Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19701 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19701

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27115/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO BONETTO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2011 R.G.N. 905/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato in fatto:

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di condanna dell’Inps – Fondo Garanzia – al pagamento a favore di L.G., dipendente della soc Sandretto Industrie sottoposta ad amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione di insolvenza del 13/3/2006, di Euro 1.289,82 a titolo di rivalutazione del TFR,ex art 2120 c.c., comma 4, per il periodo intercorrente tra la data di ammissione della società all’amministrazione straordinaria (16/3/2006)e la data di risoluzione del rapporto di lavoro(31/3/2008), oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del diritto (31/3/2008) al saldo.

Secondo la Corte l’importo del TFR maturato dal lavoratore, nell’importo ammesso al passivo dal giudice fallimentare di Euro 17.703,54, portava con sè necessariamente la rivalutazione annuale automatica prevista dall’art. 2120 c.c., comma 4, e che l’obbligo di rivalutare al 31/3/2008 il capitale maturato dal L. a titolo di TFR discendeva direttamente dalla legge.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’Inps con un motivo, resiste con controricorso il L.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Ritenuto in diritto:

2. L’Inps, con un unico motivo,denuncia violazione del L. n. 297 del 1982, art. 2, e art. 2120 c.c., comma 4. Rileva che la soc Sandretto Industrie, da cui era dipendente il L., era stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con sentenza del 13/3/2006 ed il 20/6/2007 il giudice fallimentare aveva ammesso al passivo il credito del ricorrente per TFR per Euro 17.703,54, oltre rivalutazione, somma già corrisposto dal Fondo di Garanzia e non contestata dal lavoratore e che il ricorrente aveva, tuttavia, continuato a lavorare nel successivo corso della procedura ed il rapporto era cessato il 31/3/2008. Deduce che la richiesta del lavoratore di ottenere il pagamento dell’incremento annuale della TFR per il periodo intercorrente tra il 16/3/2006 e la risoluzione del rapporto andava indirizzata all’Amministrazione straordinaria della società; che, infatti, quest’ultima aveva dimostrato di avere le capacità economiche avendo provveduto al pagamento del TFR e delle retribuzioni per il periodo dal 16/3/2006 alla risoluzione del rapporto e che detto credito avrebbe potuto essere soddisfatto in prededuzione trattandosi di credito sorto dopo l’ammissione alla amministrazione straordinaria e,dunque, non concorsuale.

3. Il motivo è fondato.

Premesso che non sussistono i profili di inammissibilità denunciati dal controricorrente atteso che il ricorso contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa: ciò che costituisce oggetto del presente procedimento è la fondatezza o meno della pretesa del lavoratore di percepire dall’Inps – Fondo di Garanzia – l’ulteriore importo di Euro 1.289,82 a titolo di rivalutazione del TFR,ex art. 2120 c.c., comma 4, maturato in relazione al periodo lavorativo svolto dal L. tra la data di dichiarazione di insolvenza (16/3/2006) e la data di risoluzione del rapporto di lavoro(31/3/2008). Si tratta cioè di stabilire il credito che il L., dipendente di società insolvente, può legittimamente ancora vantare nei confronti del Fondo di Garanzia pur avendo già percepito, da detto Fondo, la somma di Euro 17.703,54,maturata a titolo di TFR alla data di ammissione della società all’amministrazione straordinaria ed ammessa al passivo dal giudice fallimentare. Va, altresì, rilevata l’infondatezza dell’eccezione formulata dal controricorrente secondo cui l’Inps non avrebbe censurato l’affermazione della Corte in base alla quale “il TFR maturato dal lavoratore nell’importo ammesso al passivo porta con sè necessariamente, ex lege la rivalutazione annuale automatica “. L’Istituto contesta, infatti, di dover corrispondere quella parte di rivalutazione del TFR relativa al periodo successivo alla dichiarazione di insolvenza nel corso del quale il L. ha continuato a lavorare.

4. L’Istituto previdenziale si oppone alle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale con argomentazioni che devono trovare accoglimento.

Giova premettere, al fine di una corretta individuazione della soluzione da adottare al caso in esame, che risulta incontestato in punto di fatto che il L. ha chiesto ed ottenuto l’ammissione nel passivo fallimentare del datore di lavoro Sandretto Industrie del T.F.R e, specificamente, della somma di Euro 17.703,54 e che l’ulteriore importo richiesto nel presente giudizio risulta maturato a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro del L. con l’Amministrazione straordinaria.

Il credito di cui è causa, pertanto, non grava sul datore di lavoro insolvente e quindi sul Fondo di Garanzia; trattasi, infatti, di credito che, al pari delle retribuzioni relative al periodo dal 16/3/2006 al 31/3/2008 ed alla relativa quota di TFR già corrisposti dall’Amministrazione straordinaria – così come risulta dal ricorso del lavoratore riportato dall’Inps ai fini della dovuta specificità del motivo – deve gravare sulla stessa Amministrazione Straordinaria e può essere soddisfatto in prededuzione.

In proposito, deve rilevarsi che – come si ricava dalla L. Fall., Art. 111 – la prededuzione deve essere considerata come una deroga eccezionale al principio della par condicio creditorum in quanto, a differenza dei crediti concorsuali – cioè quei crediti sorti in seguito ad atti compiuti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento e inevitabilmente sottoposti alla cosiddetta “falcidia fallimentare”, tipica del concorso – i crediti in prededuzione, e cioè i cosiddetti “crediti della massa”, si caratterizzano per essere funzionalmente collegati all’attività di amministrazione e di liquidazione del patrimonio del fallito, poichè sorti a seguito di atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento e, proprio alla luce delle nominate caratteristiche, sono adempiuti in “prededuzione”, quindi con precedenza rispetto a tutti i crediti concorsuali e in modo almeno tendenzialmente pieno (cfr. Cass. 11933/2008 e sulla surroga Cass.25168/2015 n 16447/2011).

Correttamente, pertanto, la difesa dell’INPS sostiene che il credito del L. di cui è causa, il quale una volta soddisfatto avrebbe consentito all’amministrazione straordinaria la sua ammissione in prededuzione, non possa essere soddisfatto dal Fondo di Garanzia in quanto gravante esclusivamente sull’Amministrazione del fallimento, e non certamente sul datore di lavoro insolvente, essendo un credito non concorsuale che va soddisfatto prima della ripartizione dell’attivo fra i creditori concorsuali privilegiati e chirografari.

Ne consegue che correttamente l’Istituto ha affermato che,ove il Fondo di Garanzia provvedesse al pagamento del credito di cui è causa in favore del lavoratore, non potrebbe, poi, ottenerne il rimborso nell’indicata procedura fallimentare per non essere configurabile per lo stesso il diritto di surroga riconosciuto al Fondo dal combinato disposto costituito dal D.Lgs. n. 80 del 1992, e della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, (“Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., e art. 2776 c.c., per le somme da esso pagate”).

L’unico credito che, una volta corrisposto al lavoratore, può essere rimborsato dalla procedura concorsuale al Fondo di Grazia in virtù dell’esercizio del diritto di surroga, è quello ammesso in privilegio e che nella specie risulta già corrisposto al lavoratore dal Fondo di Garanzia.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del lavoratore.

In assenza di specifici precedenti sull’argomento le spese processuali dell’intero processo devono essere compensate.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del L.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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