Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19701 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 521-2015 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

SORMANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA IVAN SULLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

S.E. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIRCO GIOVANNI RIZZOGLIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

SORMANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA IVAN BULLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 528/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/06/2014, R.G. N. 1008/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ANDREA IVAN SULLO;

udito l’Avvocato ANDREA BOTTI per delega avv. MIRCO RIZZOGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Acqui Terme M.M., agente generale di (OMISSIS), agiva nei confronti di S.E., subagente con vincolo di esclusiva dall'(OMISSIS), per sentire accertare la violazione da parte della convenuta dei doveri di correttezza e della clausola di esclusiva nonchè lo svolgimento di una attività di sviamento di clientela.

Chiedeva l’accertamento negativo del diritto della convenuta a percepire la provvigione di incasso del primo anno sui contratti conclusi dall’1 agosto 2004 ed il contributo mensile a far data dall’1 maggio 2005, con condanna a restituire le somme percepite a tale titolo (complessivi Euro 12.461,35 oltre interessi).

Chiedeva altresì la condanna di parte convenuta al pagamento delle seguenti somme:

– importi previsti dalla lettera di incarico (art. 3, comma 2) a titolo di quota di addebito degli storni provvigionali per i contratti risolti dai clienti anticipatamente, in proporzione al periodo residuo (Euro 11.097,85 oltre interessi alla data di deposito del ricorso);

– quota del 70% della partita non assicurativa (P.N.A., per complessivi 2.301,42), addebitata all’agente da (OMISSIS).

Chiedeva da ultimo la condanna della subagente:

– al risarcimento del danno all’immagine (in misura non inferiore ad Euro 100.000)

– a manlevarlo da qualsiasi pretesa anche risarcitoria avanzata da terzi per effetto delle condotte della subagente nello svolgimento dell’ incarico.

La S. proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di provvigioni maturate nel rapporto di subagenzia – tra le quali la indennità di fine gestione – e per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo da (OMISSIS).

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 7.3.2013, accertava che tra le parti si era svolto un rapporto di subagenzia nel periodo (OMISSIS) e rigettava ogni ulteriore domanda, principale e riconvenzionale.

Con ricorso dell’11.9.2013 proponeva appello S.E.; proponeva appello incidentale il M. per l’accoglimento della propria domanda.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 30.4/30.6.2014, in parziale accoglimento dell’appello principale e respinto l’appello incidentale, condannava M.M. a pagare a S.E. la somma di Euro 12.013, oltre accessori, a titolo di rimborso spese da gennaio a marzo 2008, differenze sul rimborso spese erogato fino a dicembre 2007, provvigioni di incasso per i mesi di febbraio e marzo 2008, indennità di fine rapporto.

La Corte territoriale respingeva il motivo di appello con il quale la S. chiedeva accertarsi la intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per mancanza di prova.

Accoglieva invece i motivi di appello relativi alla omessa pronunzia da parte del giudice del primo grado sulla domanda di pagamento del rimborso spese, in misura di Euro 258,20 mensili, per i mesi da gennaio a marzo 2008 e delle differenze sul rimborso spese mensile, corrisposto nella minor somma di Euro 250 – invece che in Euro 258,20 – dal momento della conversione dell’importo in Euro e fino al dicembre 2007.

Rigettava il reciproco motivo dell’ appello incidentale, con il quale l’agente assumeva che il rimborso spese era stato revocato con lettera raccomandata del 27 luglio 2004 e chiedeva la restituzione di quanto corrisposto dal (OMISSIS) (Euro 8.000); riteneva decisiva la circostanza che la modifica non aveva avuto mai attuazione ed era stata implicitamente revocata, non essendo credibile che la subagente avesse trattenuto il rimborso spese dagli incassi per oltre due anni all’insaputa dell’agente e contro la sua volontà.

