Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19701 del 25/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19701 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA
ORDINANZA
sul ricorso 19382-2016 proposto da:
DI RAFFAELE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
NAPPI;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,
SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 25/07/2018
avverso la sentenza n. 8276/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
1. il Tribunale di Velletri
dichiarava inammissibile la
domanda di Franco Di Raffaele – volta ad ottenere la condanna
dell’Inps al pagamento di
C 21.182,07, previo il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione sulla
base di 35 anni di contribuzione in applicazione del d.l.
25.11.1995 n. 501, conv. in I. n. 11 del 1996 – ritenendo
maturata la decadenza prevista dall’art. 47 del d.p.r. del d.P.R.
n. 639 del 1973, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 38
del d.l. n. 98 del 2011, conv. con I. n. 111 del 2011;
2. Franco Di Raffaele proponeva appello, censurando la
sentenza per aver applicato la decadenza ex art. 47 del d.p.r.
n. 639 del 1970 e argomentando che il richiamato art. 38 era
stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale;
3.
la Corte di Appello di Roma dichiarava l’appello
inammissibile, in quanto difettante delle conclusioni, del
petitum (chiedendosi solo l’ “integrale riforma della sentenza di
primo grado” ) e non contenendo alcun riferimento, neppure
per relationem, alle allegazioni e deduzioni della sentenza di
primo grado, limitandosi a un sintetico richiamo ai fatti di
causa. Diveniva quindi ad avviso della Corte di merito
irrilevante
l’intervenuta
parziale
dichiarazione
d’incostituzionalità dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, che
avrebbe determinato l’infondatezza dell’eccezione di decadenza
accolta dal primo giudice.
Ric. 2016 n. 19382 sez. ML – ud. 24-05-2018
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Rilevato che:
5. Franco di Raffaele ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza, affidato ad un motivo.
6. L’Inps ha resistito con controricorso e Franco di Raffaele
ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
Considerato che:
360, comma 1, n.4- la nullità del procedimento, per violazione
e falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c. Secondo il
ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere
inammissibile il ricorso per genericità, essendo stati richiamati
nell’atto di appello gli elementi costitutivi della domanda,
trascritte a pg. 2 le conclusioni formulate in primo grado ed
essendo stata chiesta la “integrale riforma” della sentenza
appellata: il giudice di secondo grado avrebbe dovuto quindi
ritenere riproposte le stesse conclusioni già rassegnate in
primo grado.
2. Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l’
appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di
primo grado non si sia espressamente pronunciato su una
domanda, avendola ritenuta assorbita da un’altra decisione
ritenuta logicamente preliminare, non ha l’onere di formulare
uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma
soltanto di riproporre la relativa domanda nel rispetto dell’art.
346 c.p.c.. (Cass. n. 22954 del 2011, Cass.n. 20064 del 2013,
richiamata dalla stessa Corte territoriale, e, da ultimo, Cass.
19-07-2017, n. 17749).
3. Si è poi aggiunto che, in mancanza di una norma
specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare
la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le
domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste
Ric. 2016 n. 19382 sez. ML – ud. 24-05-2018
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1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad
evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la
decisione su di esse. Ove quindi l’appellato abbia soltanto
omesso di riproporre espressamente una determinata
domanda, occorre tenere conto dell’intero contenuto delle sue
sicché quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la
sua volontà di mantenere comunque ferma la propria
domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in
merito, va escluso che vi abbia rinunciato (Cass. 11-01-2017,
n. 413).
4.
Nel caso, nell’interpretare il ricorso in appello,
occorreva anche considerare che la funzione dell’impugnativa
della decisione negativa della questione ritenuta assorbente
della decadenza, era necessariamente quella di rendere
possibile l’esame della domanda che ne era stato pregiudicato.
5.
Sicché deve ritenersi che, pur in mancanza di
conclusioni
precise
che
chiedessero
l’accoglimento
dell’originaria domanda, era sufficiente che le conclusioni del
ricorso di primo grado fossero trascritte nel corpo dell’atto di
appello e che la parte ivi chiedesse l’integrale riforma della
sentenza gravata, al fine di concludere che la domanda fosse
stata riproposta negli stessi termini iniziali, con le eventuali
delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di
gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi.
6.
Condividendo il Collegio la proposta del relatore
notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non
hanno formulato memorie, il ricorso deve quindi essere accolto
e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma,
in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame
in applicazione dei principi sopra fissati.
Ric. 2016 n. 19382 sez. ML – ud. 24-05-2018
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difese e della posizione da lui complessivamente assunta,
7.
Al
giudice
designato
competerà
anche
la
regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità,
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.5.2018
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.