Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19702 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3497-2015 proposto da:

FENICE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVIA ROSSOTTO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F. C.F. ACCFLC56C311147, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ADRIANO LESCA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2014, R.G. N. 1362/2013:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino del 7.12.2012 R.F., premesso di essere stato dipendente dapprima di FIAT AUTO spa dall'(OMISSIS), poi della società FENICE spa, che aveva acquisito un ramo di azienda dalla prima nel (OMISSIS), chiedeva condannarsi la società FENICE spa alla consegna di un orologio d’oro marca (OMISSIS) al compimento di trenta anni di servizio, conformemente all’uso aziendale di FIAT spa, ovvero al pagamento del controvalore dello stesso.

Il Tribunale di Torino – con sentenza del 19.21.6.2013 (nr. 1471/2013) – accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2900.

La Corte d’appello di Torino – con sentenza del 5.6-11.7.2014 – rigettava l’appello della società.

La corte territoriale osservava che l’accordo integrativo concluso da Fenice spa in data 5.6.2008, con il quale veniva istituito dal luglio 2008 un premio peri dipendenti che avessero maturato una certa anzianità di servizio, dava atto che il premio era migliorativo di qualsiasi trattamento o uso analogo applicato presso la Fenice, con particolare riguardo a quanto previsto in materia di orologio e premio di anzianità e fedeltà.

L’accordo era dunque ricognitivo di una prassi aziendale esistente anche presso la società Fenice mentre la modifica dell’uso così riconosciuto aveva valore soltanto per il futuro.

A nulla rilevava la deduzione della società Fenice di non essersi conformata all’uso aziendale a partire dalla fine dell’anno 2002, epoca dell’acquisto dell’intero pacchetto azionario della società da parte della società francese EDF (ELETTRICITE’ DE FRANCE), avendo essa riconosciuto la esistenza dell’uso fino al 5.6.2008.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società FENICE spa, articolando due motivi. Resiste con controricorso R.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione degli artt. 2077 e 2112 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ha esposto che la Corte di merito partiva da un presupposto di fatto errato ovvero che la FENICE spa avesse seguito la prassi aziendale in epoca successiva al trasferimento del pacchetto azionario alla società EDF.

La prova era stata desunta dai contenuti del contratto integrativo sottoscritto nell’anno 2008 nel quale, tuttavia, il riferimento all’uso relativo all’orologio era meramente esemplificativo e non già ricognitivo della esistenza dell’uso, che non era seguito da circa dieci anni ed era stato per tale via abrogato.

La prassi aziendale si iscriveva tra le fonti collettive del contratto di lavoro – come accordo collettivo tacito – sicchè a seguito della omessa consegna degli orologi per un lungo arco di tempo e della mancata reazione tanto dei lavoratori che delle organizzazioni sindacali era intervenuta la sua tacita abrogazione.

A seguito dell’acquisizione della azienda dalla FIAT spa la società neppure era vincolata dal precedente uso aziendale, che veniva sostituito, come tutte le fonti collettive, dalla contrattazione collettiva – nazionale ed aziendale – del soggetto cessionario della azienda.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1362 e 1363 c.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ha esposto che l’uso aziendale, abbandonata la tesi che lo qualificava come uso normativo ex art. 1374 c.c. o uso interpretativo ex art. 1368 c.c., era stato ricostruito in un primo tempo in giurisprudenza come uso negoziale, rilevante sul piano dei singoli contratti di lavoro, ex art. 1340 c.c., con la conseguenza, da un lato, di poter derogare al contratto collettivo soltanto in melius, dall’altro, di essere insensibile alle successive modifiche della disciplina collettiva.

Successivamente la giurisprudenza aveva valorizzato la dimensione collettiva del fenomeno, emancipandolo dalla prospettiva mera mente contrattualistica ed individuandolo tra le fonti sociali del rapporto di lavoro, con la conseguenza della sua modificabilità da parte delle fonti sovraordinate nonchè dei contratti aziendali, secondo le regole di successione nel tempo dei contratti collettivi.

La Corte di merito aveva escluso che l’accordo aziendale dell’anno 2008 potesse operare retroattivamente in quanto peggiorativo del precedente uso.

La circostanza che la sostituzione del premio prevista dall’accordo aziendale operasse in senso peggiorativo del precedente uso era tuttavia indimostrata e contrastata dalla stessa lettera dell’accordo aziendale, nel quale si dava atto che il nuovo premio-esperienza era nel complesso migliorativo rispetto a qualsiasi uso analogo.

La domanda, inoltre, era stata proposta dal R. in epoca successiva alla entrata in vigore dell’esaminato accordo integrativo, che prevedeva la sostituzione del premio-orologio.

I motivi, in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi sono infondati.

Deve premettersi che nella fattispecie di causa trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2) l’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 (il ricorso in appello è stata depositato in data successiva all’11 settembre 2012) a tenore del quale allorquando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4.

Nella fattispecie di causa la sentenza impugnata conferma la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice del primo grado sicchè non è più contestabile in questa sede, nonostante il motivo di impugnazione irritualmente proposto in punto di motivazione della sentenza, l’accertamento dei fatti compiuto nei due gradi di merito nei seguenti sensi:

– L’uso aziendale di consegna dell’orologio era stato seguito dalla FENICE spa dopo l’acquisizione della azienda, almeno fino all’anno 2002.

– L’ accordo integrativo poi concluso in data 5 giugno 2008 aveva valore ricognitivo della esistenza dell’uso anche nel periodo successivo (OMISSIS) (si veda pagina 9 della sentenza d’appello).

Tale essendo l’accertamento dei fatti, non più contestabile in questa sede, appare infondata ogni censura di violazione delle norme di diritto.

La sentenza impugnata non pone in discussione la ascrivibilità dell’uso aziendale tra le fonti collettive del rapporto di lavoro (piuttosto che tra le pattuizioni individuali); si limita ad affermare che la pattuizione aziendale successiva può disporre dei diritti acquisiti dal lavoratore soltanto per il futuro.

In questi termini la statuizione è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte sulla indisponibilità da parte degli agenti della contrattazione collettiva di diritti già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore.

Nè rileva che la sentenza abbia circoscritto tale irretroattività alle sole previsioni peggiorative (così implicitamente lasciando in questione la disponibilità in senso migliorativo dei diritti acquisiti dai lavoratori): tale apertura è rimasta una mera affermazione di principio giacchè la Corte di merito ha ritenuto, con giudizio di fatto insindacabile (per quanto si è detto circa la non proponibilità del motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5), il carattere peggiorativo del nuovo accordo raggiunto.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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