Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19701 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. un., 17/09/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 17/09/2010), n.19701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. ((OMISSIS)), A.F.

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, 43 VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA GIORGIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINQUETTI DIEGO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA

ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BENDINELLI PAOLO, per delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, A.INT.PRO.LA.CA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 985/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/10 dal Cons. Dott. GIUSEPPE SALME’;

uditi gli avvocati Diego CINQUETTI, Enrico IVELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del primo motivo;

accoglimento del secondo e terzo con cassazione senza rinvio e

rigetto della domanda; assorbito il quarto; rigetto del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. il 28 giugno 1994 ha citato davanti al tribunale di Brescia i coniugi V.A. e A.F., nonchè l’Eima, già Aima e poi Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ed inoltre l’Associazione di produttori Aintprolaca, chiedendo che si accertasse la persistenza della sua qualità di titolare di una quota-latte di ql. 3.300, anche dopo il 1993, quando aveva alienato a detti coniugi alcuni fondi agricoli (con annessi fabbricati rurali), ma non le vacche sugli stessi allevate. L’attore ha inoltre richiesto la condanna dei medesimi coniugi al risarcimento del danno, per aver indebitamente ottenuto con atti fraudolenti la loro iscrizione nell’elenco e nel bollettino degli assegnatari di quote-latte. Il tribunale ha respinto entrambe le domande. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 15 gennaio 2004, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla prima domanda, rilevando che la stessa si ricollega a posizioni di mero interesse legittimo, devolute alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto denuncia errori di organi amministrativi nell’apprezzamento dei documenti negoziali influenti per la formazione dei bollettini periodici dei produttori di latte assegnatari di quote e ha respinto la seconda domanda, considerando che non risultavano dimostrati i fatti addotti a base della pretesa risarcitoria.

Con sentenza del 12 dicembre 2006, n. 26421 queste sezioni unite hanno cassato la sentenza di merito dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente alla titolarità della quota- latte, in quanto la stessa non mette in discussione provvedimenti relativi all’attribuzione delle quote-latte, ovvero alla determinazione dei diritti di prelievo supplementare (in caso di consegne in eccedenza rispetto alle quote medesime), ma contesta l’interpretazione del contratto di vendita, in esito alla quale l’Agea ha ravvisato il verificarsi di trasferimento di azienda agricola, con consequenziale subingresso dell’acquirente nella quota di pertinenza del venditore e connessa variazione nei relativi elenchi. La cassazione ha riguardato anche la statuizione attinente alla domanda di risarcimento del danno, in quanto, solo dopo l’accertamento dell’eventuale diritto dell’istante di conservare la titolarità della quota-latte assumerebbe concreta rilevanza il quesito del verificarsi di lesione del diritto stesso e di pregiudizio risarcibile.

Con atto di citazione del 12 febbraio 2007 il M. ha riassunto il procedimento. L’Agea ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. I coniugi V., dopo essere stati dichiarati contumaci, si sono costituiti in giudizio eccependo la nullità dell’atto di citazione in riassunzione per insufficienza del termine a comparire e chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio o, in subordine, il rigetto delle domande.

Con sentenza del 17 novembre 2008 la corte d’appello di Brescia, dichiarato il difetto di legittimazione dell’Agea ha altresì dichiarato la titolarità esclusiva del M. sulla quota-latte a lui assegnata con certificazione del 31 marzo 1993 e, conseguentemente, l’inesistenza del diritto dei coniugi V. di disporre di tale quota-latte, compensando interamente le spese dei precedenti giudizi in considerazione della reciproca soccombenza, della complessità dei problemi derivanti dalla legislazione in materia di quote-latte e della assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali. La corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha osservato che nella specie trovano applicazione le norme anteriori all’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 353 del 1990, e pertanto il termine a comparire, era quello di sessanta giorni, ampiamente rispettato. Comunque, ove fosse stata applicabile la nuova disciplina la nullità derivante dall’assegnazione di un termine inferiore a novanta giorni sarebbe stata sanata con effetto retroattivo con la costituzione dei convenuti.

Quanto alla domanda relativa all’accertamento della titolarità della quota-latte la corte d’appello ha osservato che non aveva formato oggetto di contestazione l’affermazione del tribunale di Brescia secondo la quale il M. non avrebbe ceduto ai coniugi V. l’intera azienda agricola, ma solo i terreni e le relative pertinenze, e che, comunque, sia dall’atto scritto di cessione che dalle testimonianze emergeva che gli animali da latte erano stati esclusi dalla cessione stessa. Era peraltro inammissibile, perchè nuova, la domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia degli atti di disposizione della quota-latte che sarebbero stati compiuti dai coniugi V..