Analogamente accoglieva il motivo d’appello con il quale si chiedeva il pagamento della provvigione di incasso sui contratti conclusi per i mesi di (OMISSIS) e, simmetricamente, respingeva il motivo d’appello incidentale per la restituzione delle somme percepite dalla subagente allo stesso titolo dall'(OMISSIS).

Non riconosceva efficacia alla comunicazione del M. di modifica delle condizioni di contratto del (OMISSIS), cui lo stesso agente non aveva mai dato seguito, continuando a versare le provvigioni di incasso del primo anno.

Da ultimo accoglieva il motivo di appello relativo alla mancata liquidazione della indennità di fine rapporto, prevista dall’art. 8 del contratto di subagenzia.

Al riguardo le difese dell’ agente erano fondate sull’allegato 2 al contratto di agenzia che, a modifica dell’art. 8, prevedeva una liquidazione mensile della indennità di fine gestione.

Tale allegato, tuttavia, non recava la firma dei contraenti nè il M. aveva allegato di avere dato seguito alla previsione, provvedendo alla liquidazione mensile.

L’appello incidentale era inammissibile per carenza di ragioni specifiche di impugnazione in ordine alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno alla immagine.

Da ultimo, non vi erano i presupposti per addossare alla S. le conseguenze economiche del passaggio della clientela ad altra compagnia assicurativa; la S. aveva agito secondo correttezza e buona fede comunicando al M. la intenzione di assumere altro mandato assicurativo – modificando il regime di esclusiva ai sensi della cd. Legge Bersani – e tale modifica era stata oggetto di trattativa tra le parti. Non era stata posta in essere dalla S. alcuna attività di sviamento di clientela; ella si era limitata a comunicare alla sua clientela di avere assunto altro incarico dalla compagnia assicuratrice Milano ed era stato lo stesso M. a recedere dal rapporto di subagenzia ed ad avvisare i clienti, nella stessa giornata, che la S. non lavorava più per AXA.

La domanda di risarcimento del danno relativo alle polizze delle clienti L.P. veniva respinta per carenza di prova della condotta negligente della subagente; in ogni caso la statuizione sul punto del giudice del primo grado non era stata censurata sicchè l’appello del M., prima ancora che infondato, era inammissibile.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.M., articolando cinque motivi.

Resiste con controricorso S.E., che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.

M.M. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha denunziato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulla domanda di addebito degli storni provvigionali sulle polizze intermediate dalla S..

Il ricorrente ha dedotto di avere proposto uno specifico motivo di appello incidentale, che non era stato esaminato dal giudice del secondo grado.

Ha esposto che la S. aveva percepito per tutti i contratti procurati provvigioni d’acquisto calcolate sulla intera durata del contratto, corrisposte anticipatamente nella prima annualità. La lettera di incarico, all’art. 3, prevedeva in caso di risoluzione anticipata del contratto di assicurazione l’addebito alla subagente della provvigione in misura proporzionale alla durata residua.

La sentenza di secondo grado aveva superato la questione applicando l’art. 1748 c.c. La norma, relativa al contratto di agenzia, non si estendeva al subagente ed, in ogni caso, prevedeva che il diritto alla provvigione spettasse all’agente soltanto nel momento in cui la prestazione era eseguita dal proponente. Nel solo caso in cui il preponente ed il terzo si accordavano per non dare esecuzione al contratto vi era diritto alla provvigione ridotta; nella fattispecie di causa non vi era accordo in tal senso ma disdetta unilaterale del terzo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1748 c.c., comma 6.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità; parte ricorrente lamenta la omessa pronunzia sulla domanda di appello incidentale avente ad oggetto il recupero delle provvigioni d’acquisto anticipatamente corrisposte ma nel motivo, contraddittoriamente, imputa alla sentenza di secondo grado (punto A5 del ricorso) di avere falsamente applicato l’art. 1748 c.c. e contesta nel merito la decisione.

