Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19701 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13647-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4778/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia sul silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef, anno 2004, trattenuta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di D.P.S. con Enel, per applicazione di una maggiore aliquota Irpef; istanza basata sulla decisione della Corte di Giustizia con la quale la norma nazionale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 comma 4 bis, che prevedeva una aliquota ridotta sulle somme erogate ai lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e a 55 se uomini) era stata ritenuta in contrasto con il principio delle pari opportunità nel lavoro (di cui alla Dir/76/207/CE del 1976). La CTR, ha ritenuto tempestiva la richiesta di rimborso, in quanto soggetta al termine di decadenza di quarantotto mesi, decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 16/1/2008 (C-128/07; C-131/07), che ha eliminato la disparità di trattamento tra lavoratori uomini e donne.

D.P.S. non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso L’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), giacchè la CTR avrebbe errato nel riconoscere la tempestività del diritto al rimborso statuendo che il dies a quo per la ripetibilità è l’intervenuta pronuncia della Corte UE.

Il motivo è fondato.

Come statuito dalle Sez. Un. (n. 13676/2014; conf. Cass. n. 22345/2018 e n. 5320/2018) la domanda di rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata dal datore di lavoro sull’incentivo all’esodo in base alla norma del TUIR successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve comunque essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della pubblicazione della sentenza. Perde, dunque, il diritto al rimborso il lavoratore che non abbia presentato l’istanza entro il predetto termine.

Come le stesse Sezioni Unite hanno precisato, nella vicenda qui sub iudice non si è affatto verificata l’espunzione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è, infatti, soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabilità retroattiva (Cass. n. 17009/2012; n. 5978/2006; conf. n. 17918/2004, n. 15276/2008). La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina pertanto il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto tributario (v. Cass. n. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa comunitaria, devono essere presentate entro i termini di decadenza, termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. n. 11316/2000, n. 7173/2002, n. 7178/2004, n. 2809/2005). D’altra parte, anche la CGCE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizionì (causa 2-228/96, fallimento Aprile). Questa regola trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.

Conclusivamente, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto, non essendosi la CTR conformata ai superiori principi, avendo ancorato il diritto al rimborso all’intervenuta pronuncia della CGUE, posto che si trattava di rapporto esaurito. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate integralmente le spese del giudizio di merito e dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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