Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19700 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19700 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 18155-2016 proposto da:
VINCENZETTI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE
CICCOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO
SCIULLI;
– ricorrente contro
ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI
46, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPUTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ANDREA GALLI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 823/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 11/01/2016;

(J1(

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:
1. il Tribunale di Aosta accoglieva parzialmente il ricorso di

accertando che il ricorrente aveva svolto nel periodo
8.09.2008/31.01.2011 mansioni corrispondenti alla posizione
funzionale economica di coordinatore legale (Al), e dunque
condannava Anas s.p.a. al pagamento in suo favore di C
29.443, 04;
2. la Corte d’ Appello di Torino accoglieva parzialmente
l’appello di Anas s.p.a. e con sentenza non definitiva n. 417 del
2015 riconosceva a Sergio Vincenzetti il diritto ad essere
inquadrato nel livello B), liquidando con la sentenza definitiva
n. 823 del 2015 l’importo a suo favore di C 6.194,07.
3. Sergio Vincenzetti propone ricorso per la cassazione
delle sentenze non definitiva e definitiva, affidato a un unico
motivo.
4. Anas s.p.a. ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c.- la violazione e falsa
applicazione delle norme di cui all’art. 342 c.p.c., nonché il
difetto e/o l’insufficienza della motivazione in relazione all’art.
342 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe
erroneamente omesso di affrontare e non avrebbe accolto la
questione di inammissibilità dell’appello, considerato che l’atto
di gravame si limitava a riproporre le difese svolte in primo
grado senza censurate l’apparato motivazionale della sentenza
di prime cure .
Ric. 2016 n. 18155 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

Sergio Vincenzetti contro Anas s.p.a. e Adecco Italia s.p.a,

2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, non è
configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni
processuali, potendo questa Corte procedere direttamente
all’esame del vizio denunciato (tra le Cass. n. 22083 del
26/09/2013, n. 1701 del 23/01/2009, n. 3667 del 21/02/2006,

3. La parte ricorrente chiede dunque di valutare se siano
stati o meno rispettati nella redazione del ricorso in appello i
requisiti prescritti dagli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n.
134 del 2012, che sono vanno interpretati, secondo quanto ha
chiarito la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni
Unite, nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle

impugnazioni

a

critica

vincolata

(Cass.

S.U.

n. 27199 del 16/11/2017).
4. Nell’assolvere tale compito, trattandosi di errores in
procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è
anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale (v. Cass.
n. 24481 del

2014, Cass.

n. 14098 del

2009; Cass.

n. 11039 del 2006; Cass. n. 15859 del 2002; Cass. n.6526 del
2002, Sezioni Unite n. 8077 del 2012).

Ric. 2016 n. 18155 sez. ML – ud. 24-05-2018
-3-

n. 10073 del 25/06/2003).

5. Il motivo è però inammissibile in quanto, affinché questa
Corte possa riscontrare mediante l’esame diretto degli atti
l’intero fatto processuale, è necessario comunque che la parte
ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale
di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni

comma 2 n. 4 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 24481 del
2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass.
Sez. Un. n. 8077 del 2012, cit.). Sotto tale aspetto deve
rilevarsi che il ricorso non rispetta i richiamati canoni di
precisione e completezza, considerato che ivi non viene
trascritto il contenuto del ricorso in appello, né della sentenza
di primo grado, il che non consente di comprendere la portata
della doglianza ed accedere all’esame diretto degli atti imposto
dalla censura così come formulata (v. Cass. n. 2143
del 5/2/2015).
6.

Il Collegio, condividendo la proposta del relatore,

notificata alle parti ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., che non
hanno formulato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti
inammissibile ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c., e debba in tal
senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.
7. La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 .
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Ric. 2016 n. 18155 sez. ML – ud. 24-05-2018
-4-

contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369

C 2.500,00 per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi,
rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
24.5.2018
Adriana Doronzo, Presidente
eutuQ

versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

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