Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19700 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 28/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4911/2012 proposto da:

AUTOTRASPORTI D.G. DITTA INDIVIDUALE P.I. (OMISSIS),

AUTOTRASPORTI T.C. DITTA INDIVIDUALE P.I. (OMISSIS), in

persona dei loro rispettivi titolari e C.S. C.F.

(OMISSIS), già titolare della cessata Ditta Individuale di

Autotrasporto C.S., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L. già S.p.A C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L. già S.p.A C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA FRANCESCO MOROSINI, 12, presso lo studio

dell’avvocato IVAN CARPIGO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA LUISA CAIMMI, giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AUTOTRASPORTI D.G. DITTA INDIVIDUALE P.I. (OMISSIS),

AUTOTRASPORTI T.C. DITTA INDIVIDUALE P.I. (OMISSIS),

C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 473/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/11/2011 R.G.N. 237/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

udito l’Avvocato ANNA LUISA CAIMMI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con distinti ricorsi al Tribunale di Bergamo C.S., D.G. e T.C., titolari di ditte individuali artigiane di autotrasporto merce, riassumevano – (a seguito delle dichiarazione di incompetenza territoriale resa dal giudice del lavoro di Monza) – il giudizio di accertamento negativo introdotto dalla società INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl, relativo al preteso credito dei predetti autotrasportatori per differenze di tariffa maturate in applicazione del regime delle tariffe obbligatorie cdd. “a forcella” (legge 298/1974, titolo III).

In tale giudizio i trasportatori avevano proposto domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento delle suddette differenze nonchè per il risarcimento del danno derivato dall’ingiustificato recesso della committente dal rapporto di collaborazione continuata e coordinativa intercorso con ciascuno di essi.

Il Tribunale di Bergamo, riuniti i ricorsi, dichiarava infondata la pretesa dei trasportatori, ritenendo la prescrizione dei crediti per differenze tariffarie.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 17-25.11.2011 (nr. 473/2011), rigettava l’appello degli autotrasportatori.

Per quanto rileva in causa, la Corte territoriale riteneva applicabile il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c..

Osservava che il termine di prescrizione quinquennale introdotto dal D.L. 29 marzo 1993, n. 82, art. 2, si applicava, ai sensi della stessa norma, solo ai contratti, disciplinati dal sistema di tariffe a forcella, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Nella fattispecie di causa i contratti erano antecedenti a tale data; si trattava di contratti di appalto di servizio di trasporto ad esecuzione frazionata, nei quali più prestazioni di trasporto venivano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto; il pagamento era effettuato di volta in volta sicchè il termine di prescrizione decorreva dai singoli pagamenti.

La normativa sul termine quinquennale di prescrizione per le tariffe a forcella, pertanto, non era mai stata applicabile.

In ogni caso, la suddetta normativa (D.L. n. 82 del 1993, art. 2) era stata abrogata con D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 3, a decorrere dal 28 febbraio 2006, unitamente a tutto il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella; pertanto da tale data tornava a decorrere, ai sensi dell’art. 252 disp. att. c.p.c., il termine annuale di cui all’art. 2951 c.c.. Nella fattispecie di causa il termine era decorso, in quanto l’anno era spirato dopo il tentativo di conciliazione davanti alla DPL.

La domanda di risarcimento del danno doveva essere respinta tanto per il regime di libera recedibilità dal rapporto che per la mancata allegazione del danno in concreto subito.

Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.G., T.C. e C.S., articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la società INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl, che ha altresì proposto ricorso incidentale, del pari articolato in un motivo unico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti principali hanno denunziato violazione e falsa applicazione della L. 27 maggio 1993, n. 162 (di conversione del D.L. 29 marzo 1993, n. 82), del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dell’art. 252 disp. att. c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione.

Hanno dedotto che già il D.L. 27 novembre 1992, n. 463, non convertito ma i cui effetti erano stati fatti salvi dalla L. n. 162 del 1993, art. 1, aveva disposto, con l’art. 2, che il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c., comma 1, non si applicasse per i diritti derivanti nel contratto di trasporto dal sistema delle tariffe a forcella.

Pertanto non erano soggetti alla prescrizione annuale quanto meno i trasporti effettuati dal 28 novembre 1992, data di entrata in vigore del decreto legge non convertito.

La prescrizione era rimasta sospesa, poi, fino alla cessazione di ciascuno dei rapporti continuativi di trasporto intercorsi tra le parti di causa, come previsto dalla L. n. 162 del 1993, art. 2, comma 2, nel caso di intercorrenza tra committente e vettore di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Non aveva influenza sul regime così ricostruito la intervenuta abrogazione, con decorrenza dal 28.2.2006, in forza del D.Lgs. n. 286 del 2005, della L. n. 162 del 1993, suddetto art. 2, in quanto per effetto della novella il termine di prescrizione veniva riportato ad un anno solo per i trasporti effettuati successivamente al 28.2.2006 mentre i trasporti effettuati anteriormente restavano regolati dalla normativa abrogata. Erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile in punto di successione delle normative l’art. 252 dip. att. c.c., che si riferiva, invece, ai casi in cui la abbreviazione dei termini di prescrizione fosse stata disposta dal codice civile.

I ricorrenti hanno altresì dedotto che nella fattispecie di causa si trattava di contratti verbali quotidiani, senza alcuna pattuizione iniziale sulla durata del rapporto, la cadenza dei trasporti, il corrispettivo fatturabile sicchè non poteva farsi risalire l’accordo ad un’ epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 82 del 1993. La fattispecie di causa neppure era qualificabile come contratto misto perchè mancava una struttura aziendale idonea a poter configurare un appalto di servizi.

Hanno denunziato la contraddittorietà della motivazione della sentenza per avere da un lato affermato che si trattava di più trasporti, effettuati sino al luglio 2005, dall’altro, che i contratti di trasporto erano tutti anteriori all’anno 1993.

Hanno censurato la sentenza per avere disatteso il dubbio di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 3, sotto il profilo dell’eccesso di delega.

Da ultimo hanno dedotto la apparenza della motivazione quanto alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che il motivo involge tanto questioni relative all’accertamento dei fatti storici, deducibili in questa sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione che questioni concernenti la interpretazione delle norme di legge.

Sotto il primo profilo la decisione si fonda sull’accertamento della intercorrenza tra ciascuno degli odierni ricorrenti e la società INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl di un contratto di appalto di servizi di trasporto ad esecuzione frazionata (si veda pagina 7 della sentenza), contratto concluso per tutti i trasportatori anteriormente all’anno 1993 (pagina 9 della sentenza).

Tale accertamento di fatto non è stato adeguatamente censurato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti contestano la ricostruzione dei fatto genericamente, assumendo la assenza della pattuizione iniziale (in particolare per il D.) e della struttura di impresa idonea a configurare l’appalto senza indicare, tuttavia, un preciso fatto storico, controverso e decisivo, non esaminato in sentenza. Il motivo si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di riesame di merito dell’accertamento compiuto.

Non sussiste, poi, contraddittorietà della motivazione quanto alla individuazione della decorrenza del contratto di appalto di servizi di trasporto intercorso tra la società e ciascuno degli attuali ricorrenti; la individuazione in sentenza di una decorrenza anteriore all’anno 1993 si riferisce alla stipula iniziale del rapporto continuativo di trasporto (ad esecuzione frazionata) mentre la esecuzione del rapporto fino al luglio 2005 attiene allo svolgimento, nel tempo, dell’unico rapporto di durata.

Così cristallizzato l’accertamento dei fatti, risulta infondata la deduzione del vizio di violazione delle norme di legge.

La sentenza è fondata su una doppia ratio decidendi, così articolata:

1) I contratti di trasporto erano stati sempre disciplinati dalla prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c., comma 1, in quanto il più lungo termine di prescrizione di cinque anni era stato introdotto dal D.L. n. 82 del 1993, art. 2, comma 1, soltanto per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

2) In ogni caso, anche a volere ritenere applicabile il termine quinquennale, la prescrizione annuale sarebbe tornata a decorrere dal 28.2.2006, in forza del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 3 comma 2, che aveva abrogato il suddetto D.L. n. 82 del 1993, art. 2; la applicazione della abbreviazione del termine di prescrizione era regolata dall’art. 252 disp. att. c.c..

Entrambe le rationes decidendi sono state censurate con il ricorso.

Sul primo punto i ricorrenti hanno affermato che i contratti conclusi ricadevano nelle previsioni del D.L. 27 novembre 1992, n. 463, che disponeva la inapplicabilità del termine annuale di prescrizione previsto per il contratto di trasporto ai crediti derivanti dalle tariffe a forcella; gli effetti del decreto legge, sebbene non convertito, erano stati fatti salvi dalla successiva L. n. 162 del 1993 (art. 1, comma 2).

Il motivo è infondato.

La previsione della salvezza degli effetti di un decreto legge non convertito, (nella specie, per il D.L. n. 463 del 1992, contenuta nella L. n. 162 del 1993, di conversione del D.L. n. 82 del 1993), non conferisce ultrattività al medesimo decreto legge ma riguarda i soli effetti che esso ha già prodotto fino al momento, in cui, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione, si verifica la perdita automatica e retroattiva di efficacia, ai sensi dell’art. 77 Cost., u.c. (Conf.: Cassazione civile sez. trib. 15 ottobre 2004 n. 20349). Il principio nella fattispecie di causa comporta che gli effetti del D.L. n. 463 del 1992, fatti salvi dalla legge successiva si riferiscono alla inapplicabilità del termine di prescrizione annuale nel solo periodo decorrente dal 28-11-1992, data di entrata in vigore del decreto legge al 27-1-1993, data della sua caducazione.

Il termine di prescrizione annuale ha ripreso vigenza, dunque, a decorrere dal 28.1.1993.

Neppure è invocabile, come pretendono i ricorrenti, la previsione di sospensione del termine di prescrizione contenuta nel D.L. n. 82 del 1993, art. 2, comma 2; anche essa è infatti relativa, per previsione testuale (al pari del precedente comma 1, sulla prescrizione quinquennale), ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Il rigetto delle censure mosse sul primo profilo e la conseguente definitività della statuizione circa la mancata soggezione ab origine della fattispecie di causa al regime di prescrizione quinquennale, rendono inammissibili per difetto di interesse le ulteriori questioni mosse tanto in punto di legittimità costituzionale che di criteri di applicazione nel tempo della disciplina della L. n. 286 del 2005, abrogatrice del suddetto termine di prescrizione quinquennale. Trattasi infatti di una statuizione concorrente rispetto alla ratio principale della sentenza, autonomamente decisiva e divenuta definitiva con il rigetto delle relative ragioni di impugnazione.

Da ultimo, deve essere rilevata la inammissibilità della censura mossa avverso la statuizione di rigetto della ulteriore domanda di risarcimento del danno derivato dal recesso della committente.

I ricorrenti hanno dedotto la apparenza della motivazione laddove il rigetto è stato motivamente fondato dalla Corte territoriale, da un lato, sulla legittimità del recesso dall’altro, in ogni caso, sulla mancata allegazione del danno in concreto subito dai trasportatori.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società INTERNATIONAL PAPER ITALIA srl ha dedotto la violazione degli artt. 91,92,112 e 360 c.p.c., per omessa pronunzia sulla domanda di appello incidentale proposta avverso la statuizione del Tribunale di compensazione delle spese del primo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., occorre che il ricorrente adempia ai requisiti di forma prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, ed agli oneri procedurali di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4, ai quali resta subordinato il potere di accesso agli atti di questa Corte di legittimità in caso di deduzione di un vizio del processo. Il ricorrente incidentale non provvede a riportare, per estratto, la domanda di appello (incidentale) svolta in punto di spese nè, quanto meno, a localizzarla nell’ambito degli atti di causa (con il successivo deposito dell’atto rilevante) onde consentire a questa Corte di verificare preliminarmente la ritualità dell’appello incidentale.

Entrambi i ricorsi vanno conclusivamente respinti.

Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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