Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19700 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNARDI Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5167/2008 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PONZIO

COMINIO 85, presso lo studio dell’avvocato CONTALDO MARIANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERENZI Maurizio, giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata l’08/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TERENZI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

1. Con sentenza n. 187/2/06, depositata l’8.1.07, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pesaro avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da B.F. – quale socio della Tonelli s.r.l. – nei confronti dell’avviso di accertamento, ai fini IRPEF per l’anno 1997.

1.1. L’atto impositivo conseguiva a processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza di Pesaro a seguito di verifiche effettuate presso società, ritenute “fantasma”, che – ad avviso dei verbalizzanti – avevano emesso fatture per operazioni inesistenti, consentendo ad altre società, tra le quali la Tonelli s.r.l., di contabilizzare quali costi deducibili i relativi importi.

2. La Commissione, accogliendo il ricorso in appello dell’amministrazione finanziaria, riteneva che il B., quale socio della Tonelli, si fosse avvantaggiato di siffatte operazioni, in forza delle quali la società contribuente aveva detratto l’IVA e dedotto costi gestionali, sulla base di fatture emesse da società in realtà prive di locali, dipendenti e contabilità (c.d. società “cartiere”).

3. Per la cassazione della sentenza n. 188/2/06 ha proposto ricorso B.F. affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, il B. denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Deduce, invero, il ricorrente che la CTR avrebbe, nel caso di specie, deciso la controversia con una motivazione del tutto apparente, e perciò sostanzialmente inesistente. Il giudice di appello avrebbe, invero, apoditticamente affermato che le false fatturazioni, poste a fondamento dell’atto impositivo, emergevano dagli accertamenti della Guardia di Finanza, senza in alcun modo valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, del quale, peraltro, il B. non fornisce – in questa sede – alcuna ulteriore specifica indicazione, neppure con riferimento agli atti processuali nei quali tali mezzi di prova sarebbero stati articolati o dedotti.

Del tutto inconferente sarebbe, del resto, – a parere del B. – la deduzione dell’inesistenza delle fatture di sponsorizzazione esaminate dalla Guardia di Finanza, operata dall’Ufficio in via presuntiva, alla stregua di una presunzione dotata – secondo l’amministrazione – dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e fondata sull’assenza di una adeguata struttura aziendale in capo alla ditta emittente.

1.2. La censura suesposta, ad avviso della Corte, si palesa del tutto inammissibile, sotto un duplice profilo.

1.2.1. Il ricorrente ha, invero, anzitutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

Nel medesimo ordine di idee, questa Corte ha più volte – ed anche di recente – avuto modo di puntualizzare che il motivo di ricorso con il quale si denunci l’omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, deve indicare il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente. Al riguardo si è, inoltre, precisato che per “fatto” deve intendersi, non una “questione” o un “punto” della sentenza (come prevedeva il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5), bensì un fatto vero e proprio, ossia un fatto principale ex art. 2697 c.c., che dia luogo alla costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante (fatto di per sè decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero un fatto secondario, dedotto, cioè, in funzione di prova di un fatto principale, purchè sia – a sua volta – controverso e decisivo (cfr. Cass. 12990/09, 2805/11).

Per converso, nel caso concreto, il B. si è limitato ad esporre – in maniera assolutamente generica – una serie di ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dal denunciato vizio motivazionale, talune delle quale neppure aderenti al thema decidendum, ed altre palesemente attinenti – come di qui a poco si dirà – a questioni di merito, indeducibili in questa sede.

1.2.2. A quanto precede, va – di poi – soggiunto che la deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata con ricorso per cassazione conferisce alla Corte, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di operare una verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo – dopo avere valutato l’attendibilità e la concludenza delle prove assunte – tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a comprovare i fatti in discussione (cfr., ex plurimis, Cass. 2272/07, 27162/09, 6694/09, 6288/11).

1.2.3. Ebbene, nel caso di specie, la CTR ha esposto, in maniera congrua e chiara, sia pure sintetica, le ragioni per le quali appare attendibile l’assunto dell’Ufficio, in quanto fondato su consistenti elementi presuntivi, a loro volta desunti dall’assenza, nelle società emittenti le fatture considerate false (c.d. ditte “cartiere”), di una qualsivoglia struttura imprenditoriale, tale da indurre a ritenere certo il compimento delle operazioni commerciali sottese alla falsa fatturazione. A fronte di tali considerazioni – di contro – la generica critica mossa dal ricorrente al percorso decisionale seguito dal giudice di appello si traduce, in buona sostanza, in una richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR, del tutto inammissibile in questa sede, per le ragioni suesposte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il B. deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. Si duole, invero, il ricorrente del fatto che la CTR abbia apoditticamente affermato che le presunzioni, cui l’amministrazione ha fatto ricorso nell’atto impositivo de quo, siano fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, in violazione palese – a suo dire – del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c..