Inoltre la parte non adempie all’onere, previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4 a pena di improcedibilità, di depositare con il ricorso l’atto di appello incidentale, sul quale è fondata la denunzia di omessa pronunzia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha denunziato violazione degli artt. 1743, 1746 e 2598 c.c. nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 8, comma 2.

La censura investe il rigetto del primo motivo di appello incidentale, in tema di violazione dell’obbligo di esclusiva e di concorrenza sleale.

Il ricorrente ha dedotto:

– che il D.L. n. 223 del 2006, art. 8, comma 2 sanciva la nullità della clausole contrattuali di esclusiva nei soli rapporti tra agenti assicurativi del ramo responsabilità civile e compagnie assicuratrici (ovvero limitatamente agli agenti iscritti alla sezione A del R.U.I.) e non trovava applicazione alla cd. rete secondaria (agenti iscritti alla sezione E del R.U.I.). In ragione della validità del patto di esclusiva, l’intento della S. di avvalersi della Legge cd. Bersani non costituiva giustificazione della sua condotta, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello;

– che i clienti non intrattenevano alcun rapporto contrattuale con l’agente o sub agente ma soltanto con la compagnia assicuratrice;

– che i dati acquisiti dalla S. nel corso del rapporto di subagenzia (nominativi dei clienti, numero delle polizze, piani tariffari, scadenza delle polizze) erano stati illegittimamente utilizzati per trasferire il portafoglio dei clienti dalla compagnia AXA alla compagnia MILANO. La S. non aveva ottenuto il consenso degli assicurati al trattamento dei dati personali mentre i dati relativi ai contratti conclusi rientravano nel patrimonio aziendale di AXA Assicurazioni spa ed erano oggetto di tutela ai sensi degli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale.

Il motivo è infondato.

Quanto alla assunta falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 8, comma 2 vi è difetto di pertinenza della censura alle ragioni del decidere.

Il giudice dell’appello non ha fatto applicazione della norma citata ma ha affermato:

– che era stato il M. (con comunicazione del 17.1.2008) a sollecitare la subagente ad esprimere la eventuale volontà di una modifica del patto di esclusiva, nell’ambito di trattative in corso, confermate anche dal teste B.;

– che la S. aveva risposto in senso affermativo (comunicazione del 25.1.2008) dichiarando di avvalersi delle previsioni del D.L. n. 7 del 2007, art. 5 (a tenore del quale i divieti di esclusiva – di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 8 – si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati entro il 1 gennaio 2008.

– che soltanto tre settimane dopo la comunicazione la S. aveva avvisato la clientela di avere assunto altro incarico per la compagnia Milano Assicurazioni, con comportamento conforme a buona fede – che era stato poi il M. a comunicare il recesso ed ad avvisare contestualmente la clientela.

La Corte di merito non si è espressa dunque sul punto della applicabilità ai rapporti di subagenzia della previsione del D.L. n. 7 del 2007 (sulla nullità sopravvenuta delle clausole di esclusiva nel ramo danni) ma ha esonerato la subagente da responsabilità per la violazione del patto di esclusiva sotto il profilo soggettivo della imputabilità, ritenendo la conformità della condotta della S. a buona fede.

Neppure si ravvisa falsa applicazione delle norme codicistiche sullo sviamento di clientela.

L’accertamento in ordine alla sussistenza dei comportamenti addebitati al subagente è devoluto al giudice di merito, in quanto accertamento di un fatto, ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Il giudice del merito ha accertato che il comportamento della S. consisteva al più in un avvicinamento dei clienti onde avvisarli che aveva assunto incarico dalla compagnia assicuratrice Milano.

Alla luce di tali fatti non sussiste il denunziato vizio di violazione dell’art. 2598 c.c..

Le informazioni utilizzate dall’agente riguardavano, per quanto accertato in sentenza, soltanto i nominativi dei clienti e non anche informazioni di pertinenza della compagnia assicuratrice quali dati di polizza, scadenze, profilo del cliente.

Soltanto nel caso in cui l’agente o il subagente utilizzi non solo i dati relativi all’identificazione del cliente ma anche ai contratti stipulati da quest’ultimo con la compagnia assicuratrice – in modo da proporre al cliente un analogo contratto per conto di altra compagnia, a condizioni economiche più vantaggiose – viene in questione una condotta illegittima ai sensi dell’art. 2598 c.c..

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunziato violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione alla interpretazione compiuta dalla Corte di merito quanto all’allegato 2 alla lettera di conferimento dell’incarico.

Il ricorrente ha esposto che l’allegato 2 conteneva anche il riconoscimento, in aggiunta alle provvigioni, del rimborso spese (in misura di Euro 500mila mensili) sicchè il giudice dell’appello contraddittoriamente aveva, da un lato, affermato il diritto della S. a ricevere il rimborso spese, dall’altro negato la efficacia dell’allegato, perchè non sottoscritto, quanto alla rinunzia alla indennità di fine rapporto.

Il motivo è inammissibile.

Con esso infatti si deduce non già un vizio di violazione della norma dell’art. 1362 c.c. ma, piuttosto, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere adottato in relazione a due clausole dello stesso documento soluzioni diverse in punto di efficacia delle pattuizioni.

Il vizio attiene, cioè, al procedimento logico seguito nella sentenza impugnata per la ricostruzione della volontà delle parti.

Così correttamente qualificato il motivo di censura, lo stesso appare inammissibile tanto in ragione dei limiti di deducibilità del vizio della motivazione previsti dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione) che, più, a monte, della improponibilità della denunzia del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. (applicabile ratione temporis in ragione della data di deposito del ricorso in appello, successiva all’11 settembre 2012). Nella fattispecie di causa la domanda dell’agente nei confronti della subagente è stata infatti rigettata in entrambi i gradi di merito.

4. Con il quarto motivo il ricorrente principale ha lamentato violazione dell’art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per omesso esame del quarto motivo dell’appello incidentale.

Il motivo afferisce alla condotta tenuta dalla S. nei confronti della assicurate sorelle L.P..

Il ricorrente ha esposto di avere censurato la sentenza di primo grado, che rigettava la domanda per la mancanza di prova del danno, con il quarto motivo dell’appello incidentale, evidenziando di avere fornito documentalmente la prova del danno: dai documenti risultava che AXA aveva versato alle assicurate l’intero capitale nonostante le forti perdite che avevano registrato i titoli a garanzia, ponendo la differenza a carico del M..

Il giudice del secondo grado aveva dichiarato la nullità del motivo d’appello per mancanza di specificità (ritenendo non censurata la statuizione in punto di condotta della subagente) sulla base di una erronea lettura della sentenza di primo grado, che non era fondata sulla mancanza di prova della condotta negligente della S..

In via preliminare va rilevata la improcedibilità del motivo -ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4 – per mancato deposito dell’atto di appello incidentale.

In ogni caso la denunzia del vizio di omesso esame del motivo di appello difetta di specificità per essere contraddittoriamente censurato, da un lato, un vizio di omessa pronunzia, dall’altro il merito della decisione assunta dal giudice dell’appello.

La censura inerente la violazione dell’art. 342 c.p.c. è inammissibile per difetto di decisività.

La sentenza impugnata è fondata su una doppia ratio decidendi giacchè oltre ad affermare la inammissibilità del motivo di appello per carenza di specificità ha rilevato che la negligente condotta addebitata alla subagente non era stata confermata dalla attività istruttoria (“tutta la vicenda è rimasta però completamente oscura e, come già affermato dal giudice di primo grado, la negligente condotta addebitata al subagente non ha trovato la minima conferma dall’istruttoria esperita). L’appello è stato dunque respinto anche nel merito e sul punto la statuizione non è stata censurata.

5. Con il quinto motivo il ricorrente principale ha denunziato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla statuizione resa sulle spese, per avere la Corte territoriale posto a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio benchè l’appello della S. fosse stato accolto solo parzialmente.

Il motivo è infondato.

La compensazione delle spese in caso di reciproca soccombenza costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità; mentre l’esercizio – da parte del giudice di merito – del potere di disporre la compensazione è stato, nel tempo, sottoposto a un controllo sempre più stringente, con conseguente sindacabilità dell’esercizio di quel potere, il mancato esercizio dello stesso non può essere dedotto quale motivo di illegittimità della pronuncia di merito che ha applicato il principio della soccombenza; conf. Cassazione civile sez. 3 20 ottobre 2014 n. 22224; sez. 6 28 aprile 2014 n. 9368.

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la S. ha lamentato violazione dell’art. 2094 c.c..

Il motivo investe il rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva l’accertamento della subordinazione.

La ricorrente incidentale ha evidenziato le circostanze di fatto emerse dalla prova testimoniale (testi M., I., B., G., MO.) assumendo che dalle mansioni svolte, dall’orario di svolgimento delle prestazioni, dall’inserimento nella struttura della agenzia del M. – in assenza di rischio di impresa e con utilizzo di strumenti di lavoro messi a disposizione dal M. – sarebbero emersi gli indici di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il motivo è inammissibile.

In relazione alla qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione delle norme di diritto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati alla fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale sindacabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto.

Il motivo involge la valutazione di specifiche questioni di fatto – in punto di mansioni, osservanza di orari, inserimento nella struttura organizzativa della agenzia – che, attenendo al piano della ricostruzione della fattispecie concreta, possono essere sottoposte a questa Corte nei limiti in cui è deducibile il vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (e non anche come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3); nella fattispecie di causa la deducibilità del vizio di motivazione restava in radice preclusa dall’art. 384 ter c.p.c., u.c., per la statuizione di rigetto della domanda resa nei due gradi di merito.

In punto di astratta qualificazione della fattispecie di fatto la Corte di merito ha invece adottato quale criterio di sussunzione quello della soggezione del prestatore di lavoro alle direttive ed al controllo del datore di lavoro.

In tal modo ha fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente affermato, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, che l’elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (ex plurimis: tra le numerose decisioni V. Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251; Cassazione civile, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 20367).

2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale ha denunziato falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di formazione del giudicato interno sulla validità della clausola di esclusiva del contratto di subagenzia.

La ricorrente ha assunto che non aveva onere di proporre appello avverso la sentenza di primo grado in quanto la domanda di controparte era stata rigettata sotto diverso profilo. Il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale, in quanto la statuizione sulla validità della clausola di esclusiva era meramente funzionale alla domanda di risarcimento del danno proposta nei gradi di merito dal ricorrente principale.

Resta da esaminare la domanda ex art. 89 c.p.c., proposta da M.M. nel controricorso al ricorso incidentale, per la cancellazione delle seguenti espressioni del controricorso della S.: “nel (OMISSIS) la polizia giudiziaria indagava il sig. M. (già condannato nel (OMISSIS) per stupefacenti) per altro reato” e per la condanna della S. al risarcimento del danno.

La domanda deve essere respinta.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. Civ., sez. 2, 31/08/2015, n. 17325; sez. 3 06/12/2011, n. 26195; 26/07/2002, n. 11063) afferma che il presupposto della tutela risarcitoria ex art. 89 c.p.c., comma 2 va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.

Nè è precluso che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.

Nel contesto del controricorso le vicende giudiziarie del M. vengono riferite per giustificare la rottura dei rapporti tra le parti di causa, che la S. collega alle informazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini. Lo stesso precedente penale è indicato nel medesimo contesto a scopo chiaramente illustrativo della tensione ingenerata nel M. dalla vicenda.

Le espressioni non eccedono pertanto dalle esigenze difensive rispetto alle condotte di violazione del patto di esclusiva e concorrenza sleale addebitate alla controricorrente.

Le spese del presente grado si compensano tra le parti per la reciproca soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater all’art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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