Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19701 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 21/09/2020), n.19701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20218/2019 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Otranto n. 12,

presso lo studio dell’AVVOCATO MARCO GRISPO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 163/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata l’8 marzo 2019, respingeva il ricorso proposto da J.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello, per quel che qui interessa, riteneva non credibile quanto dichiarato dal ricorrente circa il fatto di aver lasciato il proprio paese per il timore di essere ucciso dai talebani, che avevano anche ucciso il fratello, per l’incoerenza delle dichiarazioni l’incompatibilità delle date e la contraddittorietà delle stesse.

Inoltre il paese di provenienza non era caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato ne ricorrevano i presupposti per la protezione sussidiaria, non essendo provato che il richiedente ove avesse fatto rientro in Pakistan sarebbe stato esposto al pericolo di morte o a minaccia grave per la sua incolumità, in quanto il luogo di provenienza nella parte settentrionale della regione del Punjab in Pakistan non presentava particolari condizioni di rischio per violenza indiscriminata idonea a creare una minaccia grave individuale alla vita alla persona.

Peraltro, la vicenda personale del richiedente non era tale da determinare una condizione di particolare vulnerabilità che potesse fondare la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 258 del 1998, art. 5, comma 6. In particolare, la non credibilità del racconto impediva di avere contezza dello sradicamento dell’appellante dal suo territorio di origine piuttosto che dalla scelta di emigrare per motivi economici.

3. J.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

La censura si incentra prevalentemente sul diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, sul punto la motivazione del Tribunale sarebbe inconsistente contraddittoria e, dunque, apparente.

La situazione nel paese di origine del ricorrente, caratterizzata da molteplice e diffusi episodi di indiscriminata, principalmente generata da attacchi terroristici a sfondo politico e religioso che generano, anche tra i civili, morte e generale insicurezza in un territorio in cui è presente anche in modo radicato e capillare l’Isis che recluta fedeli per la jihad.

Il ricorrente richiama alcune fonti internazionali dalle quali emerge che nell’area geografica di provenienza del ricorrente si sono registrati almeno 30 attentati terroristici nel solo 2018 e, dunque, la suddetta regione non poteva essere ritenuta come carente delle condizioni minime di sicurezza.

Peraltro, con riferimento alla protezione sussidiaria il ricorrente precisa che non è necessario che il richiedente rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese la presenza di violenza generalizzata e non controllata. In proposito il ricorrente richiama numerosa giurisprudenza di merito che ha ritenuto la zona di interesse caratterizzata da un livello di violenza indiscriminata tale da porre a rischio la vita e la salute delle persone come del resto confermato da recenti fatti di cronaca quali riportati dall’Ansa circa l’uccisione di almeno 22 persone in una forte esplosione avvenuta in una stazione di rifornimento del gas a (OMISSIS) provincia pakistana. Un altro episodio riportato riguarda, invece, un attentato suicida nel quale sono rimaste uccise 72 persone.

In conclusione, il riconoscimento della protezione sussidiaria comporta un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria vi sarebbe un’attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicchè in relazione all’ipotesi descritta alla lettera c), una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato sono sufficienti anche senza un diretto coinvolgimento individuale.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

La medesima censura di motivazione apparente è svolta dal ricorrente in relazione al rifiuto di protezione umanitaria in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Anche in questo caso il ricorrente fa riferimento alla situazione del paese di origine del richiedente che non sarebbe stato valutato dalla Corte d’Appello di Caltanissetta sulla base del contesto attuale e della situazione sociopolitica dell’area.

La decisione sulla domanda di protezione umanitaria non può infatti essere il frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle domande principali di protezione internazionale e sussidiaria che si collocano su di un ambito qualitativo del tutto differente. Il richiedente, un ragazzo di giovane età e di bassissima estrazione sociale e culturale ha affrontato un disperato viaggio verso l’Italia per fuggire da un paese in una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata ed incontrollata che non permette l’esercizio dei diritti fondamentali. Il ricorrente ha dimostrato di avere iniziato un percorso lavorativo è certamente, rientrando nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma una condizione di specifica vulnerabilità idonea a compromettere la possibilità di esercitare i suoi diritti fondamentali. Il ricorrente richiama ancora la situazione politica ed economica e sociale del Pakistan che unitamente alla sua situazione personale ricorrente impediscono il suo rientro in patria.

3.1 I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019).

Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ma indica solo fatti e circostanze già oggetto di valutazione da parte della Corte d’Appello.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del Pakistan, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati, sia quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito. La Corte territoriale ha ritenuto generico ed inverosimile il racconto del richiedente, indicando le incongruenze e contraddizioni riscontrate. Ha inoltre esaminato, richiamando le fonti di conoscenza (EASO 2017 e report Coi Easo 2018), la situazione generale del Pakistan ed in particolare della regione di provenienza del ricorrente (nord est del Punjab, che è regione molto estesa e con 91 milioni di abitanti), precisando che, in base alle fonti, situazioni di violenza indiscriminata in conflitto armato riguardano la parte meridionale di detta regione. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Per quanto si è detto i fatti allegati sono stati esaminati e la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018), così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan e della zona di provenienza, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e lett. b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

3.2 In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, sia la credibilità del ricorrente che l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più SPAD;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA