto consegnato deriva dal fatto che è praticamente unico il foglio contenente la relata di notifica dell’intimazione di pagamento, per cui alcun rilievo può avere la lamentata circostanza dell’apposizione della stessa relata sul frontespizio anzichè in calce all’atto;

che col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 e art. 669 novies c.p.c., la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto che il provvedimento di sospensione dell’esecutorietà del ruolo, inizialmente emesso dal giudice dell’opposizione a cartella esattoriale sottesa al presente giudizio di intimazione del pagamento, avesse perso la propria efficacia una volta esaurita la fase processuale nel corso della quale lo stesso era stato adottato, senza che potesse considerarsi protratto fino alla pronuncia della sentenza definitiva conclusiva dell’intero giudizio;

che anche tale motivo è infondato in quanto correttamente il Tribunale di Viterbo – in funzione di giudice del lavoro ha evidenziato che una volta rigettata l’opposizione alla cartella esattoriale, relativamente alla quale era stata disposta la sospensione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, doveva ritenersi che il provvedimento di sospensione aveva perso irrimediabilmente la propria efficacia;

che dalla lettura del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, commi 5 e 6 a mente dei quali il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro contro l’iscrizione a ruolo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e che nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi – si evince che la sospensione è strettamente connessa a tale fase procedimentale senza che possa ipotizzarsi una perdurante efficacia del provvedimento cautelare di sospensione nella successiva fase dell’esecuzione;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza che debba provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio in considerazione del fatto che la società Equitalia Gerit s.p.a. è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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