In ordine al rigetto della domanda risarcitoria la corte territoriale ha affermato che non erano state allegate nè provate specifiche condotte fraudolente dei convenuti dirette a ottenere l’assegnazione della quota-latte, non potendosi ritenere in re ipsa il dolo, nè sussistendo nesso causale tra i danni lamentati e le condotte dei privati, dovendo tale danno rapportarsi piuttosto alla modificazione della titolarità della quota-latte operata dalla pubblica amministrazione. Infine la corte ha anche osservato che non era stata provata neppure l’esistenza dei danni emergenti (avendo il M. ceduto a terzi le mucche) o del lucro cessante.

Avverso la sentenza della corte d’appello di Brescia i coniugi V. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il M. resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi ai quali resistono i ricorrenti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.

1. Con il primo motivo, deducendo l’errata interpretazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., in relazione alla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia rigettato l’eccezione di nullità della citazione in riassunzione per insufficienza del termine a comparire, sostenendo che nella specie dovrebbe trovare applicazione il termine di novanta giorni previsto dall’art. 163 bis c.p.c., come modificato con la L. n. 263, art. 2, comma 1, lett. g), in quanto il procedimento di rinvio, da considerare autonomo rispetto al giudizio precedente, è iniziato successivamente al 1^ marzo 2006. Inoltre, la costituzione nel giudizio di rinvio degli attuali ricorrenti, avvenuta oltre il termine fissato per la riassunzione, avrebbe avuto effetti sananti solo ex nunc e pertanto non avrebbe impedito l’estinzione del giudizio di rinvio. Il motivo non è fondato.

La L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 2, dettando la disciplina transitoria, prevede espressamente che le modificazioni introdotte “si applicano ai procedimenti instaurati successivamente” all’entrata in vigore. La distinzione che i ricorrenti pretendono di operare tra le nozioni di “cause” e di “procedimenti”, allo scopo di sostenere che, stante l’autonomìa del giudizio di rinvio, la nuova disciplina sarebbe applicabile nella specie, per essere stata la citazione in riassunzione notificata il 15 febbraio 2007, non è condivisibile.

A parte, infatti, che l’autonomia del giudizio di rinvio in realtà altro non è che autonomia di una “fase” dell’intero giudizio e che è stata affermata (cass. n. 1824/2005, 13833/2002) con riferimento al giudizio di rinvio proprio, conseguente cioè alla cassazione di capi di merito e non, come è avvenuto nella specie, a quello che consegue alla cassazione per ragioni processuali, non può dubitarsi che il procedimento nell’ambito del quale si svolge il giudizio di rinvio resta unico, anche se si articola in fasi diverse, ognuna soggetta alla propria disciplina. Pertanto il termine a comparire era nel caso di cui si tratta quello previsto dalla normativa precedente e cioè di sessanta giorni, termine che risulta ampiamente rispettato.

2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia erroneamente interpretato l’atto di cessione dell’azienda, prendendo in considerazione i singoli beni che la componevano e che il M. aveva ceduto a terzi la mandria di bovine da latte con ciò dimostrando di sapere che non aveva più diritto a produrre latte secondo la disciplina vigente.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in una critica del giudizio di fatto correttamente e sufficientemente motivato dalla corte territoriale.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo il vizio di omessa pronuncia e difetto di motivazione, lamentano che la corte d’appello non abbia pronunciato sull’eccezione di decadenza dalla quota latte dagli stessi proposta nel giudizio di primo grado e accolta dal tribunale, ma oggetto di appello da parte del M., che ha riproposto la censura nel giudizio di rinvio.

Anche a voler superare l’eccessiva genericità del quesito conclusivo del motivo, lo stesso appare comunque infondato perchè in realtà la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso l’eccezione affermando che il M. era titolare esclusivo della quota latte.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il M., deducendo il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia respinto la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione della quota latte, pretendono una prova positiva del danno, imputabile ai cessionari e non alla pubblica amministrazione, danno che invece era in re ipsa, e richiedendo altresì la prova degli artifizi e dei raggiri da parte dei cessionari, impossibile da dare dopo sedici anni dagli eventi.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in una critica al giudizio di merito correttamente e sufficientemente motivato.

5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta che la corte territoriale abbia compensate lo spese non ostante la sostanziale soccombenza di coniugi V.- A.. La corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese con la reciproca soccombenza e la complessità della disciplina sostanziale applicabile che ha dato luogo a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

La motivazione appare sufficiente e giuridicamente corretta. Attesi gli alterni esiti delle diverse fasi del giudizio sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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