Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19700 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19700 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 23828-2007 proposto da:
TUTTO MODA DI GIOVANNI SERIO & C. SAS in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
D’APRILE ANNA CARLA, SERIO GIOVANNI in qualità di
soci, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.
PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO
2013
202

GIOVANNI,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

DAMASCELLI ANTL,NIO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE in
persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE

Data pubblicazione: 28/08/2013

ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

– controricorrenti avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 16/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato DAMASCELLI che ha
chiesto la cessata materia del contendere e si
riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per la cessata materia del contendere e in subordine
inammissibilità per sopravvenuta carenza di
interesse.

ope legis;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica eseguita presso alcune società, fornitrici ed acquirenti della Tutto Moda di Giovanni
Serio e C. sas, la Guardia di Finanza di Bari redigeva nell’anno 1993 p.v.c. con il quale contestava alla
predetta sas una serie di violazioni in materia di imposte dirette ed IVA, con conseguenti distinti avvisi di
accertamento, da parte dell’Ufficio di Gioia del Colle, a carico della società (avvisi n. 3262000206 e
835575/96) e dei soci Giovanni Serio ed Anna Carla D’Aprile (avvisi n. 32610008034, 3261008035,
3261109457) per ILOR, IRPEF ed IVA relativamente all’anno 1991.
In particolare, nell’avviso di accertamento nei confronti della società, l’Ufficio rilevava che, a seguito di pvc
ed Economia di Fanelli Andrea sas) e di due ditte clienti della stessa (la Grandi Magazzini i Rinascenti srl e la
Ce.M Centro Mercati srl), era emerso un passaggio fittizio di merci dalla ditta fornitrice alle due ditte clienti
per il tramite della Tutto Moda sas, ed erano state quindi ritenute inesistenti sia le operazioni di acquisto
sia le operazioni di vendita; di conseguenza, si era proceduto a rettificare la dichiarazione dei redditi
prodotta dalla Tutto Moda sas, non riconoscendo la deducibilità dei costi relativi agli acquisti effettuati
presso la Im.Te.Co. sas per lire 1.590.368.000 (la relativa fattura era stata considerata fittizia in quanto era
risultato che la Im.Te.Co non aveva la disponibilità materiale dei beni oggetto della vendita), e giungendo
quindi a determinare un reddito netto di lire 1.708.516.000 ed un imponibile ILOR di lire 1.680.516.000.
Awerso i detti avvisi proponevano distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Bari sia la società sia i soci.
Il ricorso proposto dalla società avverso l’awiso di rettifica IVA 1991 (avviso n. 835575/96) veniva accolto
dalla CTP di Bari con sentenza 8/24/98, con conseguente annullamento del detto avviso di rettifica;
statuizione confermata dalla CTR di Bari con sentenza 56/12/04, passata in giudicato.
I ricorsi proposti dalla società e dai soci avverso gli altri avvisi venivano rigettati, previa riunione, dalla CTP
di Bari con sentenza 26-6-2005 (ad eccezione del ricorso RGR n. 339/98 proposto dal socio Serio Giovanni,
in ordine al quale la CTP aveva provveduto a rideterminare la perdita di esercizio da attribuire al
ricorrente).

La CTR di Bari, con sentenza 16/6/06 depositata il 16/6/2006, rigettava l’appello proposto dalla società e
dai soci; rilevava la CTR:
che gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio di Gioia del Colle si potevano basare anche sugli atti della Guardia
di Finanza, recepiti criticamente, fatti propri e tradotti nei provvedimenti impugnati;
che, peraltro, erano chiare le motivazioni che avevano portato a ritenere inesistenti le operazioni fatturate
(situazione patrimoniale dell’azienda in liquidazione e conseguente necessità di azzerare -per quanto
possibile- le imposte dovute in sede di dichiarazione annuale);
che, per consolidato principio della S.C, quando l’Amministrazione contestava al contribuente l’indebita
detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza
delle detrazioni doveva essere fornita dal contribuente, e non poteva essere costituita dalla esibizione di
una contabilità formalmente perfetta o dalla motivazione che la documentazione era stata rubata;
che il giudicato penale, in mancanza di costituzione di parte civile dell’Amministrazione, non poteva avere
rilevanza nel processo tributario.

della Guardia di Finanza elevati a carico di una ditta fornitrice della Tutto Moda sas (la Im.Te.Co. Casa mia

MENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.1).R. 26, 1 4119,6
A. N.5
N. DI
14.4AfEA1A tL1AIA

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia la società sia i soci, affidato a tre motivi, cui
resisteva l’Agenzia; la società ed i soci presentavano memoria difensiva con la quale evidenziavano che,
awerso la sentenza della CTR di cui sopra, la contribuente aveva presentato ricorso per revocazione,
accolto dalla CTR di Bari con sentenza 109.02.2007 depositata il 16.10.2007, che aveva annullato gli avvisi di
accertamento in questione; sentenza passata in giudicato, atteso che la S.C., con ordinanza 23561 del 1911-2010, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa dall’Agenzia; di conseguenza
doveva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto giudicato sulla revocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Ed invero, in tema di giudizio di cassazione, nel caso (quale quello di specie) in cui la sentenza impugnata sia
stata riformata nel senso voluto dal ricorrente – per avere i giudici d’appello modificato in sede di giudizio di
revocazione (articolo 395 cod. proc. civ.) la propria sentenza fatta oggetto di ricorso di legittimità — deve
ritenersi che il ricorrente ha perso qualsiasi interesse ad una pronuncia sul proprio ricorso, essendo venuta
meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto e quindi cessata la materia del contendere, sicchè il ricorso
medesimo, per tale ragione, va dichiarato inammissibile (in senso conforme, v. Cass. 23515/2007; Cass. sez.
unite 25278/06).
In considerazione dell’esito del giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara compensate tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
C ì deciso in Roma in data 18-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per soprawenuta carenza di interesse.

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