2.2. Senonchè, rileva la Corte che pur avendo l’amministrazione formulato il relativo quesito di diritto, questo si palesa del tutto inidoneo, in relazione allo scopo perseguito dalla norma di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Ed invero, va rilevato che il principio di diritto che la parte è tenuta a formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).

Ne deriva che non può ritenersi adeguato, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso, il quesito formulato – come nel caso concreto – in modo generico e limitatamente alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, senza alcun riferimento al concreto thema decidendum, poichè del tutto inidoneo ad assumere una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo (Cass. S.U. 18759/08).

2.3. Nella specie, il B., nel proposto quesito ex art. 3666 c.p., si limita a chiedere “se nel corso del processo tributario il giudice che decide in base a presunzioni, debba o meno avvalersi di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ovvero gli stessi debbano o meno avere i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.”.

Com’è del tutto evidente, pertanto, il proposto quesito si palesa del tutto generico e limitato alla riproduzione del contenuto della norma di cui all’art. 2729 c.c., per cui il medesimo è certamente insuscettibile di avere una l qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del relativo motivo di ricorso che, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo, il B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 654 c.p.p..

3.1. Deduce, invero, il ricorrente che – successivamente alla sentenza emessa in prime cure, ma prima della decisione di appello impugnata in questa sede – sarebbe intervenuta la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 655/04, passata in cosa giudicato, con la quale B.M. – nella sua qualità di legale rappresentante della società Tonelli s.r.l. – era stato assolto, con formula piena, in relazione alla medesima vicenda oggetto del processo tributario.

Tale decisione, a parere del ricorrente, avrebbe definitivamente accertato l’esistenza dei rapporti contrattuali sottesi alle fatture ritenute false dall’Ufficio, fornendo pertanto la prova concreta dei rapporti contrattuali con le ditte emittenti le suddette fatture;

sicchè la sua rilevanza sarebbe del tutto evidente nel presente giudizio di legittimità.

3.2. Il motivo di ricorso è inammissibile e va disatteso.

3.2.1. Osserva, invero, la Corte che il giudicato esterno può essere provato o rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità, anche qualora risulti da atti non prodotti nel giudizio di merito, e che siano per la prima volta prodotti in cassazione, non operando, in tal caso, la preclusione di cui all’art. 372 c.p.c., il quale – riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito – non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. E tuttavia, la deducibilità del giudicato esterno in cassazione, con produzione della relativa sentenza, postula pur sempre che il giudicato medesimo si sia formato dopo l’esaurimento dei gradi di merito, o dopo il deposito del ricorso per cassazione, si che la parte non abbia potuto farlo valere nei precedenti gradi del giudizio (la giurisprudenza di questa Corte sul punto appare consolidata in tal senso: cfr., tra le tante, Cass. 16376/023, S.U. 13916/06, 360/06, 11112/08, 26041/10).

3.2.2. Orbene, nel caso concreto, lo stesso ricorrente deduce che la sentenza penale n. 6555/04, passata in cosa giudicata, “non è stata prodotta nel giudizio di merito”, ancorchè il giudicato si sia formato prima della decisione di appello impugnata in questa sede (p. 15 del ricorso).

Se ne deve necessariamente inferire, dunque, a giudizio della Corte, l’inammissibilità della censura proposta al riguardo dal B..

4. Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4.1. Il B. deduce, infatti, che la CTR avrebbe illegittimamente posto a suo carico – in via di presunzione ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non applicandosi alle società di capitali il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 – i maggiori utili accertati nei confronti della società (nella forma di corrispettivi non contabilizzati), sulla base di una mera illazione, costituita dal ristretta base partecipativa della Tonelli s.r.l., esclusa, invece, ad avviso del ricorrente dalla partecipazione alla società di soggetti estranei al nucleo familiare dei B..

A tal fine, il ricorrente, nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., chiede alla Corte di accertare “se è sufficiente il mero indizio a che possa l’Ufficio ritenere in capo ai soci di una società di capitali la distribuzione di utili, in conseguenza della scoperta di corrispettivi non contabilizzati”.

4.2. Ebbene, anche con riferimento al motivo in esame, la Corte non può che rilevare la totale inidoneità del quesito ad assumere una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della relativa censura, atteso il carattere del tutto generico dello stesso – limitato alla richiesta di una declaratoria a carattere generale, senza alcuna inerenza specifica alla fattispecie concreta – e la conseguente sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla fattispecie concreta (cfr, ex plurimis, Cass.S.U. 26020/08, Cass. 4044/09, Cass. 80/11).

5. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso proposto da B.F. non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’amministrazione intimata, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’intimata nel presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA