Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19700 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 21/09/2020), n.19700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19110/2019 proposto da:

O.L.O., rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZINA SALVATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 4035/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da O.L.O., cittadino nigeriano dell'(OMISSIS), con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Caserta il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.2. La domanda di protezione internazionale veniva rigetta dalla Commissione territoriale di Caserta, la quale riteneva la narrazione riferita da parte ricorrente generica ed inverosimile.

1.3.Avverso tale provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, il richiedente proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35.

1.4. Il Tribunale di Napoli, con decreto comunicato in data 06.05.2019, disponendo preventivamente l’audizione del ricorrente, rigettava le domande dallo stesso proposte, rilevando, da un lato, il difetto dei presupposti per il riconoscimento delle forme di tutela invocate e, confermando, dall’altro, l’orientamento espresso dalla Commissione territoriale circa l’inattendibilità del richiedente la protezione internazionale. Con riguardo a tale ultimo profilo, il Tribunale riteneva decisive le frequenti contraddizioni caratterizzanti l’intera narrazione riferita da parte ricorrente. In primo luogo, osservava il Tribunale, come mentre in un primo momento l’istante aveva dichiarato che lo scontro con la confraternita rivale fosse avvenuto nel 2014 e solo nell’aprile del 2015 lo stesso avrebbe intrapreso il proprio viaggio per lasciare il Paese; successivamente, rettificava tale versione, sostenendo di aver abbandonato la Nigeria un mese dopo l’aggressione subita. Ancor più rilevante risultava, a tal fine, l’incongruenza concernente il motivo determinante la volontà di espatriare: difatti, la ricostruzione sostenuta in sede amministrativa e giudiziale – secondo cui il ricorrente avrebbe lasciato il proprio Paese per il timore di essere perseguitato dalla confraternita rivale – risultava totalmente collidente con quanto originariamente riferito con la memoria dallo stesso redatta, secondo cui la fuga dal proprio Paese d’origine sarebbe causalmente ricollegata al timore di essere perseguitato in quanto omosessuale. Oltre a tali abnormi contraddizioni, un ulteriore elemento avvalorava il giudizio di non credibilità espresso dal Giudice di merito. Il fatto di non essere il ricorrente comparso dinanzi al Giudice all’udienza di comparizione delle parti testimoniava, difatti, la sua volontà di non chiarire le incongruenze già ravvisate dalla Commissione, in tal modo avvalorando e confermando l’orientamento circa la sua tendenziale inattendibilità.

Quanto, poi, alla seconda condizione fondante il provvedimento di rigetto l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela invocata – il Tribunale rilevava, da un lato, l’inesistenza nella zona di origine del richiedente di una situazione di violenza indiscriminata tale da legittimare l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, dall’altro, l’infondatezza della domanda umanitaria, non potendo ritenersi sussistente nella medesima zona una situazione di emergenza umanitaria.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Sig. O.L.O. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza.

2.1. E’ rimasto intimato il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e conseguente violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e art. 8, per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente, limitandosi a recepire pedissequamente l’orientamento della Commissione e senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di merito rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di reports ritenuti inattendibili perchè fondati su notizie risalenti nel tempo, non riportanti l’attuale situazione di violenza diffusa e indiscriminata che coinvolgerebbe l’intero Paese d’origine del ricorrente.

2.1. I motivi, di cui appare opportuna una trattazione congiunta, stante la censura comune attinente il presunto inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria imputabile al Tribunale, sono inammissibili.

2.1. In primo luogo, con riguardo alla censura concernente la valutazione d’inattendibilità del ricorrente, va rilevato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

2.2. La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del paese d’origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

2.3. Il Tribunale di Napoli ha correttamente applicare i summenzionati parametri, ritenendo incoerente ed inattendibile la ricostruzione avallata da parte ricorrente, considerate le frequenti contraddizioni caratterizzanti la vicenda narrata, aventi una portata tale da investire la genuinità dello stesso motivo che avrebbe indotto il ricorrente a fuggire e del momento in cui l’espatrio si sarebbe verificato.

2.3. Il ricorrente aveva dichiarava di essere nato nell’Edo State, di essere di etnia benin e di aver lasciato il proprio Paese d’origine per il timore di essere perseguitato dalla confraternita studentesca (OMISSIS) e/o di essere arrestato dalla polizia locale per quanto accaduto in data (OMISSIS). Nel ripercorrere gli eventi determinanti il timore di rimpatrio manifestato, il ricorrente riferiva di essere entrato a far parte della confraternita studentesca dei (OMISSIS), in costante conflitto con il gruppo rivale summenzionato degli (OMISSIS). Tale atavico contrasto sfociava, nel (OMISSIS), in una rappresaglia armata condotta dal gruppo nemico in cui perdevano la vita numerosi sodali della confraternita (OMISSIS). La sanguinosa aggressione subita induceva, pertanto, il ricorrente e gli altri membri dell’organizzazione a programmare una spedizione vendicativa, culminata nell’uccisione di uno degli affiliati al culto rivale. Il timore di rimanere coinvolto personalmente nel conflitto, unito a quello di essere arrestato dalle forze dell’ordine, intenzionate a reprimere gli scontri, inducevano, quindi, il ricorrente a lasciare il proprio Paese, giungendo in Italia il 16.09.2016.

2.4. Il Tribunale, attraverso puntuali indicazioni delle fonti internazionali, accertava l’esistenza di due culti, (OMISSIS) ed (OMISSIS) contrapposte ed utilizzate indifferentemente dal ricorrente durante l’audizione in Commissione ed in sede di ricorso innanzi al Tribunale (pag. 6 del decreto). In disparte la confusione tra le denominazioni tra le due confraternite, il giudice di merito osservava che le sue dichiarazioni erano vaghe e generiche in relazione all’affiliazione al gruppo dei (OMISSIS), essendosi limitato a sostenere di esservi stato introdotto da un amico, senza fare cenno ai violenti riti di iniziazione riportati dalle fonti internazionali. Inoltre, mentre in un primo momento l’istante aveva dichiarato che lo scontro con la confraternita rivale fosse avvenuto nel (OMISSIS) e solo nell'(OMISSIS) lo stesso avrebbe intrapreso il proprio viaggio per lasciare il Paese; successivamente, rettificava tale versione, sostenendo di aver abbandonato la Nigeria un mese dopo l’aggressione subita. Ancor più rilevante risultava, a tal fine, l’incongruenza concernente il motivo determinante la volontà di espatriare: difatti, la ricostruzione sostenuta in sede amministrativa e giudiziale – secondo cui il ricorrente avrebbe lasciato il proprio Paese per il timore di essere perseguitato dalla confraternita rivale – risultava totalmente collidente con quanto originariamente riferito con la memoria dallo stesso redatta, secondo cui la fuga dal proprio Paese d’origine sarebbe causalmente ricollegata al timore di essere perseguitato in quanto omosessuale

2.5. Tali incongruenze, di per sè idonee a fondare il giudizio di non credibilità espresso dal Giudice di merito, non venivano chiarite dal ricorrente, il quale, non presentandosi di persona all’udienza di comparizione disposta dal Tribunale, si sottraeva al dovere di collaborazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in tal modo avvalorando e confermando l’orientamento espresso dalla Commissione e poi ribadito dal Tribunale circa la sua tendenziale inattendibilità.

2.6. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il Giudice di merito non si sia limitato a recepire l’orientamento espresso dall’organo amministrativo, ma, di contro, abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni dallo stesso rese.

2.7. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale inibisce l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e a quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

2.8. In relazione alla fattispecie enucleata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale di merito, in conformità a quanto normativamente prescritto, ha adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante, richiamando molteplici reports, tra cui quelli datati 2017/2018 di Amnesty International e 2019 Easo, atti ad escludere, appunto, che nella regione dell’Edo State sia ravvisabile una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

2.9.Con le citate pronunce, la Corte di Giustizia ha affermato che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

2.10. In ragione di quanto esposto, deve, dunque, ritenersi che la censura di parte ricorrente atta a denunciare l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria facente capo al Tribunale sia non solo infondata, come testimoniato dagli autorevoli e aggiornati reports richiamati, ma sia, altresì, inammissibile, concretizzandosi in una critica generica agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Giudice territoriale, unicamente finalizzata a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

2.11. Come affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (ex multis Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per aver il Giudice di merito immotivatamente rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante vi fosse la prova del radicamento in Italia del ricorrente, documentato dal percorso di apprendimento della lingua italiana dallo stesso intrapreso.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

3.3. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

3.4. Nella specie, il giudice di merito, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che non fosse sufficiente, ai fini dell’integrazione, l’avere il ricorrente intrapreso dei corsi per la conoscenza della lingua italiana, in assenza di “seri motivi” di carattere umanitario, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata.

3.5. Sul punto, le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

4.1. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA