Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19700 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8810-2015 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANNA ROSSI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

CAMERINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S.M. – AQUILANA SOCIETA’ MULTISERVIZI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 804/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/10/2014, R.G. N. 1030/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato SIMONETTA MARCHETTI per delega FRANCESCO CAMERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 804/2014, depositata il 2 ottobre 2014, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame della A.S.M. – Aquilana Società Multiservizi S.p.A. e in riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila, respingeva la domanda, con la quale S.A., dipendente della società con inquadramento nel livello 3-A dell’area “spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio”, chiedeva di essere inquadrato, con decorrenza (OMISSIS), nel superiore livello 4-A dell’area “impianti e laboratori” del CCNL Servizi Ecologici in relazione alle mansioni dallo stesso svolte, dal novembre 2009, presso uno dei cinque “punti di conferimento” dei rifiuti urbani allestiti a seguito del sisma.

La Corte, riportate le declaratorie ed esaminate le deposizioni del testi, escludeva che tali mansioni potessero essere ricondotte al livello superiore rivendicato, consistendo in un’attività di controllo e verifica dei materiali oggetto di conferimento secondo istruzioni dettagliate e con compilazione della relativa modulistica direttamente a cura dell’utente; e, d’altra parte, osservava la Corte, la declaratoria del 3 livello, in cui il S. era inquadrato, non riguardava soltanto il servizio di spazzamento con l’ausilio dl mezzi, contemplando anche altre attività esecutive entro procedure prestabilite.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il S. con unico motivo; A.S.M. S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del CCNL “servizi ecologici”, sottoscritto il 30/6/2008, e dell’art. 2103 c.c., censura la sentenza impugnata per avere, sul presupposto dello svolgimento, da parte del lavoratore, di attività di tipo meramente esecutivo, erroneamente ricondotto nella declaratoria delle mansioni proprie del 3 livello compiti in realtà specificamente appartenenti al livello superiore rivendicato.

Peraltro, il ricorrente, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha prodotto il CCNL richiamato nel motivo, nè ha indicato i luoghi dei fascicoli di merito in cui tale produzione sarebbe avvenuta.

Al riguardo deve ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale “nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente del contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito” (Principio affermato al sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1): Cass. 15 ottobre 2010 n. 21366 (ord.).

Il ricorso risulta, pertanto, improcedibile.

PQM

la Corte dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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